Denunce successive - sospensione delle prestazioni. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrispo- sto per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determi- nato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Nel caso in cui l’Assicurato, durante il periodo di erogazione della prestazione, si impieghi con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi, la Compagnia di Assicurazione provvederà a sospendere l’erogazione della prestazione ed a riprenderla al termine del periodo di lavoro a tempo determinato senza aprire un nuovo Sinistro per i mesi restanti al raggiungimento di 12 mensilità nel corso della durata contrattuale.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Di Assicurazione, Insurance Contract
Denunce successive - sospensione delle prestazioni. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo periodo di Carenza di 30 60 giorni, nessun indennizzo Indennizzo verrà corrispo- sto corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato l’Aderente/Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determi- nato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Nel Qualora la Compagnia stia corrispondendo la prestazione mensile e l’Aderente/Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente di ente privato, quest’ultimo dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso in cui l’Assicuratoil pagamento dell’Indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, durante qualora il periodo contratto di erogazione della prestazione, si impieghi con un contratto lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato di per una durata non superiore a 6 sei mesi, il pagamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la Compagnia di Assicurazione provvederà a sospendere l’erogazione della prestazione ed a riprenderla durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del periodo di lavoro a tempo determinato senza aprire un nuovo Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi restanti al raggiungimento di 12 mensilità nel corso della durata contrattualetrascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva.
Appears in 2 contracts
Samples: Insurance Policy, Insurance Policy