Diritto proprio del Beneficiario Clausole campione

Diritto proprio del Beneficiario. Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Diritto proprio del Beneficiario. Ai sensi dell’Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
Diritto proprio del Beneficiario. Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.
Diritto proprio del Beneficiario. Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia.
Diritto proprio del Beneficiario. Per effetto di quanto previsto dall’art. 1920 del Codice Civile italiano, il Beneficiario di un contratto di assicura- zione sulla vita acquista, per effetto della designazione effettuata in suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Conseguentemente, le somme pagate al decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario. In caso di più Beneficiari, comun- que individuati o individuabili, la Compagnia asse- gna loro la prestazione assicurata in parti uguali, sal- vo diversa indicazione del Contraente. In particolare ció signifca che la designazione attraver- so l’indicazione della qualità di erede (testamentario o legittimo) vale esclusivamente allo scopo di identificare la persona del Benefciario. Sicché la designazione dei terzi Beneficiari del Contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del crite- rio per la individuazione dei Beneficiari medesimi in fun- zione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel Contratto. L’acquisto opera per- tanto autonomamente e indipendentemente dalle norme che regolano la successione.
Diritto proprio del Beneficiario. Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, le somme corrisposte al Beneficiario a seguito di decesso non rientrano nell’asse ereditario.
Diritto proprio del Beneficiario. Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Pertanto le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
Diritto proprio del Beneficiario. Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicura- zione.
Diritto proprio del Beneficiario. Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.
Diritto proprio del Beneficiario. Per effetto di quanto previsto dall’art. 1920 del Codice Civile italiano, il Beneficiario di un contratto di assicura- zione sulla vita acquista, per effetto della designazione effettuata in suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Conseguentemente, le somme pagate al decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario: in caso di più Beneficiari, la Com- pagnia assegna loro la prestazione assicurata in par- ti uguali, salvo diversa indicazione del Contraente. In particolare ció significa che la designazione attraver- so l’indicazione della qualità di erede (testamentario o legittimo) vale esclusivamente allo scopo di identificare la persona del Beneficiario. Sicché la designazione dei terzi Beneficiari del Contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del crite- rio per la individuazione dei Beneficiari medesimi in fun- zione della loro astratta appartenenza alla categoria dei forniti anche tutti i dati necessari per l’identificazione del- lo stesso e i relativi dati per contattarlo. La revoca e la modifica del Referente terzo saranno effi- caci dal momento in cui la Compagnia ne viene a cono- scenza secondo le modalità sopra descritte. Nel caso in cui il (nuovo) Referente terzo cosí designato coinci- da con il Beneficiario, la nuova nomina non sarà effi- cace e l’eventuale Referente terzo precedentemente nominato si considererá implicitamente revocato, senza la necessitá per la Compagnia di effettuare al- cuna comunicazione propedeutica. tanto autonomamente e indipendentemente dalle norme che regolano la successione.