Designazione e marcatura dei materiali Clausole campione

Designazione e marcatura dei materiali. La designazione dei tubi d'acciaio deve comprendere: - la denominazione “tubo”; - la norma UNI di riferimento; - il diametro esterno; - altre indicazioni facoltative; - tolleranze sulla lunghezza; - lunghezza, se diversa da quella normale.
Designazione e marcatura dei materiali. La designazione dei tubi d’acciaio comprenderà: – denominazione “tubo” – norma UNI di riferimento – diametro esterno altre indicazioni facoltative: – tolleranze sulla lunghezza – lunghezza se diversa da quella normale. Tabella 21.1. Tubazioni in acciaio serie leggera DN Diametro esterno Spessore Diametro esterno Massa lineica Designazion e abbreviata della filettatura D (mm) s (mm) max (mm) min (mm) Estremità lisce Estremità filettate e manicottate kg/m kg/m 10 17,2 2,0 17,4 16,7 0,742 0,748 3/8 15 21,3 2,3 21,7 21,0 1,08 1,09 ½ 20 26,9 2,3 27,1 26,4 1,39 1,40 ¾ 25 33,7 2,9 34,0 33,2 2,20 2,22 1 32 42,4 2,9 42,7 41,9 2,82 2,85 1 ¼ 40 48,3 2,9 48,6 47,8 3,24 3,28 1 ½ 50 60,3 3,2 60,7 59,6 4,49 4,56 2 65 76,1 3,2 76,3 75,2 5,73 5,85 2 ½ 80 88,9 3,6 89,4 87,9 7,55 7,72 3 100 114,3 4,0 114,9 113,0 10,8 11,1 4 Tabella 21.2. – Tubazioni in acciaio serie media DN Diametro esterno Spessore Diametro esterno Massa lineica Designazion e abbreviata della filettatura D (mm) s (mm) max (mm) min (mm) Estremità lisce kg/m estremità filettate e manicottate kg/m 10 17,2 2,3 17,5 16,7 0,893 0,845 3/8 15 21,3 2,6 21,8 21,0 1,21 1,22 ½ 20 26,9 2,6 27,3 26,5 1,56 1,57 ¾ 25 33,7 3,2 34,2 33,3 2,41 2,43 1 32 42,4 3,2 42,9 42,0 3,10 3,13 1 ¼ 40 48,3 3,2 48,8 47,9 3,56 3,60 1 ½ 50 60,3 3,6 60,8 59,7 5,03 5,10 2 65 76,1 3,6 76,6 75,3 6,42 6,54 2 ½ 80 88,9 4,0 89,5 88,00 8,36 8,53 3 100 114,3 4,5 115,0 113,1 12,2 12,5 4 Tabella 21.3. – Tubazioni in acciaio serie pesante DN Diametro esterno Spessore Diametro esterno Massa lineica Designazion e abbreviata della filettatura D (mm) s (mm) max (mm) min (mm) Estremità lisce kg/m estremità filettate e manicottate kg/m 10 17,2 2,9 17,5 16,7 1,02 1,03 3/8 15 21,3 3,2 21,8 21,0 1,44 1,45 ½ 20 26,9 3,2 27,3 26,5 1,87 1,88 ¾ 25 33,7 4,0 34,2 33,3 2,93 2,95 1 32 42,4 4,0 42,9 42,0 3,79 3,82 1 ¼ 40 48,3 4,0 48,8 47,9 4,37 4,41 1 ½ 50 60,3 4,5 60,8 59,7 6,19 6,26 2 65 76,1 4,5 76,6 75,3 7,93 8,05 2 ½ 80 88,9 5,0 89,5 88,9 10,3 10,5 3 100 114,3 5,4 115,0 113,1 14,5 14,8 4 Tipo Spessore Massa lineica Saldati no 10% 10% 8% Non saldati no 12,5% 10% 10%

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  • Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

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  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

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  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

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