COSTI DELLA SICUREZZA Clausole campione

COSTI DELLA SICUREZZA. 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). 2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
COSTI DELLA SICUREZZA. Qualora ricorrano i presupposti e sulla base delle informazioni fornite dall’Unità di Crisi e dalle Amministrazioni beneficiarie, Soresa, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, provvederà a redigere il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito la Richiesta Specifica di fornitura medesimo e i relativi costi. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
COSTI DELLA SICUREZZA. L’Amministrazione, con la Richiesta d’offerta, provvederà, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, a valutare i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. L’Amministrazione dovrà indicare nell’Appalto Specifico i costi da interferenza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
COSTI DELLA SICUREZZA. 1. Stante la natura delle prestazioni oggetto di Accordo Quadro non è prevista la redazione del “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”
COSTI DELLA SICUREZZA. Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite ai concorrenti e di conseguenza all'impresa che risulterà aggiudicataria, le informazioni relative oltre ai rischi residui dovuti alle interferenze e le misure di sicurezza da attuare anche le informazioni relative ai costi per la sicurezza che: - sono stati determinati in base alle misure preventive e protettive necessari ad eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze. Tali costi sono stati ricavati da un'indagine di mercato ed in base al costo di dispositivi similari a quelli individuati. - sono compresi nel valore economico dell'appalto e pertanto riportato su tutti i documenti afferenti alla gara di appalto, non sono soggetti a ribasso e su richiesta, potranno essere messi a disposizione sia dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'impresa aggiudicataria.
COSTI DELLA SICUREZZA. In considerazione della particolarità dei lavori di manutenzione si applica il seguente criterio di carattere generale per quanto riguarda i costi della sicurezza che saranno contabilizzati senza l'applicazione del ribasso di gara: - una quota pari all’1,00% (uno per cento) del prezzo di ciascuna lavorazione (escluse le apposite voci della sicurezza e della manodopera) di cui all'Elenco Prezzi di ITEA S.p.A. e dell'Elenco Prezzi P.A.T. sopra indicati non è soggetta a ribasso contrattuale in quanto individuata quale quota parte relativa a spese di carattere generale connesse con la sicurezza. Trattasi di oneri difficilmente determinabili in quanto connessi alle particolari attenzioni necessarie nella gestione di lavori in presenza di utenti e/o visitatori; - a parte saranno computati i costi specifici della sicurezza del singolo cantiere così come definito all'art. 89 del D.Lgs. 9.4.2008 n.° 81 e xx.xx. ed ii., relativi a protezioni, apprestamenti, transennature, parapetti, ponteggi, autogrù con piattaforma, puntellazioni negli scavi e similari utilizzando le apposite voci di cui all'Elenco Prezzi di ITEA S.p.A. e dell'Elenco Prezzi P.A.T. indicati al punto 13.1 del presente Capitolato senza l’applicazione del ribasso. Per tutti gli aspetti riguardanti la “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” di cui al Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. e ii. si deve far riferimento a quanto previsto dal presente Capitolato.
COSTI DELLA SICUREZZA. Quando si parla di costi della sicurezza si fa riferimento a due diversi tipi di costi, e precisamente a: • Costi relativi alla sicurezza delle attività oggetto dell’appalto in sé e per sé considerate; • Costi derivanti dalla prevenzione e protezione contro i rischi dovuti alle interferenze tra attività dell’appalto e attività del committente o di altri appaltatori o subappaltatori o, in alcuni casi, attività di terzi estranei -non coinvolti dall’attività di lavoro- ma comunque presenti a vario titolo nei luoghi di lavoro. Rispetto ai costi relativi alla sicurezza delle attività oggetto dell’appalto in sé e per sé considerate “resta immutato l’obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta” (Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007). Pertanto, a seguito delle precisazioni fornite dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture con la Determinazione n. 3/2008, tali costi: • devono essere indicati dall’appaltatore, nell’offerta, in maniera congrua e analitica per singole voci e sono a suo carico; • non possono essere oggetto di ribasso d’asta; • il committente deve valutarne la congruità “anche in quei casi in cui non si proceda alla verifica delle offerte anomale”. Per quanto riguarda i “costi derivanti dalla prevenzione e protezione contro i rischi dovuti alle interferenze”, a seguito delle precisazioni fornite dall’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture con la Determinazione n. 3/2008, essi: • devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente valutati ed indicati nei bandi, tenendoli distinti dall’importo a base d’asta; • non sono soggetti al ribasso; • non sono oggetto di alcuna verifica da parte dell’appaltante in caso di valutazione dell’anomalia dell’offerta, essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stessa Stazione Appaltante; • se i DUVRI “dinamici” richiedono misure di sicurezza aggiuntive, il committente dovrà stimarne i costi e rimborsarli agli appaltatori; a tal fine il committente dovrà avere delle somme a disposizione per gli imprevisti, a cui poter attingere in tale evenienza; • va indicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi e forniture per i quali non sono state rilevate inte...
COSTI DELLA SICUREZZA. Premessa
COSTI DELLA SICUREZZA. Per i costi della sicurezza relativi all’esercizio dell’attività svolta dall’ impresa, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell’impresa incaricata di svolgere il servizio in oggetto. Per le attività finalizzate ad eliminare i rischi interferenti, cioè quelli necessari a prevenire i rischi derivanti dalla sovrapposizione dell’attività afferente l’espletamento del servizio nei luoghi di lavoro del committente con le ordinarie condizione di fruizione del territorio quali il transito veicolare e pedonale sono stati previsti dei costi aggiuntivi stimati in euro 68.775,32 per ogni anno di esercizio (pari a circa il 3% del costo dei servizi) che costituiscono i “costi per la sicurezza sui luoghi di lavoro” ; essi non sono soggetti a ribasso di gara e costituiscono somme aggiuntive del costo del servizio, come riportato nel quadro economico riepilogativo. ECONOMICA ALLEGATO 1 ELEMENTI E SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE BUSTA B - OFFERTA TECNICA attivazione di servizi aggiuntivi senza ulteriori oneri economici per la Committenza MAX 70 PUNTI 1.- esecuzione di una campagna annuale di deblattizzazione dell’intero territorio MAX 5 2.- Esecuzione di una campagna annuale di derattizzazione MAX 5 3.- Installazione di distributori automatici di kit di buste per la raccolta differenziata- per ogni distributore punti 3 con un massimo di punti 1 MAX 15 4.- realizzazione di un centro di raccolta di per multimateriale leggero, carta-cartone,- vetro legno, ingombranti e PFU Di sup mq 500: punti 15 Di sup mq 1000: punti 25 MAX 25 5.- attivazione della raccolta su chiamata di tessili sanitari (con specifica e dettagliata descrizione del servizio proposto) raccolta almeno 1 volte a settimana dei pannolini presso tutte le famiglie in cui sono presenti neonati con età inferiore ai 24 mesi o infermi soggetti ad uso di pannoloni MAX 10 6.-Installazione di distributori di acqua allo scopo di limitare la produzione di bottiglie in plastica, per ogni punto di distribuzione punti 2 con un massimo di cinque punti MAX 10 RIBASSO ECONOMICO 30 Cognome e nome Codice fiscale Qualifica Livello XXXXXX XXXXXXX LTTMSM82E12F839B tecnico 4A XXXXXX XXXXXXX XXXXXX00X00X000K AUTISTA 4A XXXXXXXXX XXXXXXXX RNCPQL69C10I993E OP. ECOLOGICO 2A XXXXXXX XXXXXX LTTRZO62A31G130S ADD. MAN. VERDE 3A XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX00X00X000X OP. ECO...
COSTI DELLA SICUREZZA. Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non soggetti a ribasso a base d’asta, quantificati sulla base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente agli appalti sopra menzionati. Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all’attività della Ditta stessa, mentre sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003) (al quale si rimanda) Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008 previste nel presente Documento. Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna Ditta, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. I suddetti costi sono a carico della Ditta, la quale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli art.86 c.3-bis ed 87 del D.L.vo n°163/2006. Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno evidenziati tenendoli distinti dall’importo del servizio/lavoro da appaltare e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavorato...