Common use of Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità Clause in Contracts

Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità. I turni di reperibilità, previsti dall’articolo 8, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dall’articolo 7 del D.P.R.10 maggio 1996, n.359, dall’articolo 10 del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254, tenuto conto delle modalità di cui all’articolo 24, comma 5 – lettera h), del DPR 18 giugno 2002, n. 164, sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile, per compensare la presenza qualificata ai sensi dell’art. 15 del DPR 164/2002. I turni di reperibilità sono stabiliti per fronteggiare improvvise esigenze legate al mantenimento dell’ordine, della disciplina e della sicurezza degli istituti, ovvero per esigenze di funzionalità istituzionali in relazione ai seguenti criteri generali: – volontarietà; – rotazione; – specifica esperienza professionale nel servizio da garantire. Il numero dei turni di reperibilità che giornalmente può essere disposto per le esigenze degli istituti e servizi dell’Amministrazione non può eccedere l’uno per cento della forza presente di ciascun Provveditorato Regionale e di ciascun Centro per la Giustizia Minorile. I Provveditori Regionali ed i Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, previa informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, assegnano, in ambito circoscrizionale, a ciascun istituto penitenziario il numero dei turni mensili di reperibilità. Ciascun dipendente, ad esclusione del Comandante di Reparto o chi ne assuma le funzioni, non può effettuare più di un turno mensile di reperibilità. I turni di reperibilità non possono coincidere con le giornate di riposo e di congedo. La durata del turno di reperibilità è pari a quella del turno ordinario di servizio giornaliero. I turni di reperibilità, disposti dal Comandante di Reparto ed approvati dal Direttore dell’istituto, debbono risultare nel foglio di servizio di cui all’art. 30, comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82. Il personale che assicura il turno di reperibilità deve raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un’ora dalla chiamata. In caso di effettivo impiego in servizio sarà corrisposto, dal momento in cui il dipendente raggiunge l’istituto, il compenso per lavoro straordinario.

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Samples: Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione

Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità. 1. I turni di reperibilità, previsti dall’articolo 8, comma 1, del D.P.R. d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dall’articolo 7 del D.P.R.10 d.P.R.10 maggio 1996, n.359, dall’articolo 10 del D.P.R. d.P.R. 16 marzo 1999, n.254, tenuto conto delle modalità di cui all’articolo 24, comma 5 – lettera h), del DPR d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile, per compensare la presenza qualificata ai sensi dell’art. 15 del DPR 164/2002Minorile e di Comunità 2. I turni di reperibilità sono stabiliti per fronteggiare improvvise esigenze legate al mantenimento dell’ordine, della disciplina e della sicurezza degli istituti, istituti ovvero per esigenze di funzionalità istituzionali in relazione ai seguenti criteri generali: – : a) volontarietà; – ; b) rotazione; – ; c) specifica esperienza professionale nel servizio da garantire; 3. Il numero dei turni di reperibilità che giornalmente può essere disposto per le esigenze degli istituti e servizi dell’Amministrazione non può eccedere l’uno per cento della forza presente di in ciascun Provveditorato Regionale e di Regionale, in ciascun Centro per la Giustizia MinorileMinorile e in ciascun Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna. I Provveditori Regionali ed Regionali, i Direttori Dirigenti dei Centri per la Giustizia MinorileMinorile ed i Dirigenti degli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna, previa informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, assegnano, in ambito circoscrizionale, a ciascun istituto penitenziario il numero dei turni mensili di reperibilità. Ciascun dipendente, ad esclusione del Comandante di Reparto o chi ne assuma le funzioni, non può effettuare più di un turno mensile di reperibilità. 4. I turni di reperibilità non possono coincidere con le giornate di riposo e di congedo. 5. La durata del turno di reperibilità è pari a quella del di un turno ordinario di servizio giornalierogiornaliero (ore 6). 6. I turni di reperibilità, disposti dal Comandante di Reparto ed approvati dal Direttore dell’istituto, debbono risultare sono indicati nel foglio di servizio di cui all’art. 30, comma 2, del DPR d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82. 7. Il personale che assicura il turno di reperibilità deve raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un’ora dalla chiamata. 8. In caso di effettivo impiego in servizio sarà corrisposto, dal momento in cui il dipendente raggiunge l’istituto, il compenso per lavoro straordinario.

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Samples: Accordo Nazionale Quadro D’amministrazione

Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità. 1. I turni di reperibilità, previsti dall’articolo dall'articolo 8, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dall’articolo dall'articolo 7 del D.P.R.10 maggio 1996, n.359, dall’articolo dall'articolo 10 del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254, tenuto conto delle UIL PA Penitenziari modalità di cui all’articolo all'articolo 24, comma 5 - lettera h), del DPR 18 giugno 2002, n. 164, sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi dell’Amministrazione dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile, per compensare la presenza qualificata ai sensi dell’artdell'art. 15 del DPR 164/2002. 2. I turni di reperibilità sono stabiliti per fronteggiare improvvise esigenze legate al mantenimento dell’ordinedell'ordine, della disciplina e della sicurezza degli istituti, ovvero per esigenze di funzionalità istituzionali in relazione ai seguenti criteri generali: – volontarietàa)volontarietà; – rotazioneb)rotazione; – specifica c)specifica esperienza professionale nel servizio da garantire. 3. Il numero dei turni di reperibilità che giornalmente può essere disposto per le esigenze degli istituti e servizi dell’Amministrazione dell'Amministrazione non può eccedere l’uno l'uno per cento della forza presente di ciascun Provveditorato Regionale e di ciascun Centro per la Giustizia Minorile. I Provveditori Regionali ed i Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, previa informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, assegnano, in ambito circoscrizionale, a ciascun istituto penitenziario il numero dei turni mensili di reperibilità. 4. Ciascun dipendente, ad esclusione del Comandante di Reparto o chi ne assuma le funzioni, non può effettuare pia di un turno mensile di reperibilità. 5. I turni di reperibilità non possono coincidere con le giornate di riposo e di congedo. 6. La durata del turno di reperibilità e pari a quella del turno ordinario di servizio giornaliero. 7.I turni di reperibilità, disposti dal Comandante di Reparto ed approvati dal Direttore dell'istituto, debbono risultare nel foglio di servizio di cui all'art. modalità di cui all'articolo 24, comma 5 - lettera h), del DPR 18 giugno 2002, n. 164, sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile, per compensare la presenza qualificata ai sensi dell'art. 15 del DPR 164/2002. 2. I turni di reperibilità sono stabiliti per fronteggiare improvvise esigenze legate al mantenimento dell'ordine, della disciplina e della sicurezza degli istituti, ovvero per esigenze di funzionalità istituzionali in relazione ai seguenti criteri generali: a)volontarietà; b)rotazione; c)specifica esperienza professionale nel servizio da garantire. 3. Il numero dei turni di reperibilità che giornalmente può essere disposto per le esigenze degli istituti e servizi dell'Amministrazione non può eccedere l'uno per cento della forza presente di ciascun Provveditorato Regionale e di ciascun Centro per la Giustizia Minorile. I Provveditori Regionali ed i Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, previa informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, assegnano, in ambito circoscrizionale, a ciascun istituto penitenziario il numero dei turni mensili di reperibilità. 4. Ciascun dipendente, ad esclusione del Comandante di Reparto o chi ne assuma le funzioni, non può effettuare più di un turno mensile di reperibilità. 5. I turni di reperibilità non possono coincidere con le giornate di riposo assenza a qualsiasi titolo e non possono essere richiesti prima dello svolgimento del turno ordinario e/o programmato di congedoservizio giornaliero. 6. La durata del turno di reperibilità è pari a quella del turno ordinario di servizio giornaliero. I 7.I turni di reperibilità, disposti dal Comandante di Reparto ed approvati dal Direttore dell’istituto, debbono risultare nel foglio di servizio di cui all’art. 30, comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82. Il 0.Xx personale che assicura il turno di reperibilità deve raggiungere, quando richiesto, il ii posto di UIL PA Penitenziari servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un’ora un'ora dalla chiamata. In 0.Xx caso di effettivo impiego in servizio sarà corrisposto, dal momento in cui il ii dipendente raggiunge l’istitutol'istituto, il compenso per lavoro straordinario.

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Samples: Accordo Nazionale Quadro

Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità. I turni di reperibilità possono essere stabiliti per fronteggiare improvvise e non prevedibili esigenze legate al mantenimento dell’ordine, della sicurezza e della disciplina negli istituti ovvero per esigenze di funzionalità di particolari servizi dell’Amministrazione Penitenziaria. 1. I turni di reperibilità, previsti dall’articolo dagli articoli 8, comma 1, del D.P.R. DPR 31 luglio 1995, n. 395, dall’articolo 7 del D.P.R.10 maggio 1996, n.359, dall’articolo 10 del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254, tenuto conto delle modalità di cui all’articolo 395 e 24, comma 5 – lettera h), del DPR 18 giugno 2002, n. 164, sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorilecompensati con l’indennità di presenza qualificata, per compensare la presenza qualificata ai sensi dell’art. 15 del DPR 164/2002. 2. I turni di reperibilità sono stabiliti per fronteggiare improvvise esigenze legate al mantenimento dell’ordinereperibilità, della disciplina e della sicurezza degli istituti, ovvero per con riferimento alle esigenze di funzionalità istituzionali sicurezza dell’istituto ed alle eventuali carenze di personale rispetto agli organici previsti, sono programmati in relazione ai seguenti criteri generali: – : a. volontarietà; – ; b. rotazione; – ; c. specifica esperienza professionale nel servizio da garantire. 3. Il numero dei turni di reperibilità che giornalmente può essere disposto per le esigenze degli istituti e servizi dell’Amministrazione non può eccedere l’uno per cento della forza presente di ciascun Provveditorato Regionale e di ciascun Centro per la Giustizia Minorile. I Provveditori Regionali ed i Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, previa informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, assegnano, in ambito circoscrizionale, a ciascun istituto penitenziario il numero dei turni mensili di reperibilità; 4. Ciascun dipendente, ad esclusione del Comandante di Reparto o chi ne assuma le funzioni, non può effettuare più di un turno mensile di reperibilità; 5. I turni di reperibilità non possono coincidere con le giornate di riposo e di congedo, non possono essere programmati al termine dell’espletamento del turno notturno e debbono essere disposti nella stessa giornata nella quale il personale è impiegato in un turno di servizio. 6. La durata del turno di reperibilità è pari a quella del turno ordinario di servizio giornaliero. 7. I turni di reperibilità, disposti dal Comandante di Reparto ed approvati dal Direttore dell’istituto, debbono risultare nel foglio di servizio di cui all’art. 30, comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82. 8. Il personale che assicura il turno di reperibilità deve raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un’ora dalla chiamata. 9. In caso di effettivo impiego in servizio sarà corrisposto, dal momento in cui il dipendente raggiunge l’istituto, il compenso per lavoro straordinario.

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Samples: Accordo Quadro D’amministrazione Per Il Personale Appartenente Al Corpo Di Polizia Penitenziaria

Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità. 1. I turni di reperibilità, previsti dall’articolo 8, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dall’articolo 7 del D.P.R.10 maggio 1996, n.359, dall’articolo 10 del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254, tenuto conto delle modalità di cui all’articolo 24, comma 5 – lettera h), del DPR 18 giugno 2002, n. 164, sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile, per compensare la presenza qualificata ai sensi dell’art. 15 del DPR 164/2002. 2. I turni di reperibilità sono stabiliti per fronteggiare improvvise esigenze legate al mantenimento dell’ordine, della disciplina e della sicurezza degli istituti, ovvero per esigenze di funzionalità istituzionali in relazione ai seguenti criteri generali: – : a) volontarietà; – ; b) rotazione; – ; c) specifica esperienza professionale nel servizio da garantire. 3. Il numero dei turni di reperibilità che giornalmente può essere disposto per le esigenze degli istituti e servizi dell’Amministrazione non può eccedere l’uno per cento della forza presente di ciascun Provveditorato Regionale e di ciascun Centro per la Giustizia Minorile. I Provveditori Regionali ed i Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, previa informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, assegnano, in ambito circoscrizionale, a ciascun istituto penitenziario il numero dei turni mensili di reperibilità. 4. Ciascun dipendente, ad esclusione del Comandante di Reparto o chi ne assuma le funzioni, non può effettuare più di un turno mensile di reperibilità. 5. I turni di reperibilità non possono coincidere con le giornate di riposo e di congedo. 6. La durata del turno di reperibilità è pari a quella del turno ordinario di servizio giornaliero. 7. I turni di reperibilità, disposti dal Comandante di Reparto ed approvati dal Direttore dell’istituto, debbono risultare nel foglio di servizio di cui all’art. 30, comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82. 8. Il personale che assicura il turno di reperibilità deve raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un’ora dalla chiamata. 9. In caso di effettivo impiego in servizio sarà corrisposto, dal momento in cui il dipendente raggiunge l’istituto, il compenso per lavoro straordinario.

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Samples: Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione