DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per la partecipazione alla gara d’appalto le ditte dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata degli intermediari finanziari di cui al comma 3 dell’art.75 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione. Ai non aggiudicatari tale cauzione è restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere operativa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà contenere la rinuncia espressa a beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e l’impiego esplicito dell’istituto a rilasciare la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima di 180 giorni decorrenti dal giorno della presentazione delle offerte. Nel caso in cui durante l’espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte le ditte dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme europee Uni CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato d'Appalto
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per la partecipazione alla gara d’appalto le ditte dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata degli intermediari finanziari di cui al comma 3 dell’art.75 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione. Ai non aggiudicatari tale cauzione è restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere operativa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà contenere la rinuncia espressa a beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e l’impiego esplicito dell’istituto a rilasciare la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima di 180 giorni decorrenti dal giorno della presentazione delle offerte. Nel caso in cui durante l’espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte le ditte dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. 1. Per la partecipazione alle pubbliche gare viene richiesta garanzia mediante un deposito cauzionale provvisorio, secondo quanto indicato nei commi seguenti. Tale deposito assolve alla gara d’appalto le ditte dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata degli intermediari finanziari funzione di cui al comma 3 dell’art.75 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione provvisoria copre la garantire l’Ente in caso di mancata sottoscrizione del contratto contatto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizionesottoscrizione del contratto medesimo.
2. Ai non aggiudicatari tale cauzione Per la partecipazione alle gare concernenti l’affidamento di appalti di lavori, l’entità del deposito cauzionale provvisorio è restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitivadeterminata nella misura del 2%158. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere operativa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della stazione appaltante e dovrà contenere la rinuncia espressa a beneficio della preventiva escussione del debitore principaleserie UNI CEI EN 45000, la rinuncia all’accezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e l’impiego esplicito dell’istituto a rilasciare la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima di 180 giorni decorrenti dal giorno della presentazione delle offerte. Nel caso in cui durante l’espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte le ditte dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee Uni CEI della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono della riduzione del 50% della cauzione provvisoria159.
3. Il deposito cauzionale provvisorio viene costituito, sulla base delle indicazioni previste nel Capitolato o nella lettera d’invito.
4. Per la partecipazione alle gare concernenti l’affidamento di forniture o di appalti di servizi, in mancanza di specifica previsione normativa, l’entità del deposito cauzionale viene determinata nella misura prevista dalle norme di legge di cui al comma precedente.
5. Nelle ipotesi di cui al quarto comma, in relazione a particolari contratti e categorie di contraenti, l’Amministrazione può aumentare l’entità del deposito cauzionale provvisorio fino ad un massimo del 10% dell’importo netto a base di gara. Tale entità dovrà essere indicata chiaramente nel Capitolato Speciale d’Appalto nonché nel Bando o Avviso di gara. 157 v. art. 20 L. 19.03.1990 n. 55, come modificata ed integrata 158 v. art. 30, c. 1 L.R. 31.05.2002 n. 14 “L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori, da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dell’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Per l’affidamento di lavori di importo non superiore a 150.000,00 euro è altresì ammessa la cauzione in numerario anche mediante assegno circolare e non è richiesto l’impegno del fideiussore. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione .”; Art. 30, c. 3 L.R. 31.05.2002 n. 14 “La fidejussione bancaria o assicurativa ...deve preveder espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta.” 159 X. Xxx. 0, c. 11-quater L. 11.02.1994 n. 109
6. La cauzione provvisoria deve contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; deve prevedere la propria operatività entro 15 giorni ed a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta160. La presente disciplina, in mancanza di specifica previsione normativa, si applica anche agli appalti di forniture o servizi.
7. Non appena espletata la gara ed intervenuta l’aggiudicazione vengono svincolate le garanzie prestate provvisoriamente dalle Ditte non risultate aggiudicatarie.
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DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per la partecipazione partecipare alla gara d’appalto le ditte dovranno presentare una cauzione provvisoria è richiesta, A PENA DI ESCLUSIONE, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta. In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata degli intermediari finanziari di cui al comma 3 dell’art.75 complessivo dell’appalto (Euro 2.100.000,00) e pertanto ammonta ad Euro 42.000,00. L’importo della garanzia è ridotto del D.Lgs. 163/2006. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione. Ai non aggiudicatari tale cauzione è restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere operativa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà contenere la rinuncia espressa a beneficio della preventiva escussione del debitore principale50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la rinuncia all’accezione certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all’art. 195775 del Codice dei contratti. Per fruire di tale beneficio, comma 2 del codice civile e l’impiego esplicito dell’istituto a rilasciare l’operatore economico dovrà allegare al deposito la cauzione definitivadocumentazione attestante la relativa certificazione di qualità. Si precisa che, in caso di aggiudicazioneRTI, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusioneA PENA DI ESCLUSIONE, una validità minima di 180 giorni almeno pari a 12 (dodici) mesi, decorrenti dal giorno della fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. Nel caso in cui cui, durante l’espletamento della gara gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte le ditte offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazionepresentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione. L’importo Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quello dell’aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. Nel caso in cui si proceda all’emissione dell’ordine in pendenza della stipulazione del contratto, il deposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicataria resterà vincolato fino all’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ferma restando l’acquisizione del deposito cauzionale definitivo. Il deposito cauzionale provvisorio può essere prestato in uno dei modi previsti dall’art. 1 della Legge n. 348 del 10/06/1982 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di fideiussione bancaria, la stessa dovrà essere rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993; nel caso di polizza, la stessa dovrà essere invece rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. n. 449 del 13/02/1959 e successive modificazioni e/o integrazioni oppure da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 citato, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In ogni caso, il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, A PENA DI ESCLUSIONE, corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia è ridotto ai sensi del 50% D.P.R. 445/00, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli operatori economici agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, A PENA DI ESCLUSIONE, da fotocopia di un documento d’identità in possesso delle certificazioni del sistema corso di qualità conforme alle norme europee Uni CEI ISO 9000validità dei suddetti soggetti. In alternativa, ovvero il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la dichiarazione della presenza qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di elementi significativi e tra loro correlati garanzia, con assolvimento dell’imposta di tale sistemabollo. In caso di RTI, dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, A PENA DI ESCLUSIONE, a ciascun componente il RTI.
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Samples: Decreto Dirigenziale