Criteri per la determinazione dell’Indennizzo / Termini per il pagamento del Sinistro. I criteri per la determinazione dell’Indennizzo sono indicati nella Sezione III - agli articoli denominati “Oggetto della garanzia” - per ciascuna garanzia offerta. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia si impegna al pagamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. Resta inteso che qualora la Compagnia, per cause ad essa non imputabili, si trovi nell’impossibilità di corrispondere gli importi dovuti relativi ai sinistri denunciati entro il termine di Prescrizione, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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Criteri per la determinazione dell’Indennizzo / Termini per il pagamento del Sinistro. I criteri per la determinazione dell’Indennizzo sono indicati nella Sezione III - agli articoli denominati “Oggetto della garanzia” - per ciascuna garanzia offerta. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia si impegna al pagamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. Resta inteso che qualora la Compagnia, per cause ad essa non imputabili, si trovi nell’impossibilità di corrispondere gli importi dovuti relativi ai sinistri denunciati entro il termine di Prescrizione, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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Criteri per la determinazione dell’Indennizzo / Termini per il pagamento del Sinistro. I criteri per la determinazione dell’Indennizzo sono indicati nella Sezione III - agli articoli denominati “Oggetto della garanzia” - – per ciascuna garanzia offerta. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia si impegna al pagamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. Resta inteso che qualora la Compagnia, per cause ad essa non imputabili, si trovi nell’impossibilità di corrispondere gli importi dovuti relativi ai sinistri denunciati entro il termine di Prescrizione, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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Criteri per la determinazione dell’Indennizzo / Termini per il pagamento del Sinistro. I criteri per la determinazione dell’Indennizzo sono indicati nella Sezione III - agli articoli denominati “Oggetto della garanzia” - per ciascuna garanzia offerta. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia si impegna al pagamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. Resta inteso che qualora la Compagnia, per cause ad essa non imputabili, si trovi trovasse nell’impossibilità di corrispondere gli importi dovuti relativi ai sinistri denunciati entro il termine di Prescrizione, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Creditor Protection Insurance