Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione Clausole campione

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, di tutte le opere, nelle forniture e nei componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi degli impianti tecnologici oggetto dei contratti di appalto stipulati in base all’accordo quadro, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti. I requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, devono rispettare tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale Prestazionale ed impartite in sede di esecuzione dal direttore dei Lavori. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di questi ultimi, si applicano rispettivamente l’art. 167 D.P.R. n. 207/2010 e gli artt. 16 e 17 D.M. n. 145/2000.
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, i servizi, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati e nei documenti posti a base di gara .
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Art. 12 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. 1. Nell'esecuzione delle opere, delle lavorazioni e delle relative forniture, i componenti dei sistemi e dei subsistemi di impianti tecnologici dell'appalto, devono rispettare le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto posto a base di gara, del progetto definitivo/esecutivo successivamente affidato. L'appaltatore pertanto, secondo la modalità di esecuzione dei lavori e per la scelta dei materiali deve adempiere alle disposizioni previste dai CAM vigenti; a conclusione dei lavori deve essere fornita alla Stazione appaltante la documentazione attestante il rispetto degli stessi.
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, nelle Richieste di Fornitura nonché degli elaborati degli eventuali progetti, laddove necessari. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del Regolamento generale (d.P.R. 207/2010) e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2000). L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'accordo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le normative vigenti sul tema. L’Aggiudicatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle Normi UNI, CEE e al D.P.R. 21 aprile 1993, n.246. L’Aggiudicatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. 1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. 1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità e provenienza dei materiali e dei relativi componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate con- trattualmente nel presente Capitolato speciale, nella descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi unitari e negli elaborati di progetto allegati. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le disposizioni del presente Capitolato e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utiliz- zati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. L’appaltatore, sia per sé sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Mini- stro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008). L’appaltatore dovrà sottoporre, con adeguato anticipo, di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati se richiesto della documen- tazione tecnica che comprovi il pieno rispetto delle specifiche caratteristiche richieste. Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o co- munque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore, saranno esclusivamente di competenza dell’Appaltatore. Pertanto fino all'approva- zione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, l'Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti.