Modalità della votazione. Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Modalità della votazione. Il luogo ed il calendario di votazione saranno stabiliti dal Comitato Elet- torale, previo accordo con la direzione aziendale in modo da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, assicurando il normale svolgimento dell’attività aziendale. Qualora l’ubicazione degli impianti ed il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di vota- zione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive, le votazioni avranno luogo presso la sede dell’azienda o in una o più sedi de- centrate, scelte con la Direzione Aziendale. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comu- nicazione dell’albo esistente presso le aziende almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Modalità della votazione. 1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l’Istituzione, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto.
2. Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell’albo di cui all’art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Modalità della votazione. Secondo quanto stabilito al punto 12, Parte seconda, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, il luogo ed il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20, L. 20 maggio 1970, n. 300.
Modalità della votazione. Il luogo e il calendario di votazione saranno fissati, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso le aziende per le affissioni delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le votazioni. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Modalità della votazione. Secondo quanto stabilito al punto 12, parte seconda, dell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, il luogo ed il calendario di votazione saran- no stabiliti dalla Commissione elettorale previo accordo con la Direzione azien- dale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro utilizzando le ore di assemblea di cui all’art. 20, L. 20 Maggio 1970, n. 300.
Modalità della votazione. 1. Il luogo della votazione e l’ubicazione dei seggi saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con il Direttore generale del personale, in relazione alla distribuzione territoriale regionale dei dipendenti aventi titolo e a criteri di organicità e funzionalità.
2. Al fine di garantire un’ampia e diffusa partecipazione al voto i seggi elettorali saranno dislocati in tutte le sedi possibili. I seggi ubicati al di fuori della sede centrale della Regione avranno una competenza territoriale, in essi, pertanto, a giudizio della Commissione elettorale, potranno essere sistemate le urne di diverse RSU e svolgersi le relative operazioni elettorali. In tal caso la composizione del seggio sarà unitaria.
3. Nella dislocazione dei seggi per l’elezione della RSU del Corpo forestale si terrà conto della specificità organizzativa del Corpo medesimo, dei turni di lavoro e della sua polverizzazione sul territorio regionale. Al personale che presta servizio nelle stazioni forestali distanti dal luogo della votazione, è consentito l’utilizzo del mezzo della Amministrazione per recarsi al seggio elettorale e per il tempo strettamente necessario all’esercizio del voto.
4. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell’albo di cui all’articolo 13, comma 1 del presente regolamento, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
5. L’assenza dal servizio dei lavoratori elettori, per il periodo strettamente necessario all’esercizio del diritto di voto, non è soggetta a recupero.
Modalità della votazione. Composizione del seggio elettorale.
Modalità della votazione. Il logo ed il calendario della votazione saranno stabiliti dal segretario del seggio elettorale o RSA/RSU, previo accordo con la Direzione del locale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, avendo comunque cura di garantire per tutto il tempo indicato la sicurezza delle persone e dei beni dell'Azienda, nel quadro di una normale erogazione del servizio di vendita ai clienti. Nelle unità produttive autostradali indicativamente il seggio dovrà essere aperto: - dalle ore 13,30 alle ore 14,00 per i lavoratori che iniziano il turno pomeridiano; - dalle ore 14,00 alle ore 14,30 per i lavoratori che terminano il turno del mattino; - dalle ore 21,30 alle ore 22,00 per i lavoratori del turno notturno; - dalle ore 22,00 alle ore 22,30 per i lavoratori che terminano il turno pomeridiano. Eventuali diversi nastri orari potranno essere definiti tra la Direzione e segretario del seggio. Nelle unità produttive urbane saranno definiti, a livello locale, gli specifici orari di apertura del seggio, utilizzando criteri analoghi a quelli individuati per le unità produttive autostradali. Tutte le procedure di voto e di scrutinio avverranno fuori dall'orario di lavoro.
Modalità della votazione. Secondo quanto stabilito al punto 12, sezione terza del Testo Unico sulla Rappresentanza I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20, L. 20 Maggio 1970, n. 300.