COSTI DELLA SICUREZZA. 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
COSTI DELLA SICUREZZA. Qualora ricorrano i presupposti e sulla base delle informazioni fornite dall’Unità di Crisi e dalle Amministrazioni beneficiarie, Soresa, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, provvederà a redigere il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito la Richiesta Specifica di fornitura medesimo e i relativi costi. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
COSTI DELLA SICUREZZA. L’Amministrazione, con la Richiesta d’offerta, provvederà, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, a valutare i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. L’Amministrazione dovrà indicare nell’Appalto Specifico i costi da interferenza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
COSTI DELLA SICUREZZA. 1. Stante la natura delle prestazioni oggetto di Accordo Quadro non è prevista la redazione del “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”
COSTI DELLA SICUREZZA. Il testo unico sulle norme di igiene e sicurezza, d.lgs. 81/2008 all’art. 26, comma 5, precisa che: “nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ... devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’art.1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”. Il presente appalto prevede la consegna, il disimballaggio e il montaggio degli arredi scolastici presso la Scuola dell’Infanzia di via Cavallotti 104 e la Scuola secondaria di primo grado di Via Costituzione. I rischi da interferenza si possono ridurre con le misure organizzative e comportamentali sopra descritte. Sporadicamente è possibile che si renda necessario l’utilizzo di carrelli per il trasporto manuale. In tale caso, trattandosi di dotazione strumentale in uso ai veicoli adibiti al trasporto di merci, alla ditta che esegue l’appalto non dovrà essere riconosciuto alcun costo aggiuntivo. Usando la necessaria cautela e stabilendo orari e modalità di consegna concordati con il personale e gli operai presenti nell’edificio interessato alle consegne, il costo per i rischi di interferenza è quantificato in €.354,10.
COSTI DELLA SICUREZZA. Sulla base di quanto stabilito dalla Determinazione n. 3/ 2008 sulla sicurezza dell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture emanata in data 5 marzo 2008 dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il servizio di manovalanza in parola genera interferenze e, pertanto, questa stazione appaltante ha predisposto un “ D.U.V.R.I. statico” (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), che descrive le linee generali delle situazioni e delle azioni necessarie ad individuare e prevenire i rischi da interferenze nel servizio in argomento. Il “ D.U.V.R.I. statico” , che sarà allegato al contratto, descrivendo le attività principali del servizio e identificando i conseguenti rischi, individua le contromisure necessarie all’eliminazione degli stessi in accorgimenti comportamentali ovvero nell’impiego di segnaletiche particolari. Sulla base del suindicato documento, il responsabile di ogni singolo E.D.R. redigerà, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/ 2008, di concerto con l’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, un “ D.U.V.R.I. dinamico”. Il “ D.U.V.R.I. dinamico” descriverà puntualmente in concreto le situazioni di interferenza dei luoghi ove verranno svolti i servizi oggetto del citato appalto e in tale ambito potranno essere individuati eventuali costi relativi ad ulteriori misure di sicurezza, non contemplate nel “ D.U.V.R.I. statico” in quanto strettamente connessa alle peculiari caratteristiche ambientali e/ o strutturali di ciascun E.D.R., da adottarsi al fine di eliminare i rischi interferenziali. Di tali costi dovrà farsi carico l’EDR interessato. I costi relativi al “ D.U.V.R.I. statico” sono pari a zero. Tutti i materiali necessari alla prevenzione degli individuati rischi da interferenze nello svolgimento del servizio in argomento dovranno essere forniti a cura di ciascun E.D.R interessato. Resta, altresì, inteso che i concorrenti dovranno indicare, a pena di esclusione, in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/ 2016.
COSTI DELLA SICUREZZA. Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite ai concorrenti e di conseguenza all'impresa che risulterà aggiudicataria, le informazioni relative oltre ai rischi residui dovuti alle interferenze e le misure di sicurezza da attuare anche le informazioni relative ai costi per la sicurezza che: - sono stati determinati in base alle misure preventive e protettive necessari ad eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze. Tali costi sono stati ricavati da un'indagine di mercato ed in base al costo di dispositivi similari a quelli individuati. - sono compresi nel valore economico dell'appalto e pertanto riportato su tutti i documenti afferenti alla gara di appalto, non sono soggetti a ribasso e su richiesta, potranno essere messi a disposizione sia dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'impresa aggiudicataria.
COSTI DELLA SICUREZZA. Premessa
COSTI DELLA SICUREZZA. I costi della sicurezza vengono di seguito quantificati e non assoggettati a ribasso d’asta. Vengono quantificati come oneri della sicurezza tutti quelli relativi alle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito:
a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc.);
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
c) I mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
d) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
e) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Si riporta di seguito la stima, analitica per voci singole: Nolo e manutenzione di scale di diversa tipologia utili per l’effettuazione in sicurezza dell’attività, conformi alle vigenti normative €. 200,00 Segnalazione e/o delimitazione delle zone oggetto di intervento per seppellimenti. Il tutto compreso l’onere del presidio contro la rimozione dei cartelli o delle strisce €. 300,00 Cassetta Pronto Soccorso - Pacchetto di Medicazione €. 100,00 Formazione dei lavoratori in materia di gestione delle emergenze e conseguente adozione delle misure di protezione per i luoghi di lavoro oggetto dell’appalto (attrezzature antincendio presenti, procedure di allarme, percorsi di esodo, ecc.) Ore 3 x €. 100,00 €. 300,00 Kit di assorbimento da utilizzare in caso di sversamento di sostanze chimiche liquide su superfici. €. 100,00 Il totale dei costi relativo alla sicurezza del lavoro è valutato a corpo in €. 1.000,00 (non soggetto a ribasso in sede di gara) per tutta la durata contrattuale.
COSTI DELLA SICUREZZA. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari ad € 0,00 (zero/00). Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Non saranno considerate accettabili dichiarazioni di costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a zero.