Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. (art. 7, comma 4, lett. c) CCNL) 1. La progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente ed è attribuita in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti. 2. In sede di accordo annuale di cui all’art. 1, comma 3, potranno essere definite le risorse da desti- nare all’istituto della progressione orizzontale. 3. Per concorrere alla progressione economica orizzontale è necessario avere maturato almeno ven- tiquattro mesi di servizio nell’ultima posizione economica acquisita, nonché possedere gli even- tuali ulteriori requisiti disciplinati dal sistema di valutazione8. 4. Fermo quanto previsto al comma precedente, il dipendente assunto tramite mobilità può concor- rere alla progressione economica orizzontale solo dopo avere maturato almeno 12 mesi di servi- zio presso l’ente. 5. La progressione economica viene attribuita sulla base di graduatorie, uniche per l’intero Ente, re- datte per categoria. 6. L’ordine della selezione è stabilito secondo il valore dato dalla media delle valutazioni della per- formance individuale conseguite nel triennio precedente. 7. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 19 e dalla Dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL del 22.01.2004, il personale dell’Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, concorre alle selezioni per le progressioni economiche alle condizioni tutte previste nel presente contratto decentrato integrativo e fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acqui- sire, dall’Ente utilizzatore, gli elementi indispensabili per la valutazione della prestazione e per ogni altro presupposto legittimante. A tale fine il dirigente dell’unità organizzativa di assegnazio- ne del dipendente presso l’ente di utilizzazione elabora una relazione sintetica, ma esaustiva, sul- la prestazione del dipendente, che tenga conto dei diversi parametri presenti nella scheda di valu- tazione dell’ente, anche in relazione ai giudizi espressi sul restante personale di pari categoria. Il Dirigente dell’unità organizzativa ove il dipendente era collocato al momento del comando o di- stacco esamina la suddetta relazione e, sulla base di questa, redige la relativa scheda, tenuto conto dei giudizi espressi sul restante personale, allo scopo di favorire l’uniformità di applicazione del sistema di valutazione 8. Nell’ipotesi in cui vi sia parità di punteggio ha diritto alla progressione il dipendente con la mag- giore anzianità nella posizione economica in godimento, in subordine, con la maggiore anzianità di servizio complessiva presso l’ente ed in ulteriore subordine il più giovane di età. 9. Individuato il budget per ciascuna categoria ai sensi del comma 2, acquisiscono la progressione economica i dipendenti utilmente collocati in graduatoria secondo il punteggio ottenuto ai sensi dei commi precedenti, sino all’esaurimento del budget assegnato alla categoria. 00.Xx valore economico della progressione orizzontale è riconosciuto dal 1° gennaio dell’anno suc- cessivo al periodo oggetto di valutazione; 11.Per il 2018 sono destinati € 27.500,00 alle progressioni con decorrenza dall’01.01.2018; le gra- duatorie di merito dovranno essere formate con la media delle valutazioni della performance del triennio precedente; 12.Le risorse assegnate complessivamente sono tendenzialmente destinate in maniera proporzionale rispetto alla consistenza di organico di ciascuna categoria, fatto salvo quanto disposto al comma 1.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. (art. 7, comma 4, lett. c) CCNL)
1. La progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente ed è attribuita L’art. 16 del CCNL 21/05/2018 stabilisce che, nel limite delle risorse disponibili, le progressioni economiche sono riconosciute in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti. La progressione viene attribuita ai dipendenti che realizzano la migliore prestazione lavorativa verificata attraverso la scheda di valutazione della performance individuale prevista dal Sistema di Misurazione e Valutazione vigente nell’Ente.
2. In sede di accordo annuale di cui all’art. 1, comma 3, potranno essere definite le risorse da desti- nare all’istituto della progressione orizzontale.
3. Per concorrere alla progressione economica orizzontale è necessario avere maturato almeno ven- tiquattro mesi di servizio nell’ultima posizione economica acquisita, nonché possedere gli even- tuali ulteriori requisiti disciplinati dal sistema di valutazione8.
4. Fermo quanto previsto al comma precedente, il dipendente assunto tramite mobilità può concor- rere alla progressione economica orizzontale solo dopo avere maturato almeno 12 mesi di servi- zio presso l’ente.
5. La progressione economica viene attribuita sulla base di graduatorie, uniche per l’intero Ente, re- datte per categoria.
6. L’ordine della selezione è stabilito secondo il valore dato dalla media delle valutazioni della per- formance individuale conseguite nel triennio precedente.
7. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 19 disposto dal CCNL 21/05/2018, per l’anno 2019 e dalla Dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL del 22.01.2004, il personale dell’Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, concorre alle selezioni per successivi le nuove progressioni economiche alle condizioni tutte previste nel presente contratto decentrato integrativo e fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acqui- sire, dall’Ente utilizzatore, gli elementi indispensabili sono attribuite sulla base dei seguenti criteri.
3. Partecipano alla selezione per la progressione economica orizzontale tutti i dipendenti dell’Ente in possesso dei seguenti requisiti:
a. titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere al 1 gennaio dell’anno oggetto della selezione (compresi comandi in uscita e distacchi nell’interesse dell’Ente distaccante), ad esclusione del personale in aspettativa per mandato politico, sindacale o per assunzione di incarichi ai sensi dell’art. 110 del TUEL 267/2000;
b. con una permanenza pari a 4 anni che, nel primo anno di applicazione (2019) viene aumentata a 7 anni, e con almeno gli ultimi 3 anni svolti nell’Ente, con riferimento al 1 gennaio dell’anno oggetto di selezione; ai fini del possesso del requisito dell’anzianità, si considera anche il periodo lavorato nell’Ente a tempo determinato, nel medesimo profilo e categoria.
c. che abbiano conseguito nel triennio precedente un punteggio medio pari o superiore a 32/40 al “fattore 2” della scheda di valutazione della prestazione performance individuale (competenze professionali e comportamenti lavorativi e/o organizzativi)
4. Sulla base della documentazione agli atti e dei criteri di cui al presente articolo, per ogni altro presupposto legittimantedipendente viene calcolato il punteggio medio relativo alla sola performance individuale relativa al triennio precedente (in presenza di più valutazioni infrannuali, viene calcolata prima la media del punteggio annuo e poi la media del triennio).
5. Al fine di eliminare la formula di normalizzazione del precedente accordo, i punteggi medi così calcolati sono accorpati nelle fasce di cui alla seguente tabella 6:
6. Successivamente viene predisposta una graduatoria per ciascuna categoria giuridica, ordinata per fascia crescente. La progressione si attribuisce a partire dal primo dipendente della prima fascia di ciascuna categoria, in misura proporzionale e fino ad esaurimento delle risorse a ciò destinate dall’Accordo annuale sul riparto del Fondo. A tale fine il dirigente dell’unità organizzativa di assegnazio- ne del dipendente presso l’ente di utilizzazione elabora una relazione sintetica, ma esaustiva, sul- la prestazione del dipendente, che tenga conto dei diversi parametri presenti nella scheda di valu- tazione dell’ente, anche in relazione ai giudizi espressi sul restante personale di pari categoria. Il Dirigente dell’unità organizzativa ove il dipendente era collocato al momento del comando o di- stacco esamina la suddetta relazione e, sulla base di questa, redige la relativa scheda, tenuto conto dei giudizi espressi sul restante personale, allo scopo di favorire l’uniformità di applicazione del sistema di valutazione
8. Nell’ipotesi in cui vi sia parità di punteggio ha diritto fascia, la progressione viene attribuita in base alla progressione il dipendente con la mag- giore anzianità nella posizione economica in godimento, in subordine, con la maggiore anzianità di servizio complessiva presso l’ente ed nella categoria giuridica di appartenenza e, in ulteriore subordine il più giovane caso di etàparità, sulla base della maggiore età anagrafica. In ogni caso non si riconoscono progressioni a dipendenti con punteggi medi inferiori a 32 punti.
97. Individuato La predisposizione degli elenchi inizia al termine dell’annuale valutazione della performance individuale (giugno) e si conclude entro il budget per ciascuna categoria ai sensi mese di novembre; l’elenco è finalizzato esclusivamente alla procedura di attribuzione delle progressioni annualmente stabilite; esaurita la procedura, l’elenco non produce più alcun effetto.
8. Tenuto conto della disponibilità delle risorse di parte stabile del comma 2Fondo, acquisiscono l’Accordo annuale sul riparto delle stesse definisce gli importi da destinare alle nuove progressioni economiche. L’Accordo stabilisce inoltre la progressione economica decorrenza delle nuove progressioni che non potrà mai essere antecedente al 1 gennaio dell’anno in cui viene sottoscritto l’Accordo medesimo. Casi particolari:
a. Per i dipendenti utilmente collocati provenienti in graduatoria mobilità da altri Enti e che rientrano dal comando/distacco, oltre al requisito dell’anzianità di servizio, si acquisiscono le valutazioni dagli enti di provenienza per il periodo necessario, equiparandole al sistema di valutazione in uso nell’ente.
b. La mancanza della valutazione annuale per assenze dal servizio superiori a nove mesi dovute a terapie salvavita, ricovero ospedaliero, congedo di maternità o congedo parentale, influisce nel primo anno successivo di attribuzione delle progressioni. A partire dal secondo anno, l’assenza della valutazione viene neutralizzata e sostituita con il punteggio ottenuto ai sensi dei commi precedenti, sino all’esaurimento dell’ultima valutazione utile precedente. Dopo il primo anno di applicazione del budget assegnato presente articolo le parti si incontreranno per la verifica del risultato prodotto dai sopra indicati criteri. * * * * Successivamente alla categoriastipula del contratto integrativo le parti procederanno al confronto/contrattazione sulle materie di seguito elencate:
1. 00.Xx valore economico della progressione orizzontale è riconosciuto dal 1° gennaio dell’anno suc- cessivo al periodo oggetto di valutazione; 11.Per il 2018 sono destinati € 27.500,00 alle progressioni con decorrenza dall’01.01.2018; le gra- duatorie di merito dovranno essere formate con la media Limite annuo delle valutazioni della performance del triennio precedente; 12.Le risorse assegnate complessivamente sono tendenzialmente destinate ore da confluire in maniera proporzionale rispetto alla consistenza di organico di ciascuna categoria, fatto salvo quanto disposto al comma 1.banca ore
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. (art[rif. 7, comma 4, lett. c) CCNLdel comma 4 dell’art. 7 del CCNL 21/5/2018)]
1. La progressione economica orizzontale si applica al personale Le posizioni economiche successive a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente quella iniziale di ciascuna categoria contrattuale identificano livelli crescenti di competenza professionale, progressivamente acquisiti dal lavoratore nello svolgimento delle attività ed è attribuita in modo selettivo ad una quota limitata esperienze professionali maturate nella categoria di dipendentiappartenenza.
2. In sede Sulla scorta di accordo annuale tale presupposto, le procedure per l’attribuzione del riconoscimento economico in questione intendono rispondere ai seguenti criteri: ⮚ assicurare un’effettiva modalità valutativa e selettiva ed equilibrio all’interno delle varie categorie, anche in ragione del numero limitato di cui all’artpossibili assegnatari; ⮚ accertare la crescita dei livelli di competenza che il dipendente ha dimostrato di aver acquisito nel tempo; ⮚ ancorare tale accertamento ai seguenti ambiti:
a) competenze, intendendo per tali le capacità così come stabilite nel sistema di classificazione (declaratorie di categoria e di singolo profilo professionale adottato), che si traducono anche in comportamenti organizzativi atti a produrre performance e risultati di lavoro adeguati per l’ente e come tali verificate nell’ambito della valutazione annuale;
b) prestazioni, intendendo per tali i contributi/apporti/risultati individuali funzionali anche al conseguimento dei risultati dell’area/servizio di appartenenza, annualmente accertati, per il periodo di riferimento utile ai fini della progressione, sempre nell’ambito della valutazione annua.
c) esperienze professionali maturate, intendendo per tali la capacità di utilizzare le competenze acquisite in ambiti lavorativi differenti;
d) competenze acquisite, intendendo per tali quelle frutto di partecipazioni ad eventi formativi, curati da scuole/istituti/organismi accreditati e/o riconosciuti dal sistema pubblico di istruzione, e da questi certificate, purché coerenti con quelle riconducibili alla categoria ed al profilo di appartenenza. 1La procedura stessa si conclude con l’assegnazione agli aspiranti di un punteggio e la posizione economica successiva viene acquisita, comma 3entro i limiti annualmente contrattati, potranno essere definite le risorse da desti- nare all’istituto della progressione orizzontaledai dipendenti che conseguono i punteggi più elevati.
3. Per concorrere alla progressione economica orizzontale è necessario avere maturato almeno ven- tiquattro mesi La procedura finalizzata all’attribuzione degli sviluppi economici ha luogo, di servizio nell’ultima posizione economica acquisitaregola, nonché possedere gli even- tuali ulteriori requisiti disciplinati entro il trimestre successivo all’ultima valutazione annuale del triennio preso a riferimento, ferme restando le decorrenze fissate dal sistema di valutazione8CCNL per l’attribuzione del trattamento economico corrispondente.
4. Fermo quanto previsto Con apposite disposizioni di servizio è disciplinata la procedura di cui al comma precedente, il dipendente assunto tramite mobilità può concor- rere alla progressione economica orizzontale solo dopo avere maturato almeno 12 mesi di servi- zio presso l’entepresente articolo.
5. La progressione economica viene attribuita sulla base Le schede di graduatorie, uniche per l’intero Ente, re- datte per categoria.
6. L’ordine della selezione è stabilito secondo il valore dato dalla media delle valutazioni della per- formance individuale conseguite nel triennio precedente.
7. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 19 e dalla Dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL del 22.01.2004, il personale dell’Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, concorre alle selezioni per le progressioni economiche alle condizioni tutte previste nel presente contratto decentrato integrativo e fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acqui- sire, dall’Ente utilizzatore, gli elementi indispensabili per la valutazione della prestazione e per ogni altro presupposto legittimante. A tale fine il dirigente dell’unità organizzativa di assegnazio- ne del dipendente presso l’ente di utilizzazione elabora una relazione sintetica, ma esaustiva, sul- la prestazione del dipendentevengono notificate al personale, che tenga conto dei diversi parametri presenti nella scheda ha 10 giorni di valu- tazione dell’entetempo per richiedere eventuali chiarimenti/approfondimenti e/o la revisione del punteggio tramite la fissazione di apposito incontro-colloquio, anche in relazione ai giudizi espressi sul restante personale durante il quale il/la lavoratore/trice ha il diritto di pari categoria. Il Dirigente dell’unità organizzativa ove il dipendente era collocato al momento del comando o di- stacco esamina la suddetta relazione e, sulla base di questa, redige la relativa scheda, tenuto conto dei giudizi espressi sul restante personale, allo scopo di favorire l’uniformità di applicazione del sistema di valutazione
8. Nell’ipotesi in cui vi sia parità di punteggio ha diritto alla progressione il dipendente con la mag- giore anzianità nella posizione economica in godimento, in subordine, con la maggiore anzianità di servizio complessiva presso l’ente ed in ulteriore subordine il più giovane di etàfarsi assistere da un rappresentate sindacale.
9. Individuato il budget per ciascuna categoria ai sensi del comma 2, acquisiscono la progressione economica i dipendenti utilmente collocati in graduatoria secondo il punteggio ottenuto ai sensi dei commi precedenti, sino all’esaurimento del budget assegnato alla categoria. 00.Xx valore economico della progressione orizzontale è riconosciuto dal 1° gennaio dell’anno suc- cessivo al periodo oggetto di valutazione; 11.Per il 2018 sono destinati € 27.500,00 alle progressioni con decorrenza dall’01.01.2018; le gra- duatorie di merito dovranno essere formate con la media delle valutazioni della performance del triennio precedente; 12.Le risorse assegnate complessivamente sono tendenzialmente destinate in maniera proporzionale rispetto alla consistenza di organico di ciascuna categoria, fatto salvo quanto disposto al comma 1.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. (art. 7, comma 4, lett. c) CCNLart 16 CCNL 2018)
1. La A norma dell’art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, la progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine in sede di contrattazione decentrata integrativa.
2. Esse si realizzano in modo selettivo, e vengono riconosciute ad una quota limitata di dipendenti a tempo indeterminato.
3. L’istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato dipendente in servizio presso l’Ente ed è attribuita al 1° gennaio dell’anno di decorrenza della progressione.
4. Le risorse da destinare all’istituto della progressione orizzontale saranno definite in modo selettivo sede di accordo annuale sull’utilizzo delle risorse decentrate, in osservanza del principio della selettività dell’attribuzione ad una quota limitata di dipendenti.
25. In sede Per garantire la parità di accordo trattamento tra i dipendenti, il budget annuale verrà suddiviso tra i Settori/unità organizzative in proporzione al differenziale del valore economico di ogni posizione economica rispetto alla precedente per il x.xx di dipendenti aventi diritto, per quell’anno, alla progressione orizzontale;
6. Il budget assegnato ad ogni Settore verrà utilizzato per l’assegnazione dei posti con criterio matematico sulla base differenziale del valore economico di ogni posizione economica rispetto alla precedente e sui dipendenti aventi diritto (con arrotondamento all’unità, per eccesso se la cifra decimale è superiore allo 0,50 o per difetto se uguale o inferiore);
7. La somma dei resti derivanti dall’assegnazione dei posti di cui all’art. 1al precedente punto verrà ripartita tra i Settori dalla Conferenza dei Dirigenti, comma 3, potranno essere definite le risorse che terrà conto dei seguenti principi:
a) Assegnazione di un budget tale da desti- nare all’istituto della progressione orizzontalepermettere almeno una posizione economica nei Settori in cui la ripartizione dei posti con il criterio matematico non abbia generato alcun passaggio.
3b) Individuazione, di norma, di almeno una posizione economica nelle categorie in cui la ripartizione dei posti con il criterio matematico non abbia originato alcun passaggio.
8. Per concorrere alla progressione economica orizzontale è necessario avere maturato almeno ven- tiquattro 36 mesi di servizio nell’ultima posizione economica acquisita, nonché possedere alla data del 31 dicembre precedente a quello di avvio della procedura (gli even- tuali ulteriori anni devono essere maturati esclusivamente presso il Comune di Biella) ed essere in possesso dei requisiti disciplinati minimi previsti dal sistema di valutazione8valutazione.
49. Fermo quanto previsto L’attribuzione delle progressioni economiche non può avere decorrenza anteriore al comma precedente1 gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il dipendente assunto tramite mobilità può concor- rere alla quale è stata prevista l’attribuzione della progressione economica orizzontale solo dopo avere maturato almeno 12 mesi di servi- zio presso l’enteeconomica.
510. La progressione economica viene è attribuita sulla base di graduatorie, uniche per l’intero Ente, re- datte per categoriaai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all’interno del settore/unità organizzativa e della propria categoria in ordine decrescente in applicazione.
611. L’ordine della selezione è stabilito secondo il valore dato dalla media delle valutazioni della per- formance individuale conseguite nel triennio precedente.
7. Tenuto conto di Per quanto qui non previsto dall’art. 19 e dalla Dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL del 22.01.2004, il personale dell’Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, concorre alle selezioni per le progressioni economiche alle condizioni tutte previste nel presente contratto decentrato integrativo e fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acqui- sire, dall’Ente utilizzatore, gli elementi indispensabili per la valutazione della prestazione e per ogni altro presupposto legittimante. A tale fine il dirigente dell’unità organizzativa di assegnazio- ne del dipendente presso l’ente di utilizzazione elabora una relazione sintetica, ma esaustiva, sul- la prestazione del dipendente, che tenga conto dei diversi parametri presenti nella scheda di valu- tazione dell’ente, anche in relazione ai giudizi espressi sul restante personale di pari categoria. Il Dirigente dell’unità organizzativa ove il dipendente era collocato si fa riferimento al momento del comando o di- stacco esamina la suddetta relazione e, sulla base di questa, redige la relativa scheda, tenuto conto dei giudizi espressi sul restante personale, allo scopo di favorire l’uniformità di applicazione del sistema di valutazione
8. Nell’ipotesi in cui vi sia parità di punteggio ha diritto alla progressione il dipendente con la mag- giore anzianità nella posizione economica in godimento, in subordine, con la maggiore anzianità di servizio complessiva presso l’ente ed in ulteriore subordine il più giovane di etàvalutazione dell’ente.
9. Individuato il budget per ciascuna categoria ai sensi del comma 2, acquisiscono la progressione economica i dipendenti utilmente collocati in graduatoria secondo il punteggio ottenuto ai sensi dei commi precedenti, sino all’esaurimento del budget assegnato alla categoria. 00.Xx valore economico della progressione orizzontale è riconosciuto dal 1° gennaio dell’anno suc- cessivo al periodo oggetto di valutazione; 11.Per il 2018 sono destinati € 27.500,00 alle progressioni con decorrenza dall’01.01.2018; le gra- duatorie di merito dovranno essere formate con la media delle valutazioni della performance del triennio precedente; 12.Le risorse assegnate complessivamente sono tendenzialmente destinate in maniera proporzionale rispetto alla consistenza di organico di ciascuna categoria, fatto salvo quanto disposto al comma 1.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. 20 Il 21/05/2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018. Le novità introdotte con il nuovo CCNL (artistituzione di nuove indennità, semplificazione delle regole per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate, introduzione di una specifica sezione per la Polizia Locale, spostamento delle risorse per le posizioni organizzative dal Fondo al Bilancio, maggior enfasi sulle performances che rappresentano presupposto per il riconoscimento di premi anche differenziati e per l’attribuzione delle progressioni economiche) trovano però un ostacolo verso la loro piena applicazione, essendo ancora vigente l’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, il quale stabilisce che dal 2017 la spesa complessiva sostenuta per l’erogazione del salario accessorio non può superare il corrispondente importo dell’anno 2016. Nonostante il permanere di questo limite, Il presente Contratto integrativo si pone l’obiettivo di sviluppare appieno le novità e le potenzialità del nuovo CCNL, per sostenere il personale con tutti gli strumenti che il CCNL mette a disposizione (riconoscimenti economici, percorsi di carriera, programmi di formazione, conciliazione vita-lavoro, welfare integrativo). L’art. 8 comma 1 del CCNL dispone che “il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4, . I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. ca) CCNL)
1. La progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente ed è attribuita in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti.
2. In sede di accordo annuale di cui all’art. 1del citato comma 4, comma 3, potranno possono essere definite le risorse da desti- nare all’istituto della progressione orizzontale.
3. Per concorrere alla progressione economica orizzontale è necessario avere maturato almeno ven- tiquattro mesi di servizio nell’ultima posizione economica acquisita, nonché possedere gli even- tuali ulteriori requisiti disciplinati dal sistema di valutazione8.
4. Fermo quanto previsto al comma precedente, il dipendente assunto tramite mobilità può concor- rere alla progressione economica orizzontale solo dopo avere maturato almeno 12 mesi di servi- zio presso l’ente.
5. La progressione economica viene attribuita sulla base di graduatorie, uniche per l’intero Ente, re- datte per categoria.
6. L’ordine della selezione è stabilito secondo il valore dato dalla media delle valutazioni della per- formance individuale conseguite nel triennio precedente.
7negoziati con cadenza annuale”. Tenuto conto che il citato comma 4 dell’art. 7 rimette alla contrattazione integrativa una serie di materie che attengono anche ad aspetti non economici del rapporto di lavoro, le parti decidono, con la sottoscrizione del presente Contratto, di dare priorità alla disciplina degli istituti del salario accessorio in quanto previsto presupposto per l’utilizzo del Fondo, e di avviare al più presto le trattative sulle altre materie per le quali gli accordi che si raggiungeranno costituiranno parte integrante del presente Contratto Collettivo Integrativo. Si intende proseguire nella valorizzazione professionale ed economica del personale. Per corrispondere e realizzare efficacemente gli obiettivi strategici dell’ente ed in coerenza con i principi e le finalità stabilite dall’art. 19 49bis e dalla Dichiarazione congiunta n. 13 49ter del CCNL 21/5/2018, si ritiene fondamentale definire ed attuare un piano della formazione permanente volto a sviluppare le competenze professionali ed organizzative che coinvolga tutti i dipendenti, in ragione del 22.01.2004ruolo e delle attività che ad essi vengono richieste. Si ritiene inoltre di sviluppare percorsi di conciliazione vita/lavoro attraverso il potenziamento di forme di lavoro flessibile quali il telelavoro e lo smart working, il personale dell’Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, concorre alle selezioni per le progressioni economiche alle condizioni tutte previste nel presente contratto decentrato la flessibilità oraria ed i riposi solidali. Sarà inoltre verificata la possibilità di attivare interventi di welfare integrativo a sostegno dei dipendenti e fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acqui- sire, dall’Ente utilizzatore, gli elementi indispensabili per la valutazione della prestazione e per ogni altro presupposto legittimante. A tale fine il dirigente dell’unità organizzativa di assegnazio- ne del dipendente presso l’ente di utilizzazione elabora una relazione sintetica, ma esaustiva, sul- la prestazione del dipendente, che tenga conto dei diversi parametri presenti nella scheda di valu- tazione dell’ente, anche in relazione ai giudizi espressi sul restante personale di pari categoria. Il Dirigente dell’unità organizzativa ove il dipendente era collocato al momento del comando o di- stacco esamina la suddetta relazione e, sulla base di questa, redige la relativa schedapropri familiari, tenuto conto dei giudizi espressi sul restante personale, allo scopo di favorire l’uniformità di applicazione prioritariamente del sistema di valutazione
8. Nell’ipotesi in cui vi sia parità di punteggio ha diritto alla progressione il dipendente con la mag- giore anzianità nella posizione economica in godimento, in subordine, con la maggiore anzianità di servizio complessiva presso l’ente ed in ulteriore subordine il più giovane di etàreddito familiare.
9. Individuato il budget per ciascuna categoria ai sensi del comma 2, acquisiscono la progressione economica i dipendenti utilmente collocati in graduatoria secondo il punteggio ottenuto ai sensi dei commi precedenti, sino all’esaurimento del budget assegnato alla categoria. 00.Xx valore economico della progressione orizzontale è riconosciuto dal 1° gennaio dell’anno suc- cessivo al periodo oggetto di valutazione; 11.Per il 2018 sono destinati € 27.500,00 alle progressioni con decorrenza dall’01.01.2018; le gra- duatorie di merito dovranno essere formate con la media delle valutazioni della performance del triennio precedente; 12.Le risorse assegnate complessivamente sono tendenzialmente destinate in maniera proporzionale rispetto alla consistenza di organico di ciascuna categoria, fatto salvo quanto disposto al comma 1.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche. (art1. 7A norma dell’art. 16, comma 42, lett. c) CCNL)
1. La del CCNL del 31.3.1999, la progressione economica orizzontale si applica realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine in sede di contrattazione decentrata integrativa a livello di ente.
2. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
3. Ai sensi dell’art. 16, comma 6 del CCNL 21 Maggio 2018, è consentita la progressione economica esclusivamente al personale in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
4. Partecipa alle selezioni per le progressioni economiche il personale assunto con contratto a tempo indeterminato indeterminato, ovvero il personale in servizio comando o distacco presso l’Ente ed altri enti, amministrazioni e aziende; in quest’ultimo caso il Responsabile del Servizio titolare di P.O. a cui il dipendente risulta funzionalmente assegnato, avrà cura di garantire che l’ente presso cui il dipendente si trova comandato o distaccato, assolva agli oneri procedurali previsti nel presente CDIT per la selezione ai fini dell’attribuzione del beneficio economico di cui trattasi. La disciplina di cui al presente comma non si applica nel caso in cui il dipendente sia collocato in aspettativa.
5. Nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è attribuita possibile attribuire nuove progressioni economiche in modo selettivo selettivo, con le procedure di cui ai successivi commi, esclusivamente ad una quota limitata di dipendenti, la cui percentuale è definita in sede di contrattazione decentrata a cadenza annuale, in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale dell’ultimo triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite a seguito di processi formativi.
26. In sede di accordo annuale L’esito della Performance Individuale di cui all’art. 1, comma 3, potranno essere definite le risorse da desti- nare all’istituto della progressione orizzontale.
3. Per concorrere alla progressione economica orizzontale è necessario avere maturato almeno ven- tiquattro mesi di servizio nell’ultima posizione economica acquisita, nonché possedere gli even- tuali ulteriori requisiti disciplinati dal sistema di valutazione8.
4. Fermo quanto previsto al comma precedente, concorre nella misura del 90% del punteggio attribuibile, mentre le competenze acquisite a seguito di processi formativi concorrono per il dipendente assunto tramite mobilità può concor- rere restante 10%
7. I dipendenti interessati devono presentare domanda secondo modelli predisposti dall’Ufficio Personale dell’ente di appartenenza; lo stesso Ufficio provvederà direttamente all’istruzione e alla predisposizioni delle graduatorie in applicazione dei criteri di cui ai commi successivi.
8. La graduatoria degli aventi diritto alla progressione economica orizzontale verrà pubblicata successivamente al completamento degli iter di cui ai successivi commi del presente articolo ed ha validità limitata al solo dopo avere maturato almeno 12 mesi di servi- zio presso l’enteanno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione economica.
59. Ai fini della progressione economica orizzontale, viene misurata per ciascun dipendente la media dei risultati conseguiti nel triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto nell’ambito della Performance Individuale. La soglia minima per accedere alla selezione ai fini della progressione economica viene attribuita sulla base di graduatoriecui trattasi è pari al:
a. 75% del punteggio attribuibile per le cat. A.
b. 80% del punteggio attribuibile per le cat. B.
c. 85% del punteggio attribuibile per le cat. C.
d. 90% del punteggio attribuibile per le cat. D.
10. All’interno di ciascuna categoria il punteggio è come appresso distribuito: Cat. Media Performance Individuale nel triennio precedente (Mpi) Punteggio Assegnato Se Mpi = 75 25 A Se Mpi > 75 ÷<= 85 35 Se Mpi > 85 ÷<= 90 50 Se Mpi > 90 ÷<= 95 75 Se Mpi > 95 90 Se Mpi = 80 25 Se Mpi > 80 ÷<= 85 35 B Se Mpi > 85 ÷<= 90 50 Se Mpi > 90 ÷<= 95 75 Se Mpi > 95 90 Se Mpi = 85 30 Se Mpi > 85 ÷<= 90 45 Se Mpi > 90 ÷<= 95 75 Se Mpi > 95 90 Se Mpi = 90 50 D Se Mpi > 90 ÷<= 95 75 Se Mpi > 95 90
11. Il restante punteggio pari a 10 è assegnato in funzione delle competenze acquisite a seguito di processi formativi nel modo come appresso indicato: - N° 1 punti per ogni partecipazione a corsi e percorsi di formazione, uniche per l’intero Entedebitamente attestati, re- datte per categoriasvolti nel triennio che precede l’anno in cui si avviano le procedure. Si valutano solamente i corsi di formazione della durata superiore a quattro ore, sino a un massimo di 10 corsi nel triennio. Non si conteggiano i corsi di formazione la cui frequenza è obbligatoria (sicurezza sui luoghi di lavoro, d.lgs. 81/2008; Anticorruzione e trasparenza; HACCP; eccetera)
12. L’assegnazione del punteggio afferente al riconoscimento delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi, è condizionata dalla predisposizione e attuazione di un Piano Annuale di Formazione esteso a tutti i dipendenti cui si applica il presente CDIT.
6. L’ordine della selezione è stabilito secondo il valore dato dalla media delle valutazioni della per- formance individuale conseguite nel triennio precedente.
7. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 19 e dalla Dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL del 22.01.2004, il personale dell’Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, concorre alle selezioni per le progressioni economiche alle condizioni tutte previste nel presente contratto decentrato integrativo e fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acqui- sire, dall’Ente utilizzatore, gli elementi indispensabili per la valutazione della prestazione e per ogni altro presupposto legittimante13. A tale fine il dirigente dell’unità organizzativa di assegnazio- ne del dipendente presso l’ente di utilizzazione elabora una relazione sintetica, ma esaustiva, sul- la prestazione del dipendente, che tenga conto dei diversi parametri presenti nella scheda di valu- tazione dell’ente, anche in relazione ai giudizi espressi sul restante personale di pari categoria. Il Dirigente dell’unità organizzativa ove il dipendente era collocato al momento del comando o di- stacco esamina la suddetta relazione e, sulla base di questa, redige la relativa scheda, tenuto conto dei giudizi espressi sul restante personale, allo scopo di favorire l’uniformità di applicazione del sistema di valutazione
8. Nell’ipotesi in cui vi sia parità di punteggio ha viene assegnato diritto alla progressione il di precedenza al dipendente con la mag- giore anzianità nella posizione economica in godimento, in subordine, con la maggiore anzianità di servizio complessiva presso l’ente ed nella posizione economica rivestita, in caso di ulteriore subordine parità sarà privilegiato il più giovane dipendente con maggiore anzianità di etàservizio.
914. Individuato Il budget da destinare alla Progressione Economica all’interno della categoria di appartenenza, viene stabilita annualmente all’atto della ripartizione del Fondo per le risorse accessorie.
15. L’entità complessiva delle risorse da destinare alla progressione economica, comprensivo della quota della tredicesima mensilità, viene stabilita all’atto della ripartizione delle risorse decentrate di parte stabile ( budget complessivo) e assegnate in quota parte (budget di CdR) a ciascun CdR dell’ente. Fermo restando il limite sul contingente di personale che può accedere alle progressioni economiche, la ripartizione delle risorse da assegnare a ciascun CdR ai fini della progressione economica è determinata in relazione al sistema parametrale di appartenenza dei dipendenti in possesso dei requisiti per partecipare alla selezione ai fini della progressione economica. Se e qualora la ripartizione delle risorse tra i diversi CdR, in applicazione dei parametri categoriali, non dovesse consentire alcuna progressione in uno o più CdR si procede, evitando perciò stesso la costituzione del budget di CdR, all’utilizzo indistinto del budget complessivo destinato alle progressioni economiche. In quest’ultimo caso in sede di Contrattazione annuale per ciascuna la ripartizione delle risorse del fondo da destinare alle progressioni economiche orizzontali, le parti individuano i contingenti di categoria a cui garantire la Partecipazione alla selezione.
16. Nel caso in cui siano stati presentati dei ricorsi avversi alla valutazione in concomitanza con le selezioni ai fini della progressione economica la stessa viene automaticamente sospesa fino alla conclusione della controversia.
17. L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo annuale che prevede l’attivazione dell’istituto
18. In caso di assunzione di dipendente mediante mobilità da altro ente l’importo della progressione orizzontale eventualmente in godimento, ovvero assegnate successivamente al provvedimento di mobilità, ai sensi del comma 24, acquisiscono dell’art. 16 del CCNL 21 Maggio 2018 è a carico delle risorse decentrate stabili.
19. Qualora, alla data di presentazione dell’istanza di Partecipazione alle selezione, sono in corso procedimenti disciplinari e fermo restando il possesso degli altri requisiti, l’eventuale quota delle risorse necessarie per la copertura del costo della progressione economica del personale interessato dal procedimento di cui trattasi, viene resa indisponibile ad altri fini in attesa del completamento dell’ter previsto per la commissione della sanzione disciplinare.
20. I dipendenti incaricati di P.O. partecipano alle progressioni orizzontali, secondo i criteri definiti ai precedenti commi. Per la valutazione si prendono a riferimento gli ultimi tre anni, sulla base delle schede di valutazione compilate dal Nucleo di Valutazione o struttura analoga. Al fine di evitare possibili situazioni di conflitto di interesse, in via preventiva, potranno essere destinate apposite risorse per le Progressioni del personale incaricato di Posizione organizzativa, che verrà selezionato sulla base di una graduatoria a cui partecipano tutti i dipendenti utilmente collocati in graduatoria secondo il punteggio ottenuto ai sensi dei commi precedentidi categoria D dell’ente, sino all’esaurimento del budget assegnato alla categoria. 00.Xx valore economico della progressione orizzontale è riconosciuto dal 1° gennaio dell’anno suc- cessivo al periodo oggetto titolari dell’incarico di valutazione; 11.Per il 2018 sono destinati € 27.500,00 alle progressioni con decorrenza dall’01.01.2018; le gra- duatorie di merito dovranno essere formate con la media delle valutazioni della performance del triennio precedente; 12.Le risorse assegnate complessivamente sono tendenzialmente destinate in maniera proporzionale rispetto alla consistenza di organico di ciascuna categoria, fatto salvo quanto disposto al comma 1.P.O.
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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale