COSTI DELLA SICUREZZA Clausole campione

COSTI DELLA SICUREZZA. 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
COSTI DELLA SICUREZZA. Qualora ricorrano i presupposti e sulla base delle informazioni fornite dall’Unità di Crisi e dalle Amministrazioni beneficiarie, Soresa, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, provvederà a redigere il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito la Richiesta Specifica di fornitura medesimo e i relativi costi. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
COSTI DELLA SICUREZZA. L’Amministrazione, con la Richiesta d’offerta, provvederà, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, a valutare i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. L’Amministrazione dovrà indicare nell’Appalto Specifico i costi da interferenza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
COSTI DELLA SICUREZZA. 1. Stante la natura delle prestazioni oggetto di Accordo Quadro non è prevista la redazione del “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”
COSTI DELLA SICUREZZA. La stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta relativi ai lavori in questione è stata effettuata applicando i seguenti criteri: • all’impresa assegnataria dei lavori derivano gli obblighi, previsti per legge, relativi alla predisposizione di tutte le misure di prevenzione finalizzate alla tutela della integrità fisica dei lavoratori; l'esecuzione dei lavori in sicurezza è quindi uno specifico compito delle imprese che effettua la propria offerta garantendo l'applicazione di tale compito; • considerata la natura di accordo quadro del presente intervento e non essendo pertanto note la quantità e la tipologia delle lavorazioni che saranno eseguite nell’ambito dell’appalto, si intende che i costi della sicurezza per l’esecuzione delle opere siano aggiuntivi rispetto al Computo Metrico delle lavorazioni; • tali costi vengono al momento stimati sulla base di ipotesi di carattere meramente indicativo sulle tipologie di cantiere e di lavorazioni che potranno essere oggetto di esecuzione, facendo riferimento ad appalti analoghi recentemente eseguiti dal Servizio Viabilità; • a partire da tali ipotesi la stima di tali costi viene effettuata in maniera analitica al fine di evidenziare la quota parte dell’importo lavori non soggetta a ribasso d’asta (costi della sicurezza); • si evidenzia fin d’ora che in sede di definizione dei singoli contratti applicativi verranno definiti precisamente i relativi costi della sicurezza, i quali saranno poi oggetto di specifica contabilità. La stima dei costi della sicurezza in occasione dei singoli contratti applicativi sarà effettuata in conformità a quanto indicato dall’Allegato XV punto 4 del Dlgs 81/2008 e con riferimento al Prezzario Regionale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 12 della LR 38/2007, a prezzari della Stazione appaltante (Comune di Firenze) e a prezzari vigenti nella Provincia di Firenze. Non potendo conoscere in questa fase la durata delle fasi lavorative previste, nel presente elaborato si è preso a riferimento l’orizzonte temporale di 365 giorni naturali e consecutivi, limite massimo previsto per la durata dell’appalto.
COSTI DELLA SICUREZZA. Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite ai concorrenti e di conseguenza all'impresa che risulterà aggiudicataria, le informazioni relative oltre ai rischi residui dovuti alle interferenze e le misure di sicurezza da attuare anche le informazioni relative ai costi per la sicurezza che: - sono stati determinati in base alle misure preventive e protettive necessari ad eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze. Tali costi sono stati ricavati da un'indagine di mercato ed in base al costo di dispositivi similari a quelli individuati. - sono compresi nel valore economico dell'appalto e pertanto riportato su tutti i documenti afferenti alla gara di appalto, non sono soggetti a ribasso e su richiesta, potranno essere messi a disposizione sia dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'impresa aggiudicataria.
COSTI DELLA SICUREZZA. Non sono previsti oneri per la sicurezza non ravvisandosi rischi da interferenze nell’esecuzione del servizio oggetto della presente procedura (art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.) in quanto gli utenti si limiteranno a consegnare i mezzi che, poi, verranno movimentati direttamente dal personale della Ditta assegnataria. L’importo complessivo dell’Accordo Quadro è quantificato in € 126.000,00, IVA esclusa. Lo stesso è stato determinato sulla base degli interventi effettuati nell’ultimo biennio. Tale importo è puramente indicativo e non vincola in alcun modo il Comune che procederà al pagamento dei servizi effettivamente resi e documentati. Tenuto conto dell'impossibilità di prevedere in modo dettagliato quali interventi si renderanno necessari durante l'intera durata dell'Accordo Quadro, si presume che il costo omnicomprensivo di tutte le attività necessarie per la corretta esecuzione del servizio - comprensivo del costo della manodopera in applicazione del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti” (€ 25,24 all’ora), di ogni spesa necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto nonché dell’utile per la Ditta - possa essere stimato al massimo in € 36,00 all’ora. Il Comune di Castelfranco Veneto, trattandosi di procedura di affidamento da espletare sul MEPA di CONSIP, ha predisposto il documento “Capitolato prestazionale d’oneri - condizioni particolari del servizio” (allegato A) nel quale sono descritte, oltre alle modalità di conclusione dell’accordo quadro, anche le caratteristiche del servizio.
COSTI DELLA SICUREZZA. Sulla base di quanto stabilito dalla Determinazione n. 3/ 2008 sulla sicurezza dell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture emanata in data 5 marzo 2008 dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il servizio di manovalanza in parola genera interferenze e, pertanto, questa stazione appaltante ha predisposto un “ D.U.V.R.I. statico” (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), che descrive le linee generali delle situazioni e delle azioni necessarie ad individuare e prevenire i rischi da interferenze nel servizio in argomento. Il “ D.U.V.R.I. statico” , che sarà allegato al contratto, descrivendo le attività principali del servizio e identificando i conseguenti rischi, individua le contromisure necessarie all’eliminazione degli stessi in accorgimenti comportamentali ovvero nell’impiego di segnaletiche particolari. Sulla base del suindicato documento, il responsabile di ogni singolo E.D.R. redigerà, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/ 2008, di concerto con l’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, un “ D.U.V.R.I. dinamico”. Il “ D.U.V.R.I. dinamico” descriverà puntualmente in concreto le situazioni di interferenza dei luoghi ove verranno svolti i servizi oggetto del citato appalto e in tale ambito potranno essere individuati eventuali costi relativi ad ulteriori misure di sicurezza, non contemplate nel “ D.U.V.R.I. statico” in quanto strettamente connessa alle peculiari caratteristiche ambientali e/ o strutturali di ciascun E.D.R., da adottarsi al fine di eliminare i rischi interferenziali. Di tali costi dovrà farsi carico l’EDR interessato. I costi relativi al “ D.U.V.R.I. statico” sono pari a zero. Tutti i materiali necessari alla prevenzione degli individuati rischi da interferenze nello svolgimento del servizio in argomento dovranno essere forniti a cura di ciascun E.D.R interessato. Resta, altresì, inteso che i concorrenti dovranno indicare, a pena di esclusione, in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/ 2016.
COSTI DELLA SICUREZZA. I costi della sicurezza vengono di seguito quantificati e non assoggettati a ribasso d’asta. Vengono quantificati come oneri della sicurezza tutti quelli relativi alle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito:
COSTI DELLA SICUREZZA. 1. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza necessari per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi interferenziali, come evidenziato nel Documento di informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro (DUVRI), ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 81/2008, i suddetti rischi sono stati determinati, per l’intero periodo contrattuale, in € 5.507,20 (cinquemilacinquecentosette/venti).