DEL DANNO. Fermo restando che la somma assicurata indicata nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica, stabilisce la massima esposizione della Società Assicuratrice per Assicurato, per sinistro e per anno, si precisa che la Società determina l’indennizzo in base al valore originario di acquisto dei beni. Sia il valore sia il possesso dei beni e la data di acquisto, debbono essere provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili validi documenti fiscali probatori di norma intestati all’assicurato). In caso di danno parziale la Società riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del bene, fino alla concorrenza della somma prevista nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica, senza applicazione di degrado. Qualora si renda necessaria la sostituzione del bene danneggiato, il calcolo dell’indennizzo sarà effettuato come segue:
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