Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Auto e dei Rami Danni
Generali Italia S.p.A.
GENERALI SEI IN AUTO
ALTRI VEICOLI
Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Auto e dei Xxxx Xxxxx
Il presente Fascicolo informativo, contenente
– Nota informativa, comprensiva del Glossario
– Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO
(ai sensi del Regolamento IVASS n° 35 del 26 maggio 2010)
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E DEI RAMI DANNI
Settore: AUTOBUS (Settore III) - AUTOCARRI (Settore IV)
MACCHINE OPERATRICI (Settore VI) e MACCHINE AGRICOLE (SettoreVII)
Prodotto: Generali Sei in auto
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscri- zione della polizza.
Presso i punti vendita e sul sito Internet dell’Impresa:
- è possibile richiedere il rilascio di un preventivo gratuito della garanzia Responsabilità Civile Auto personalizzato in relazione a qualsiasi tipo di VEICOLO SOPRA INDICATO, che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale indicata dal richiedente tra le possibili offerte dell’Impresa.
GLOSSARIO
Assicurato | Nella garanzia Responsabilità Civile Auto: la persona fisica o giuri- dica la cui responsabilità è coperta con il contratto; nelle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Codice (Codice delle Assicurazioni private) | Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 Set- tembre 2005 n. 209, successive modifiche e relativi Regolamenti di attuazione. |
Avente diritto | La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’attesta- to di rischio (il Contraente, oppure, se persona diversa da quest’ulti- mo; il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria). |
CONSAP | Ente Gestore della Stanza di Compensazione - Xxx XXXX 00 - 00000 Xxxx. |
Contraente | La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. |
Degrado d’uso | La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valo- re del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro. |
Franchigia | Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concorda- ta in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, rimane a carico dell’Assicurato. |
Furto | Reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiun- que si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. |
Impresa | Generali Italia S.p.A. |
Incendio | Combustione, con sviluppo di fiamma. |
Indennizzo | La somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro coperto da garanzie diverse da Responsabilità Civile Auto. |
Parti | Soggetti destinatari della disciplina contrattuale - Contraente e Impresa. |
Perdita totale | Il danno subito dal veicolo che, in seguito a furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino l’80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l’Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto. |
Polizza | Il documento contrattuale che prova l’assicurazione |
PRA | Pubblico Registro Automobilistico. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente all’Impresa. |
Rapina | Reato previsto dall’Art. 628 Codice Penale perpetrato da chiun- que mediante violenza o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. |
Responsabilità principale | La responsabilità prevalente, ovvero superiore, attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti. |
Responsabilità paritaria | La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti. |
Responsabilità minoritaria | La responsabilità attribuita in misura inferiore a carico dei condu- centi dei veicoli coinvolti. |
Risarcimento | La somma dovuta dall’Impresa al danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia Responsabilità Civile Auto. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro. |
Rivalsa | Il diritto dell’Impresa di recuperare nei confronti dell’Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi. |
Rivista di riferimento | Eurotax |
Scadenza annuale | La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno e mese (non necessariamente come anno), alla data di termine del contratto. |
Scoperto | Percentuale dell’importo indennizzabile che, preventivamente con- cordato in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, rimane a carico dell’Assicurato. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Per la garanzia Tutela Giudiziaria il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza. |
SSN | Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge. |
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Denominazione sociale: Generali Italia S.p.A. (di seguito “Impresa”) è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Generali iscritto all’albo dei Gruppi assicurativi con il numero 026.
La sede legale: Italia
Indirizzo: Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) - Xxxxxx Recapito telefonico: x00 000.0000.000;
sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx;
e-mail: xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: Generali Italia S.p.A. è una Società per Azioni autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con decreto del Ministero dell’Indu- stria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2 dicembre 1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell’Albo delle imprese di assicurazione.
Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
Collegandosi al sito internet della Compagnia, entrando nell’Area Clienti e seguendo le istru- zioni per registrarsi, è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte e prendere visione del proprio attestato di rischio. Il servizio è a disposizione anche degli Assicurati.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa di assicurazione
Il patrimonio netto ammonta a 00.000.000.000,00 euro, di cui la parte relativa al capitale so- ciale interamente versato ammonta a 1.618.628.450,00 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 00.000.000.000,00 euro.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 3,95; tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è di durata annuale ed è stipulato senza tacito rinnovo; le garanzie, tuttavia, rimar- ranno operanti fino alla data di effetto della stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
Fermo quanto sopra riportato, l’Impresa può formulare al Contraente, tramite l’emissione di apposito avviso di scadenza con preavviso di almeno 30 gg. o mediante messa a disposizio- ne presso l’Agenzia alla quale il contratto è assegnato, una proposta di rinnovo dello stesso con evidenza del nuovo premio proposto per l’annualità successiva, ferme restando tutte le condizioni normative e le garanzie di polizza.
La volontà del Contraente di accettare la proposta di rinnovo del contratto di cui sopra si intenderà espressa mediante il versamento del premio, propostogli dall’Impresa, entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, dietro rilascio di quietanza e del certificato.
3. Coperture assicurative offerte Garanzia Responsabilità Civile Auto
La formula tariffaria proposta può essere di tipo
• Bonus-Malus, che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in dimi- nuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione alla presenza o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione;
• No Claim Discount, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione;
• Franchigia fissa ed assoluta, che prevede l’applicazione di una franchigia per ogni sinistro, ossia una somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell’Assicurato;
• Franchigia fissa che non prevede variazioni di premio in base al verificarsi di sinistri. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’art. 8 della Sezione Responsabilità Civile.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento del risarcimento, per le quali si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità Civile art. 2 - Esclusioni e Rivalsa.
Avvertenza: nei casi previsti dalla legge e dal contratto, sono previste rivalse ovvero azioni per il recupero delle somme che l’Impresa ha dovuto corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Norme Comuni art. 2 - Estensione territoriale; art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio; Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità Civile art. 2 - Esclusioni e Rivalsa e art. 3 - Modalità per la denuncia dei sinistri.
Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro, persona e cose. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità Civile art. 1 - Oggetto dell’assicurazione.
Garanzie Auto rischi diversi
ESEMPIO NUMERICO DI APPLICAZIONI DEL MASSIMALE
Massimale per sinistro | Euro | 6.000.000,00 |
Massimale per persona | Euro | 6.000.000,00 |
Massimale per danni a cose | Euro | 6.000.000,00 |
Ammontare del danno a persona | Euro | 7.000.000,00 |
Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza | Euro | 6.000.000,00 |
Danno non risarcibile a carico dell’Assicurato Coperture altre garanzie assicurative offerte | Euro | 1.000.000,00 |
Le coperture offerte riguardano i rischi (Sezione Altre Garanzie) per Incendio art. 1.1; Furto e Rapina - art. 1.2; Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici - art. 3; Eventi naturali - art. 4; Cristalli
- art. 5; Xxxxx xxxxxxxxxxx - art. 6; Xxxxxxx xxxxx e ripristino locali di proprietà art. 17;Xxxxxxx xxxxx e Perdite pecuniarie - art. 18; Infortuni - Sezione Infortuni Conducente art. 1.
All’interno di ciascuna garanzia, e quindi del relativo articolo che ne disciplina l’oggetto, possono essere previsti massimali di risarcimento.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento del risarcimento, per le quali si rinvia alle Condizioni di As- sicurazione, Sezione Responsabilità Civile - art. 2; Sezione Altre Garanzie Esclusioni, art. 7; Sezione Infortuni Conducente, Oggetto dell’assicurazione - esclusioni, art. 1..
Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti, franchigie. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione altre garanzie, art. 15 - Franchigia o scoperto.
Esempio
Verranno liquidati Euro 14.250,00, detraendo l’importo più elevato tra quelli risultanti dal calcolo.
ESEMPIO NUMERICO DI APPLICAZIONE DI SCOPERTO E FRANCHIGIA:
Valore del veicolo Euro 25.000,00
Percentuale scoperto sul danno 5%
Minimo % somma assicurata 1%
Minimo assoluto Euro 200,00 fissi
Danno Euro 15.000,00
Percentuale scoperto sul danno Euro 750,00 (5% di Euro 15.000,00)
Minimo % somma assicurata Euro 250,00 (1% del valore veicolo) Minimo assoluto Euro 200,00
3.1 Estensioni della copertura della Responsabilità Civile Auto
Per le ulteriori garanzie che possono essere prestate a fronte di apposita pattuizione si rinvia agli art. 7 - Condizioni aggiuntive alla Responsabilità Civile - Rinuncia all’azione di Rivalsa
4. Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile Auto
Per l’indicazione dei soggetti esclusi si rinvia all’art. 129 del Codice delle Assicurazioni.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze di rischio - Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto o intervenute e non dichiarate in corso di contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze si rinvia alle Con- dizioni di Assicurazione, Norme comuni a tutte le garanzie art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio.
Avvertenza: il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio e/o di eventuali variazioni della residenza dell’intestatario al PRA o locatario del veicolo assicurato. L’inadempimento di tale obbligo potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o, nel caso di Responsabilità Civile, l’esercizio dell’azione di rivalsa da parte della Impresa come disciplinato nelle Condizioni di Assicurazione Sezione Responsabilità Civile all’art. 2 - Esclusioni e Rivalsa.
6. Premi
Il premio è annuo. Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:
- assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile; intestato all’Impresa o all’interme- diario, espressamente in tale qualità;
- ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (ove presente presso l’Intermediario);
- denaro contante per importi fino a 3.000 Euro, limite annuo per contratto; per la sola garan- zia Responsabilità Civile Auto e relative garanzie accessorie non è previsto ulteriore limite se non quello indicato dall’art. 49 del D.Lgs 231/07 e successive modifiche.
(*) Nota: in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali, con l’onere aggiuntivo pari al 3% del premio imponibile.
Per la garanzia Responsabilità Civile Auto il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni ricono- sciute dall’Impresa all’Intermediario.
Avvertenza: per la garanzia Responsabilità Civile Auto qualora il rischio sia cessato, il Con- traente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicu- razione, art. 6.1 Gestione del contratto - Cessazione del rischio e art. 6.2 - Sospensione e riattivazione del contratto.
Avvertenza: tenuto conto del fabbisogno tariffario complessivo, le imprese, tramite la propria rete di intermediari, possono utilizzare la flessibilità quale strumento di riduzione del premio rispetto alla tariffa in corso al fine di ulteriore personalizzazione del rischio in relazione alle caratteristiche del singolo Assicurato.
7. Informativa in corso di contratto - classe di merito
L’Impresa, ai sensi del 1° e del 2° comma dell’art. 12 del Regolamento Ivass n. 9 del 19 mag- gio 2015, si impegna a trasmettere al Contraente, per il primo anno dall’entrata in vigore del citato Regolamento (ossia fino al mese di giugno 2016 compreso), almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta contenente sulle modifi- che normative concernenti l’attestazione sullo stato di rischio e sulle modalità di consegna telematica dello stesso.
8. Attestazione dello stato di rischio - classe di merito
L’attestazione dello stato di rischio viene consegnata per via telematica mediante la messa a disposizione di tale documento , da parte dell’Impresa, nell’apposita “Area Clienti” del proprio sito internet (xxx.xxxxxxxx.xx), almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Contraente o dall’avente diritto ai sensi dell’art. 134, comma 1 bis del Codice delle Assicurazioni.
Il periodo di validità dell’attestazione è di 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce.
In caso di cessazione del rischio assicurato (furto, esportazione definitiva, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione dalla circolazione o vendita del veicolo) comprovata da apposita documentazione, o in caso di sospensione o di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo per mancato utilizzo del veicolo assicurato, l’ultima attestazione dello stato di rischio conseguita conserva validità per 5 anni a far data dalla scadenza del contratto cui si riferisce.
Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito universale, anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo, si rinvia alla sezione documenti informativi del sito Internet.
Avvertenza: la classe di merito di conversione universale - c.d. CU - riportata sull’attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.
Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
10. Legge applicabile
Al contratto sottoscritto si applica la legislazione nazionale.
11. Regime fiscale
Il premio imponibile è soggetto all’imposta sulle assicurazioni nella misura:
- della percentuale stabilita dalla provincia di residenza dell’intestatario al PRA del veicolo assicurato ai sensi del D.Lgs 68/2011 per la garanzia Responsabilità Civile cui si aggiunge il 10,50% di contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- del 12,50% per le garanzie relative ai Danni al Veicolo cui si aggiunge l’1,00% di contributo al fondo antiracket;
- del 12,50% per le garanzie relative alle Perdite Pecuniarie cui si aggiunge l’1,00% di con- tributo al fondo antiracket;
- del 2,50% per la garanzia Infortuni del conducente;
- del 10,00% per la garanzia Assistenza stradale.
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
Nel caso sia stata sottoscritta la garanzia “Risarcimento in forma specifica”, al fine di ottene- re la riparazione del veicolo, si rinvia all’elenco degli autoriparatori pubblicato nella sezione “Network carrozzeria Sicura” del sito Internet.
Avvertenza: la garanzia “Risarcimento in forma specifica” è correlata ad un beneficio in termini di riduzione del premio RC.
12. Procedura per il risarcimento del danno
PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Per la procedura di risarcimento diretto al fine di conoscerne le ipotesi di applicazione, le procedure liquidative, i termini per la denuncia del sinistro, i competenti centri di liquidazione sinistri ed i termini entro i quali l’Impresa deve liquidare il sinistro e deve effettuare il Paga- mento, si rinvia alla sezione “ Risarcimento diretto” del sito Internet.
INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE
Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in Italia o all’estero da veicoli immatricolati all’estero, si rinvia alle sezioni “Incidenti in Italia con veicoli esteri” e “Incidenti all’estero con veicoli esteri” del sito Internet.
In caso di sinistro avvenuto con veicolo o natante non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla Società designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx.
MODALITÀ DI DENUNCIA DEL SINISTRO
Garanzia Responsabilità Civile
Per le modalità nonché per i termini per la denuncia dei sinistri si rimanda alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità Civile art.3 - Modalità per la denuncia dei sinistri.
Garanzie Auto rischi diversi
Per le modalità nonché per i termini per la denuncia dei sinistri si rimanda alle condizioni di assicurazione, Sezione altre Garanzie art. 10 - Modalità per la denuncia dei sinistri.
13. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro
Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla
formula tariffaria Bonus/Malus prevista dalle Condizioni di Assicurazione o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione della relativa Tabella delle regole evolutive, versando all’Impresa una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale.
Il suddetto rimborso che riguarda solo i sinistri liquidati interamente, deve essere effettuato all’atto della stipulazione del contratto relativo alla nuova annualità e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del contratto precedente, anche qualora quest’ultimo non sia più in essere.
I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell’attestazione dello stato del rischio ed il contratto verrà riclassificato.
Nel caso in cui i sinistri rientrino nell’ambito della disciplina del risarcimento diretto, il rim- borso del sinistro dovrà essere effettuato inviando una richiesta scritta a Xxxxxx S.p.A. Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - Servizio Stanza di Compensazione. L’istanza deve contenere i dati relativi alla data del sinistro, alla Compagnia Assicurativa del Contraente della polizza del veicolo responsabile, la targa del veicolo responsabile, la targa del veicolo danneggiato, la Compagnia assicurativa del danneggiato, nonché nome cognome e indirizzo del Contraente della polizza del veicolo responsabile. A fronte della richiesta, Xxxxxx invierà al recapito del richiedente l’ammontare dell’importo che potrà essere rimborsato, e le modalità per provve- dere al pagamento. Una volta effettuato il pagamento, Xxxxxx rilascerà un’attestazione con la quale l’Impresa procederà alla riclassificazione del contratto ed al rimborso dei maggiori premi eventualmente percepiti.
14. Accesso agli atti dell’Impresa
Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedi- menti di constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano.
Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’art, 1 - Ambito di applicazione, del decreto ministeriale 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato:
- dal momento della comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
- in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
a. se si tratta di danno a cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli,
b. se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni;
- decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.
In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, l’Impresa, entro 30 giorni dalla ricezio- ne, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso i termini per l’esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte dell’Impresa.
La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire all’Impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale, all’ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneg- giato o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest’ultimo è stato assegnato.
Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell’in- teressato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata ov- vero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa.
Entro 15 giorni dalla data di ricezione l’Impresa comunica per iscritto al richiedente l’atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell’accesso ovvero - tramite raccomandata con av- viso di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta. Xxx sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del Codice, l’Impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra all’Impresa gestionaria, dan- done contestuale comunicazione al richiedente.
Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte della Impresa gestionaria.
15. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 00 00000000 - e mail: xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx.
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
- 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l’osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all’IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http:// xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
L’esperimento dell’azione giudiziaria per far valere la sua pretesa è subordinato, quale condi- zione di procedibilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di nego- ziazione assistita con l’assistenza di un legale. La richiesta di stipulazione della convenzione andrà indirizzata a:
Generali Italia S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.
Nei casi particolari di contenzioso RCA previsti dall’Accordo ANIA del 2001 con le Associa- zioni dei Consumatori è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica.
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle garanzie relative ai veicoli assicurati direttamente per i rischi Incendio, Furto, ed altri danni ai beni stessi (ove indicato in polizza il relativo valore assicurato e quindi operante la garanzia)
In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle Condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a:
Generali Italia S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx).
Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determi- nazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce con- dizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:
Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)
Xxx Xxxxxx x’Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx - Fax 00.00.000.000 e-mail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
Controversie in materia assicurativa su questioni mediche - ramo Infortuni
In caso di controversie relative a questioni mediche relative a garanzie relative ai rischi In- fortuni (ove indicato in polizza il relativo valore massimale e quindi operante la garanzia), è necessario ricorrere all’arbitrato previsto di volta in volta nelle Condizioni di Assicurazione sottoscritte per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione dell’ar- bitrato dovrà essere indirizzata a:
Generali Italia S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.
Se si tratta di controversie relative alle garanzie da ultimo menzionate nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato, oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventiva- mente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:
Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)
Xxx Xxxxxx x’Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx - Fax 00.00.000.000 e-mail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
Controversie nell’ambito delle garanzie del ramo Tutela Legale
Ove sia indicato in polizza il massimale relativo al ramo Tutela Legale e quindi sia operante la relativa garanzia (ed ove quanto segue sia previsto nelle Condizioni di Assicurazione sot- toscritte dal Contraente), in caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società relativamente all’opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario nonché alla successiva gestione della vertenza, la decisione verrà demandata ad un arbitro. L’istanza di attivazione dell’arbitrato dovrà essere indirizzata a:
Generali Italia S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.
Se si tratta di controversie relative alle garanzie da ultimo menzionate nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato, oppure diverse da quelle sopra descritte, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventiva- mente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:
Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)
Via Xxxxxx x’Xxxxx, 40 – 00000 Xxxx - Fax 00.00.000.000 e-mail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
16.Arbitrato
Avvertenza: in alternativa all’arbitrato irrituale previsto per la garanzia Infortuni nelle Condizioni di Assicurazione all’art. 12.3 il Contraente ha la facoltà in ogni caso di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa .
Generali Italia S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxx
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pag. 3
PARTE I - NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE pag. 3
Art. 1 - Pagamento del premio - decorrenza della garanzia pag. 3
Art. 2 - Estensione territoriale pag. 3
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio pag. 3 Art. 4 - Durata dell’assicurazione pag. 4
Art. 5 - Proposta di rinnovo pag. 4
Art. 6 - Gestione del contratto pag. 4
6.1 - Cessazione del rischio pag. 4
6.2 - Sospensione e riattivazione del contratto pag. 5 Art. 7 - Oneri a carico del Contraente pag. 6
Art. 8 - Altre assicurazioni pag. 6
Art. 9 - Rinvio a norme di legge pag. 6
PARTE II - LE GARANZIE ASSICURATIVE pag. 6
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE pag. 6
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione pag. 6
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa pag. 8
Art. 3 - Modalità per la denuncia dei sinistri pag. 8
Art. 4 - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento xxxxx xxx. 9
Art. 5 - Gestione delle vertenze pag. 9
Art. 6 - Attestazione dello stato del rischio pag. 9
Art. 7 - Rinuncia all’azione di rivalsa pag. 10
7.1 - Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza
o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (clausola 10) pag. 10
7.2 - Rinuncia alla rivalsa (clausola 88) pag. 10
7.3 - Responsabilità civile del proprietario del rimorchio o semirimorchio agganciato a motrice di terzi durante la circolazione -
Rischio sosta plus (clausola 99) pag. 11
Art. 8 - Forma tariffaria pag.11
8.1 - Bonus Malus per veicoli per trasporto cose di peso complessivo a pieno carico fino a 60 quintali e oltre 60 quintali
con uso conto proprio - (clausola 57) pag. 11
8.2 - Bonus Malus per veicoli per trasporto cose di peso complessivo
a pieno carico oltre a 60 quintali con uso conto terzi - (clausola 58) pag.12
8.3 - Bonus Malus per veicoli per trasporto cose di peso complessivo
a pieno carico oltre a 60 quintali con uso conto terzi - (clausola 59) pag.12
8.4 - Franchigia fissa ed assoluta (clausola 19) pag.14
8.5 - Fissa (clausola TF) pag.14
SEZIONE ALTRE GARANZIE pag. 14
Art. 1 - Incendio / Furto e Rapina pag. 14
1.1 - Incendio pag. 14
1.2 - Furto e Rapina pag. 14
Art. 2 - Estensioni sempre incluse nella garanzia Incendio/Furto e Rapina pag. 14 Art. 3 - Eventi sociopolitici e atti vandalici (clausola 21) pag. 15
Art. 4 - Eventi naturali (clausola 71) pag. 15
Art. 5 - Cristalli (clausola 45) pag. 15
Art. 6 - Xxxxx Accidentali pag. 16
6.1 - Kasko Base (clausola GU) pag. 16
6.2 - Kasko (clausola 32) pag. 16
Art. 7 - Esclusioni pag. 17
Art. 8 - Valore assicurato pag. 18
Art. 9 - Rinuncia al diritto di surroga pag. 18
Art. 10 - Modalità per la denuncia dei sinistri pag. 18 Art. 11 - Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate pag. 19 Art. 12 - Regola proporzionale pag. 20
Art. 13 - Determinazione dell’ammontare del danno pag. 20
13.1 - Applicazione del degrado in caso di danni parziali (clausola 48) pag. 20 Art. 14 - Liquidazione dei danni pag. 21
Art. 15 - Franchigia o scoperto pag. 21
Art. 16 - Modalità di pagamento dell’indennizzo pag. 21
Condizioni aggiuntive pag. 21
Art. 17 - Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà (clausola RT) pag. 21 Art. 18 - Combinazione di garanzie Ricorso Terzi e Perdite Pecuniarie (clausola 8A) pag. 22 Art. 19 - Clausole di vincolo pag.23
Sezione Infortuni del conducente pag. 24
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione - Esclusioni pag. 24
Art. 2 - Situazione di aggravamento del rischio pag. 24
Art. 3 - Rinuncia all’azione di surroga pag. 24
Art. 4 - Prestazioni pag. 24
Art. 5 - Invalidità permanente pag. 25
Art. 6 - Morte pag. 25
Art. 7 - Rimborso spese di cura pag. 26
Art. 8 - Rimborso spese di riabilitazione post ricovero pag. 26
Art. 9 - Denuncia dell’infortunio pag. 27
Art. 10 - Criteri di indennizzabilità pag. 27
Art. 11 - Controversie - Arbitrato irrituale pag. 28
Art. 12 - Esonero denuncia altre assicurazioni pag. 28
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Condizioni generali
Art. 1 - Pagamento del premio
I premi devono essere pagati presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autoriz- zata a rilasciare il certificato di Assicurazione previsto dalle disposizioni in vigore e la carta verde, oppure presso la Sede dell’Impresa.
Salvo diversa pattuizione, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.
Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in più rate.
Qualora il certificato si sia deteriorato, l’Impresa rilascia un duplicato su richiesta del Con- traente, a seguito della restituzione del documento deteriorato; L’Impresa rilascia altresì un duplicato in caso di furto, smarrimento o distruzione previa presentazione della denuncia fatta presso l’Autorità competente o di una dichiarazione circa l’evento accaduto.
Art. 2 - Estensione territoriale
Salvo diversa indicazione nell’ambito di specifiche garanzie, l’assicurazione vale per il ter- ritorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea.
Vale altresì per gli Stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde).
In caso di circolazione all’estero la garanzia Responsabilità Civile Auto è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa.
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio
Dichiarazioni inesatte e reticenti
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influisco- no sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché l’annullamento della Polizza di Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Nei casi di cui sopra, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, l’Impresa eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 144 del Codice per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
Aggravamento del rischio e variazioni della residenza
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Il Contraente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della residenza dell’intestatario al PRA o locatario del veicolo assicurato.
L’inadempimento di tali obblighi in caso di dolo o colpa grave può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; in tale caso, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, l’Impresa eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell’art.144 del Codice per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
Art. 4 - Durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.
Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.
Art. 5 - Proposta di rinnovo
Fermo quanto stabilito dall’articolo precedente, l’Impresa può formulare al Contraente, tra- mite l’agenzia di competenza, una proposta di rinnovo del contratto, mettendo a disposizione presso l’agenzia l’indicazione del nuovo premio proposto per l’annualità successiva, ferme restando tutte le condizioni normative e le garanzie di polizza.
La volontà del Contraente di accettare la proposta di rinnovo del contratto di cui sopra si intenderà espressa con il pagamento del nuovo premio propostogli dall’Impresa, entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, dietro rilascio di quietanza e del certificato.
Art. 6 - Gestione del contratto
6.1 Cessazione del rischio
Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa, fornendo idonea documentazione.
L’Impresa rinuncia ad esigere eventuali rate di premio successive alla data di cessazione del rischio.
Il Contraente, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, solo previo impegno a di- struggere i documenti assicurativi (Certificato di Assicurazione e Carta Verde), può alterna- tivamente richiedere:
- SOSTITUZIONE DEL VEICOLO
che il contratto sia reso operante per altro veicolo di proprietà del medesimo intestatario al PRA, o del coniuge in regime di comunione dei beni o del locatario, o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo vei- colo, salvo conguaglio dell’eventuale maggior premio dovuto per l’annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. L’Impresa provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.
- SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
che il contratto sia sospeso: in questo caso si applicheranno le regole della sospensione ed eventuale riattivazione per altro veicolo di cui all’art. 5.2 “Sospensione e riattivazione del contratto”.
- CESSIONE DEL CONTRATTO
che il contratto sia reso operante, limitatamente ai casi di alienazione, per il medesimo veicolo in capo all’acquirente; in questo caso, con emissione di apposito documento con- trattuale, la garanzia sarà valida fino alla sua naturale scadenza.
- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, l’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della sottoscrizione del documento contrattuale atte- stante la risoluzione del contratto assicurativo; limitatamente al caso di furto o rapina la risoluzione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l’autorità di Pubblica Sicurezza; resta inteso che, per i contratti di durata inferiore all’anno, l’Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
6.2 Sospensione e riattivazione del contratto Sospensione
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all’Impresa impegnandosi a distruggere tutti i documenti assicurativi (cer- tificato di assicurazione e Carta Verde). L’Impresa ne prenderà atto emettendo apposita appendice che dovrà essere sottoscritta dal Cliente.
La sospensione ha decorrenza dalla data della sottoscrizione della suddetta appendice salvo il caso di furto o rapina per il quale la sospensione ha decorrenza dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l’autorità di Pubblica Sicurezza.
Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dall’Impresa.
A parziale deroga di quanto sopra, nel caso di estinzione a seguito di mancata riattivazione a causa di distruzione, demolizione, furto totale o rapina, cessazione definitiva dalla circo- lazione od esportazione definitiva del veicolo, oppure nel caso di alienazione o deposito in conto vendita dello stesso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, l’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contri- buto al SSN dal momento dell’ultima sospensione.
La sospensione non può essere concessa:
• per i contratti di durata inferiore all’anno;
• per i contratti che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto;
• l’ultimo giorno di validità del contratto;
• per i contratti ceduti.
Riattivazione per lo stesso veicolo
La riattivazione del contratto, fermo il proprietario, il veicolo assicurato e la forma tariffaria, viene effettuata prorogando la scadenza annuale del contratto per un periodo pari a quello della sospensione.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore ai 60 giorni, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione ed il Contraente sarà tenuto al pagamento di tutte le rate successive alla data di sospensione del contratto.
Riattivazione per altro veicolo
All’atto della riattivazione, fermo quanto sopra, è consentito chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo, applicando la disciplina della sostituzione del veicolo di cui all’art. 6.1 “Cessazione del rischio”, a condizione che:
• il veicolo uscente sia stato alienato, distrutto, demolito, esportato definitivamente o deposi- tato in conto vendita o sottratto in seguito a furto o rapina o abbia cessato definitivamente di circolare;
• il veicolo entrante sia intestato al PRA alla stessa persona alla quale era intestato il veicolo uscente, ovvero al coniuge in comunione di beni o al locatario, o, in caso di società di per- sone, ad una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa.
Osservazione dei sinistri
Anche il periodo di osservazione rimane sospeso, a condizione che la sospensione abbia avuto durata non inferiore a 60 giorni, e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.
Art. 7 - Oneri a carico del Contraente
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all’Assicurazione, sono a carico del Contraente.
Art. 8 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
Art. 9 - Rinvio a norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.
LE GARANZIE ASSICURATIVE
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali l’assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.
Veicoli destinati al traino di carrelli appendice.
L’assicurazione è estesa al traino di carrelli “appendice” nonché, nel caso di macchine agricole, al traino di rimorchi non muniti di targa propria di peso complessivo non superiore a 1,5 t., nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di traino veicoli.
Veicoli destinati al traino di rimorchi muniti di targa propria.
Qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo traina un rimorchio munito di targa propria, l’assicurazione copre la responsabilità civile per i danni derivanti dal traino dello stesso nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di traino veicoli.
Rimorchi muniti di targa propria - “rischio sosta”
Per i rimorchi muniti di targa propria, l’assicurazione vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
L’assicurazione è operante anche:
a. per i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti delle persone trasportate (esclusa la vittima stessa) e del conducente nel caso di soccorso vittime della strada e loro trasporto ad un posto di soccorso medico;
b. per la circolazione del veicolo assicurato in aree private, con esclusione delle aree aero- portuali;
c. per la responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati per i danni involontaria- mente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del veicolo, nonché i danni al veicolo stesso;
d. per i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati non addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo stesso, purché il loro trasporto avvenga nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione;
e. per la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati ai terzi dal Contraente, dall’Assicurato e, se persona diversa, dal committente, dalla esecuzione delle opera- zioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni, nonché i danni al veicolo;
f. per la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati ai terzi trasportati su au- tobus, filobus o autocarri appositamente attrezzati al trasporto di persone, dal Contraente e, se persona diversa, dal proprietario del veicolo dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e il loro contenuto; sono esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni;
g. per la responsabilità civile della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore a sensi della legge vigente per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell’ambito di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche l’esaminatore e l’allievo conducente anche durante lo svolgimento dell’esame di guida.
In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.
Qualora l’Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà, telefonando al numero verde 800 880 880, ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello CAI (Modulo Blu).
Rischi Esclusi
Gare e competizioni sportive
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni provocati alla pavimentazione stradale dalla circolazione di macchine operatrici e macchine agricole su cingoli.
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante nel caso di:
a. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
b. veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c. veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
d. veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
e. relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in confor- mità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto cose, l’assicurazione è operante per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all’uso o al trasporto cose sul veicolo;
f. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza di danni cagionati a terzi a seguito dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
Art. 3 - Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul “Modello di constatazione amichevole di incidente” (Xxxxxx Xxx) fornito dall’Impresa ed approvato dall’Istituto di Vigilanza ai sensi dell’art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento Ivass n. 13 del 6 febbraio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modello stesso.
La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza.
La denuncia può essere effettuata anche telefonando al numero verde 800 880 880.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.
In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia del sinistro, nonché nell’invio della documentazione, l’Impresa ha diritto di rivalersi in base al disposto dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni private.
Art. 4 - Risarcimento diretto - Xxxxxxxxx di risarcimento danni
In caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal conducente dello stesso limitatamente alle lesioni di lieve entità per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l’Assicurato che non si ritenga responsabile in tutto o in parte deve presentare la richiesta di indennizzo alla propria Impresa, mediante:
• lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
• consegna a mano;
• telegramma o telefax;
• via telematica
comunicando:
• l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
• i nomi degli assicurati;
• le targhe dei due veicoli coinvolti;
• la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
• le generalità di eventuali testimoni;
• l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia;
• luogo, giorno ed ora in cui le cose sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare il danno;
• in caso di lesioni, i dati relativi ad età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi per- manenti, con indicazione del compenso spettante al professionista.
L’Assicurato che intenda disconoscere completamente il coinvolgimento del veicolo assicurato nel sinistro dovrà fornire all’Impresa dichiarazione di disconoscimento e prova a sostegno del mancato coinvolgimento nel presunto sinistro.
Art. 5 - Gestione delle vertenze
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalen- dosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.
L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 6 - Attestazione dello stato di rischio
L’Impresa mette a disposizione in via telematica nell’apposita “Area Clienti” del sito internet (xxx.xxxxxxxx.xx) riservata ai Contraenti e agli aventi diritto (proprietario ovvero usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria), almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l’attestazione dello stato di rischio in conformità alle disposizioni di legge. L’attestato di rischio è disponibile anche sull’home page del sito internet (xxx.xxxxxxxx.xx) nella sezione “Comunicazioni obbligatorie IVASS” al link “Canale alternativo per la stampa dell’attestato di rischio”.
In qualsiasi momento sia richiesto, l’attestazione di rischio relativa alle ultime 5 annualità sarà consegnata al Contraente o, se persona diversa, all’avente diritto (proprietario ovvero usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione fi- nanziaria), entro 15 giorni dalla richiesta.
In caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all’estero, alienazione (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto), consegna in conto vendita, demoli- zione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso l’Impresa mette a disposizione la relativa attestazione aggiornata.
L’Impresa non mette a disposizione con le modalità sopra illustrate l’attestazione nel caso di:
• sospensione della garanzia in corso di contratto;
• contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale: tuttavia, qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto, in caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all’estero, alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, ces- sazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso l’Impresa invia la relativa attestazione aggiornata;
• cessione del contratto per alienazione del veicolo Assicurato.
L’Agenzia di riferimento rilascia una copia cartacea, su richiesta del Contraente, entro 15 giorni dalla richiesta stessa accedendo alla Banca Dati ANIA ATRC; ad analogo rilascio provvede nei confronti del proprietario del veicolo, se persona diversa, e nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, nonché, in caso di contratto di leasing, nei confronti dell’utilizzatore del veicolo. Tale copia avrà tuttavia mero valore consultivo ai sensi delle disposizioni in vigore.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(operanti se espressamente richiamati in polizza):
Art. 7 - Rinuncia all’azione di rivalsa
7.1 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (clausola 10)
L’Impresa, in deroga dell’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete nei confronti del proprieta- rio o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente per quanto previsto dalla lettera f) dello stesso articolo, salvo che venga accertato uno stato di etilismo cronico.
7.2 Rinuncia alla rivalsa (clausola 88)
L’Impresa, in deroga dell’art. 2 delle condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete nei confronti del proprieta- rio o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente per quanto previsto dallo stesso articolo nelle seguenti ipotesi:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle dispo- sizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;
• nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche salvo che venga accertato uno stato di etilismo cronico.
7.3 Responsabilità civile del proprietario del rimorchio o semirimorchio agganciato a motrice di terzi durante la circolazione - Rischio sosta plus (clausola 99)
L’Impresa presta l’assicurazione per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del terzo comma dell’art. 2054 del Codice Civile, dalla circolazione del rimorchio o semiri- morchio descritto in polizza, qualora lo stesso sia agganciato a motrice di proprietà di terzi.
L’assicurazione è operante nel limite del massimale indicato in polizza qualora:
• il risarcimento del danno superi i massimali per i quali la motrice è assicurata, per la parte eccedente tali massimali;
• la motrice non risulti assicurata oppure la sua polizza non sia comunque operante.
Art. 8 - Forma tariffaria
8.1 Bonus Malus per veicoli per trasporto cose di peso complessivo a pieno carico fino a 60 quintali e oltre 60 quintali con uso conto proprio - (clausola 57)
La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito.
Tabella dei coefficienti di premio
La presente assicurazione si articola in 23 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 23 secondo la Tabella dei coefficienti di premio sotto riportata.
Tabella dei coefficienti di premio
Classe di merito | Coefficiente di premio | Classe di merito | Coefficiente di premio | Classe di merito | Coefficiente di premio |
1 | 0,500 | 9 | 0,739 | 17 | 1,100 |
2 | 0,525 | 10 | 0,776 | 18 | 1,150 |
3 | 0,551 | 11 | 0,814 | 19 | 1,261 |
4 | 0,579 | 12 | 0,855 | 20 | 1,387 |
5 | 0,608 | 13 | 0,898 | 21 | 1,595 |
6 | 0,638 | 14 | 0,943 | 22 | 1,834 |
7 | 0,670 | 15 | 1,000 | 23 | 2,000 |
8 | 0,704 | 16 | 1,050 |
Tabella delle regole evolutive
Classe di merito | Classe di assegnazione | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 |
3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 |
4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 |
5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 |
6 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
7 | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 |
8 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 |
9 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 |
10 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 |
11 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 |
12 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 |
13 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 |
14 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 |
15 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 |
16 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 |
17 | 16 | 19 | 21 | 23 | 23 |
18 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 |
19 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 |
20 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 |
21 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 |
22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 |
23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
8.2 Bonus Malus per veicoli per trasporto cose di peso complessivo a pieno carico oltre a 60 quintali con uso conto terzi - (clausola 58)
La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito.
Tabella dei coefficienti di premio
La presente assicurazione si articola in 23 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 23 secondo la Tabella dei coefficienti di premio sotto riportata.
Tabella dei coefficienti di premio
Classe di merito | Coefficiente di premio | Classe di merito | Coefficiente di premio | Classe di merito | Coefficiente di premio |
1 | 0,500 | 9 | 0,739 | 17 | 1,100 |
2 | 0,525 | 10 | 0,776 | 18 | 1,150 |
3 | 0,551 | 11 | 0,814 | 19 | 1,261 |
4 | 0,579 | 12 | 0,855 | 20 | 1,387 |
5 | 0,608 | 13 | 0,898 | 21 | 1,595 |
6 | 0,638 | 14 | 0,943 | 22 | 1,834 |
7 | 0,670 | 15 | 1,000 | 23 | 2,000 |
8 | 0,704 | 16 | 1,050 |
Tabella delle regole evolutive
Classe di merito | Classe di assegnazione | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 |
3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 |
4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 |
5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 |
6 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
7 | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 |
8 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 |
9 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 |
10 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 |
11 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 |
12 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 |
13 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 |
14 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 |
15 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 |
16 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 |
17 | 16 | 19 | 21 | 23 | 23 |
18 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 |
19 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 |
20 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 |
21 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 |
22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 |
23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
8.3 Bonus Malus per veicoli per trasporto cose di peso complessivo a pieno carico oltre a 60 quintali con uso conto terzi - (clausola 59)
La presente assicurazione è stipulata nella forma “Sconto sul premio in assenza di sinistri
- No Claim Discount”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.
Tabella dei coefficienti di premio
La presente assicurazione si articola in 8 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio decrescenti dalla classe 1 alla classe 8 secondo la Tabella dei coefficienti di premio di seguito riportata
Tabella dei coefficienti di premio
Classe di merito | Coefficiente di premio | Classe di merito | Coefficiente di premio |
1 | 1,000 | 5 | 0,620 |
2 | 0,850 | 6 | 0,558 |
3 | 0,765 | 7 | 0,500 |
4 | 0,689 | 8 | 0,500 |
Tabella delle regole evolutive
Classe di merito | Classe di assegnazione | |||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 o più sinistri | |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
5 | 6 | 3 | 1 | 1 |
6 | 7 | 4 | 2 | 1 |
7 | 8 | 5 | 3 | 1 |
8 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Per tutte le tre forme sopra descritte valgono le seguenti regole: Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto
All’atto della stipulazione il contratto viene assegnato alla classe di merito della Tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del Contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella Tariffa dell’Impresa.
Evoluzione della classe di merito
Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella delle regole evolutive a seconda che l’Impre- sa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
L’applicazione del malus (nel caso della stipulazione delle clausole 57 e 58) o la maggiorazione di premio conseguente allo scatto della classe (nel caso di stipulazione della clausola 59) deve avvenire solo qualora sia stata accertata una responsabilità principale dell’Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti ovvero quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con “percentuale paritaria di responsabilità”, avvenuti nelle ultime cinque annualità, sia pari ad almeno il 51%.
In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali sia stata accertata una re- sponsabilità principale dell’Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti ovvero in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con “percentuale paritaria di responsabilità”, avvenuti nelle ultime cinque annualità, sia inferiore al 51%, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della Tabella delle regole evolutive relativa alla clausola sottoscritta.
Periodi di osservazione
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio:
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo prece- dente.
Riscatto sinistro
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta Tabella offrendo a Consap (per i sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o all’Impresa (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse. Tale facoltà è ammessa entro sei mesi dalla scadenza del contratto.
8.4 Franchigia fissa ed assoluta (clausola 19)
La presente polizza è stipulata nella forma con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare precisato in polizza.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa l’importo del risar- cimento rientrante nei limiti della franchigia.
L’Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del dan- neggiato rientri nei limiti della franchigia.
8.5 Fissa (clausola TF)
La presente polizza è stipulata nella forma tariffa fissa che non prevede variazioni di premio in base al verificarsi di sinistri.
SEZIONE ALTRE GARANZIE
Le garanzie sono operanti se espressamente convenute in polizza con l’indicazione del valore assicurato del veicolo nell’apposito riquadro.
Art. 1 - Incendio/Furto e Rapina
1.1 - Incendio
L’Impresa nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in polizza, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, sia fermo che i circolazione, in conseguenza di incendio qualunque ne sia la causa.
L’assicurazione è altresì estesa alla garanzia Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà
(clausola RT) così come prevista nell’art. 17 della presente Sezione.
1.2 - Furto e Rapina
L’Impresa, nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in polizza, risponde dei danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione causati da:
• furto (totale, parziale o tentato)
• rapina
• danni da scasso: causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all’interno del veicolo.
Art. 2 - Estensioni sempre incluse nella garanzia Incendio/ Furto e Rapina
L’assicurazione è altresì estesa:
• agli accessori ed agli apparecchi audiofonovisivi di serie;
• alle attrezzature/allestimenti di serie inerenti l’uso cui il veicolo è destinato;
purché stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione del veicolo essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino.
L’assicurazione è altresì estesa nei limiti del valore assicurato:
• agli accessori;
• alle attrezzature/allestimenti di serie inerenti l’uso cui il veicolo è destinato;
che non siano compresi nel prezzo di listino del veicolo stesso e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, purché stabilmente fissati sul veicolo, a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato del veicolo.
L’assicurazione è altresì estesa alle spese di lavaggio e igienizzazione degli interni in caso di furto: in tal caso l’Impresa rimborsa - fino ad un massimo di 150,00 euro per sinistro, previa presentazione di idonea documentazione e sempre che il ladro sia entrato nell’abitacolo - le spese sostenute dall’Assicurato per il lavaggio e la igienizzazione del veicolo in caso di furto parziale e in caso di furto totale purché il ritrovamento del veicolo sia avvenuto entro 60 giorni dal furto.
Art. 3 - Eventi sociopolitici e atti vandalici (clausola 21)
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti del valore assicurato per l’assicurazione Furto, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza in conseguenza di eventi socio politici quali: tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio, atti comunque dolosi.
Sono esclusi i danni da circolazione.
L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione della franchigia o dello scoperto (con l’eventuale minimo) indicato in polizza.
Art. 4 - Eventi naturali (clausola 71)
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti del valore assicurato per l’assicurazione Furto, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza in conseguenza di: inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche qualora gli effetti di tali eventi siano oggettivamente riscontrabili nello stesso momento nella zona circostante il veicolo assicurato.
L’Impresa indennizza inoltre danni da allagamento, qualunque sia la causa dello stesso; in questo ultimo caso è fissato un limite di indennizzo pari ad € 2.000,00.
L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione dello scoperto (con l’eventuale mi- nimo) indicato in polizza.
Art. 5 - Cristalli (clausola 45)
L’Impresa si obbliga ad indennizzare le spese documentate sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto) del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta ad un fatto accidentale.
Non si considerano rottura le rigature e/o le segnature e non sono compresi i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza indicata sull’allegato di polizza per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, con deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 100,00.
Centro Servizi Cristalli di Generali Italia
La garanzia sarà prestata senza applicazione di alcuno scoperto/minimo, sempre che l’Assicurato, in caso di sinistro, contatti il Centro Servizi dedicato ai cristalli di Generali Italia al numero verde n. 800.880.880 e provveda alla riparazione del danno presso il Centro Convenzionato che gli verrà indicato dal Centro Servizi stesso.
Art. 6 - Danni accidentali
6.1 - Kasko Base (clausola GU)
L’Impresa indennizza, nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:
• collisione con altro veicolo, persone od animali;
• caduta di oggetti e materiali;
• urto;
• ribaltamento;
• uscita di strada
anche nelle aree private compresa la fermata e la sosta, con esclusione delle aree aeroportuali e delle aree adibite a circuito, pista o assimilate.
Sono compresi i danni ai cristalli.
6.2 - Kasko (clausola 32)
L’Impresa indennizza, nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:
• collisione con altro veicolo, persone od animali;
• caduta di oggetti e materiali;
• urto;
• ribaltamento;
• uscita di strada
anche nelle aree private compresa la fermata e la sosta, con esclusione delle aree aeroportuali e delle aree adibite a circuito, pista o assimilate.
Sono compresi i danni ai cristalli.
L’Impresa presta altresì l’assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assi- curato in conseguenza di:
- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcani- che qualora gli effetti di tali eventi siano oggettivamente riscontrabili nello stesso momento nella zona circostante il veicolo assicurato.
L’Impresa indennizza inoltre danni da allagamento, qualunque sia la causa dello stesso; in questo ultimo caso è fissato un limite di indennizzo pari ad € 3.000,00.
Art. 7 - Esclusioni
Per tutte le garanzie non sono risarcibili i danni:
a. causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno
- di energia nucleare o di radioattività;
c. causati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti;
e inoltre:
limitatamente alle garanzie Incendio, Furto e Xxxxxx, Xxxxxxxxx e Xxxxx accidentali, non sono risarcibili i danni:
d. causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio; gli atti dolosi in genere e del danno ai Cristalli in caso di garanzia Danni Accidentali (ad esclusione della garanzia furto e rapina);
e. causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, dadute di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche;
Limitatamente alle garanzia Furto e Rapina non è risarcibile:
f. il furto di “apparecchi audiofonovisivi ” non di serie quali apparecchi radio, radiotelefoni, lettori audio, magneto-ottici e digitali, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere, ancorché stabilmente fissati sul veicolo assicurato;
Limitatamente alla garanzia Incendio non sono risarcibili i danni:
g. causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelle da fenomeno elet- trico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
h. i danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
Limitatamente alle garanzie Guasti Accidentali non sono risarcibili i danni:
i. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalle disposizioni in vigore;
l. causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
m. avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano;
n. avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
o. conseguenti a furto o rapina;
p. avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
q. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della Strada e successive modifiche;
r. avvenuti durante le operazioni di carico e scarico;
s. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.
Art. 8 - Valore Assicurato
Il veicolo si intende assicurato per il valore indicato in polizza, completo di attrezzature/ allestimenti inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, degli accessori e degli apparecchi au- diofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.
Art. 9 - Rinuncia al diritto di surroga
L’Impresa rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati e dei familiari dell’Assicurato.
Art. 10 - Modalità per la denuncia dei sinistri
L’Assicurato in caso di sinistro deve:
• presentare entro tre giorni denuncia presso l’Agenzia o la sede dell’Impresa oppure telefo- nare al numero verde 800.880.880;
• fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
• informare l’Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso;
e relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza: nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:
• presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia all’Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italia- na;
• fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere all’Im- presa copia della denuncia di xxxxx;
• fornire CDP digitale con l’annotazione della perdita del possesso, presente sui sistemi ACI informatici;
• fornire originale dell’estratto cronologico generale del PRA;
• fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
• fornire prova dell’esistenza e operatività degli impianti antifurto qualora questo presuppo- sto sia stato dichiarato in polizza. In caso di posto auto protetto è irrilevante ai fini della liquidazione del danno che il veicolo fosse ricoverato al momento del furto.
• rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore dell’Impresa; l’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo all’Impresa l’inden- nizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
• per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equi- valente;
nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre:
• presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia all’Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’e- stero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
• per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equi- valente;
• per i danni relativi al furto di parti del veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.) l’Impresa ha la facoltà di richiedere le fatture di acquisto delle parti sostituite in man- canza delle quali non si procederà all’indennizzo;
nel caso di incendio deve inoltre:
• se doloso presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia all’Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Au- torità italiana;
• fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
• in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore dell’Impresa;
• per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equi- valente;
nel caso di rottura cristalli deve inoltre:
• fornire documento fiscale attestante l’avvenuta sostituzione o riparazione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in un centro convenzionato;
nel caso di eventi sociopolitici e atti vandalici deve inoltre:
• presentare immediatamente (entro 24 ore) denuncia all’Autorità competente e fornire copia all’Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Au- torità italiana;
• in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Impresa;
• per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equi- valente;
• l’Impresa ha la facoltà di richiedere le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite in mancanza delle quali non si procederà ad alcun indennizzo.
Infine l’Impresa si riserva di richiedere, se per l’accertamento del fatto è stato aperto un proce- dimento penale per reati dolosi, gli atti relativi. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
L’ Impresa ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.
Art. 11 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate
Salvo per le riparazioni necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina o per consentire la regolare circolazione, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provve- da alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione.
L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver diritto all’indennità.
L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneg- giato in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti che siano state distrutte o danneggiate in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Art. 12 - Regola proporzionale
Se, al momento del sinistro, i valori dei beni assicurati risultano superiori a quelli riportati sul modulo di polizza, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 10% purché giustificata tramite fattura d’acquisto o documento equipollente.
Art. 13 – Determinazione dell’ammontare del danno Perdita totale
In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo Assicurato, l’Impresa ne deter- mina l’ammontare in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, al netto dell’eventuale valore residuo
Danni parziali
In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado delle parti sostituite.
Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo Assicurato prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima imma- tricolazione del veicolo, l’indennizzo verrà determinato:
- relativamente alle garanzie Furto, Incendio ed Eventi Sociopolitici e Eventi Naturali, senza dedurre il degrado delle parti sostituite salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- relativamente alle garanzie Danni accidentali, senza dedurre il degrado delle parti sostituite salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, purché tali so- stituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico od elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare, gli apparecchi audiofonovisivi.
Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per le modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.
Condizione operante solo se espressamente richiamata in polizza:
13.1 Applicazione del degrado in caso di danni parziali (clausola 48)
A deroga di quanto previsto dal paragrafo precedente “Determinazione dell’ammontare del danno”, l’indennizzo verrà determinato deducendo il degrado delle parti sostituite del veicolo assicurato.
Art. 14 - Liquidazione dei danni
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si ac- cordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra parte - dal Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato o ha sede l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto.
I periti devono:
a. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
b. procedere alla stima e alla determinazione dell’ammontare del danno liquidabile.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 15 - Franchigia o scoperto
In caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato l’ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo l’eventuale franchigia o scoperto (con eventuale minimo), indicati in polizza, restando la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) a carico dell’Assicurato stesso.
La franchigia verrà raddoppiata per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi esteri non ap- partenenti all’Unione Europea di cui al precedente art. 2. verrà altresì raddoppiato il minimo di scoperto, ferma restando la percentuale prevista in polizza.
Per la garanzia Xxxx Xxxxxxxxx e Sociopolitici il pagamento dell’indennizzo avverrà con la ridu- zione del 50% della franchigia o dello scoperto indicati in polizza nel caso in cui l’Assicurato provveda alla riparazione del danno presso una officina convenzionata.
Art. 16 - Modalità di pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.
Resta fermo il disposto dell’art. 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a pri- vilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi.
Se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo abbia accertato il fatto stesso.
In ogni caso l’indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(operanti solo se espressamente richiamate in polizza)
Art. 17 - Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà (clausola. RT)
L’Impresa indennizza, fino ad un massimo di euro 250.000,00, i danni materiali e diretti cau- sati dal veicolo descritto in polizza da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato:
• a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della Legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
• al locale adibito a rimessa di proprietà dell’intestatario al PRA del veicolo, o dell’usufruttua- rio, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.
l’Impresa indennizza i danni suddetti anche in assenza di sottoscrizione della garanzia In- cendio qualora la clausola RT sia espressamente richiamata in polizza.
Art. 18 - Combinazione di garanzie Ricorso Terzi e Perdite Pecuniarie (clausola 8A)
Ad integrazione dell’assicurazione Incendio e Furto, sono prestate le seguenti garanzie:
Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà
L’Impresa indennizza, fino ad un massimo di euro 300.000,00, i danni materiali e diretti cau- sati dal veicolo descritto in polizza da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato:
• a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della Legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
• al locale adibito a rimessa di proprietà dell’intestatario al PRA del veicolo, o dell’usufruttua- rio, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.
Richiesta documenti
Qualora a seguito di furto totale del veicolo, l’Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
- estratto cronologico generale o storico;
- perdita di possesso;
potrà contattare la Centrale Operativa stessa telefonando al Numero Verde 800 880 880 co- municando la targa del veicolo ed inviando l’originale della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’Autorità competente. In seguito la Centrale Operativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all’Assicurato.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integral- mente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. L’Impresa terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
Tassa di proprietà
In caso di sinistro che abbia determinato danno totale del veicolo assicurato, l’Impresa cor- risponde all’Assicurato un indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà per il periodo intercorrente dal giorno successivo al sinistro alla data di scadenza della tassa stessa.
Spese di recupero e custodia
L’Impresa rimborsa, fino ad un massimo di euro 160,00 per anno assicurativo, in caso di sini- stro risarcibile a termini di polizza, le spese sostenute dall’Assicurato per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità.
Spese di immatricolazione
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia causato un danno totale del veicolo assicurato, l’Impresa corrisponde all’Assicurato l’importo di euro 160,00 quale parziale indennizzo per le spese di immatricolazione che l’Assicurato ha sostenuto per l’acquisto di un nuovo veicolo.
In caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, l’Impresa rimborsa, nei limiti dell’impor- to sopraindicato, le spese documentate dall’Assicurato relative alla sostituzione della targa.
Garanzia bagaglio
In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la distruzione totale del veicolo assicurato (ovvero qualora il veicolo abbia danneggiamenti di entità superiore all’80%
del suo valore commerciale), l’Impresa rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di euro 260,00 per sinistro.
L’assicurazione è valida esclusivamente per quanto di proprietà dell’Assicurato, del con- ducente e dei trasportati come indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio, nonché per gli indumenti indossati dai predetti soggetti.
Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i do- cumenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato.
Perdita delle chiavi
In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, l’Impresa rimborsa le spese sostenute e documentate per l’apertura delle portiere, per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici per l’apertura delle portiere, fino a concorrenza di euro 260,00 per ogni sinistro.
Duplicazione patente di guida
In caso di incendio o furto del veicolo assicurato o di incidente da circolazione che abbia comportato anche la perdita o distruzione della patente di guida del conducente del veicolo, l’Impresa rimborsa le spese sostenute e documentate per ottenere il duplicato del documento, fino a concorrenza di euro 160,00 per ogni sinistro.
Sequestro penale
In caso di sequestro penale, disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della presente polizza, l’Impresa inden- nizza le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in euro 25,00 per ciascun giorno di forzata sosta del veicolo, con il massimo di 30 giorni; la garanzia opera a condizione che la procedura sia instaurata e seguita da legali di fiducia dell’Impresa e vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 19 - Clausole di vincolo
Le clausole che seguono valgono solo se nel modulo di polizza sia riportata l’indica- zione dell’Ente vincolatario e la data di scadenza del vincolo.
Premesso che il veicolo assicurato è stato vincolato sino alla data di scadenza vincolo indicata in polizza, l’Impresa si obbliga, per tutta la durata della polizza:
a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’Ente;
b. a comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c. in caso di rateazione del premio, a comunicare all’Ente vincolante qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto.
Resta inteso che in caso di danni relativi al veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi ver- rà, a norma dell’art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto all’Ente nella sua qualità di proprietario di detto vincolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato con il consenso scritto dell’Ente.
SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
CONDIZIONI GENERALI
La garanzia Infortuni del Conducente è operante a condizione che il relativo codice (IA) sia espressamente richiamato in polizza.
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione - Esclusioni
L’assicurazione vale per gli infortuni che avvengano in relazione alla guida del veicolo assicu- rato ed alle operazioni rese necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia.
L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rin- novi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.
Qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza previsti dalla legge, l’indennizzo dovuto a termini di polizza viene ridotto del 30%.
Sono esclusi dall’assicurazione:
a. gli infortuni occorsi all’Assicurato in conseguenza di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b. gli infortuni avvenuti in conseguenza di delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
c. gli infortuni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni;
d. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e. gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizione sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
f. le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra.
Art. 2 - Situazione di aggravamento del rischio
Premesso che, qualora l’Impresa fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi para- noidi, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applicano le disposizioni dell’art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
Art. 3 - Rinuncia all’azione di xxxxxxx
L’Impresa rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 4 - Prestazioni
Conducente Autocarri - Infortunic Confort (clausola IA)
L’assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme assicurate:
Morte | euro | 60.000,00 |
Invalidità Permanente | euro | 60.000,00 |
Rimborso spese di cura | euro | 3.000,00 |
Art. 5 - Invalidità permanente
In caso di invalidità permanente, verificatasi anche successivamente alla scadenza del con- tratto, l’Impresa liquida un indennizzo calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come in vigore al 24/7/2000, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene consi- derata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applica- zione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il massimo valore del 100%.
In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, l’Impresa riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, la valutazione dell’invalidità permanente è effettuata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.
Tuttavia se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l’Impresa paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.
Calcolo dell’indennizzo
L’indennizzo si calcola applicando alla somma assicurata per invalidità permanente di cui all’art. 4 la percentuale corrispondente al grado di invalidità accertata, dedotti 5 punti (fran- chigia assoluta del 5%).
In caso di perdita anatomica, totale o parziale, e non semplice riduzione funzionale, di un organo o un arto, l’Impresa liquida l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia.
Nel caso inoltre in cui l’invalidità permanente sia comunque di grado superiore al 15% della totale, l’Impresa liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.
Art. 6 - Morte
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza del contratto, l’Impresa liquida la somma assicurata per il caso morte in parti uguali agli aventi diritto.
Se dopo il pagamento dell’indennizzo per invalidità permanente in conseguenza dell’infortunio l’Assicurato muore, l’Impresa corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l’indennizzo pa-
xxxx e quello assicurato per il caso morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.
Art. 7 - Rimborso spese di cura
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza l’Impresa assicura, fino alla concorrenza della somma indicata all’art. 4 il rimborso delle spese sostenute:
1. durante il ricovero per
a. onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria;
b. diritti di sala operatoria, materiale di intervento e apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l’intervento;
c. rette di degenza;
d. assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinale, esami ed accertamenti diagnostici;
e. tickets relativi alle prestazioni precedenti.
Se il ricovero avviene in ospedale pubblico, qualora l’Assicurato non abbia sostenuto alcuna spe- sa, l’Impresa corrisponderà un’indennità sostitutiva del rimborso di euro 30,00 per ogni giorno di ricovero, escluso quello di dimissione, con il massimo di 90 giorni per annualità assicurativa;
2. dopo il ricovero, purché direttamente conseguenti all’infortunio e prescritti dal medico curante, per:
x. xxxxx, acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali, av- venuti nei 180 giorni successivi al primo ricovero;
b. trattamenti fisioterapici e rieducativi, compiuti nei 180 giorni successivi al primo ricovero;
c. cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), compiute nei 180 giorni successivi al primo ricovero.
Qualora l’infortunio non abbia dato origine a ricovero, i termini di cui sopra relativi alle presta- zioni post-ricovero ed alle cure termali si intendono computati a partire dalla data dell’infortunio stesso; in tal caso, inoltre, è operante una franchigia di euro 100,00.
3. per il trasporto dell’Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuati con qualunque mezzo;
4. per protesi ortopediche: l’Impresa rimborsa le spese sostenute per il primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di parte anatomica, resa necessaria dall’infortunio nonché per le spese sostenute per l’acquisto o il noleggio (per il periodo massimo di un anno) di carrozzelle ortopediche;
5. per i danni estetici: sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva) effettuate entro due anni dall’infortunio, allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall’infortunio stesso.
L’Impresa effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cure ultimate.
Art 8 - Rimborso spese di riabilitazione post ricovero
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un ricovero in istituto di cura superiore a tre giorni, l’Impresa mette a disposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni:
rimborso delle spese sostenute a seguito dell’infortunio per l’onorario del medico specialista per una visita diagnostica o di controllo ed accertamenti diagnostici (escluse analisi di labo-
ratorio), fino alla concorrenza della somma di euro 500,00; tale somma va considerata quale disponibilità unica per annualità assicurativa e per l’Assicurato.
Il rimborso viene effettuato previa applicazione di uno scoperto del 25%.
Qualora l’Assicurato richieda il rimborso del solo ticket, in quanto sia ricorso a strutture con- venzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, l’Impresa riconoscerà il rimborso integrale delle spese sostenute senza applicazione dello scoperto sopra indicato.
1. Riabilitazione post ricovero
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un ricovero in istituto di cura superiore a cinque giorni, l’Impresa mette a disposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni:
a. rimborso fino a concorrenza di euro 2.500,00 delle spese sostenute per trattamenti fisio- terapici e rieducativi effettuati durante il ricovero e nei 180 giorni successivi alla data di dimissioni del primo ricovero, purché prescritti dal medico curante ed effettuati da perso- nale abilitato
2. Ricovero in centri riabilitativi specializzati
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un ricovero in istituto di cura superiore a dieci giorni, l’Impresa mette a disposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni:
x. Xxxxxxxx fino a concorrenza di euro 10.000,00 delle seguenti spese sostenute durante il ricovero in istituti di cura specializzati nella riabilitazione, in Italia o all’estero: rette di degenza; assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami ed ac- certamenti diagnostici; quote di partecipazione al S.S.N. (ticket) relative alle prestazioni precedenti; trasporto dell’Assicurato in istituto di cura e ritorno a casa effettuati con qualunque mezzo.
Art. 9 - Denuncia dell’infortunio
La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinarono corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assi- curato e all’Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guari- gione avvenuta.
L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire all’Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.
Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso all’Impresa.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 10 - Criteri di indennizzabilità
L’Impresa liquida l’indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, che risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condi- zioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse col- pito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.
Art. 11 - Controversie - Arbitrato irrituale
In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all’art. 10, le parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.
Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, con- tribuendo per metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impu- gnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vinco- lanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Art. 12 - Esonero denuncia altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni Infortuni che avesse in corso o dovesse stipulare con l’Impresa stessa o con altri assicuratori; deve tuttavia dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia di danno.
Ultimo aggiornamento 1/11/2015 - Mod. 211500N - Cod. SAP 10318452 - Ed. 11/15 - Mark.