Determinazione del prezzo Clausole campione

Determinazione del prezzo. Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ed in particolare dell’imposta di bollo, ad esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.
Determinazione del prezzo. Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell'art. 1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite.
Determinazione del prezzo. (1) Se un contratto non fissa il prezzo né contiene disposizioni che consentano di determinarlo, si reputa che le parti, in assenza di alcuna indicazione contraria, abbiano fatto riferimento al prezzo generalmente praticato al momento della conclusione del contratto per prestazioni dello stesso tipo in circostanze analoghe nel settore commerciale considerato o, se tale prezzo non sia determinabile, ad un prezzo ragionevole. (2) Se il prezzo deve essere stabilito da una delle parti e la determinazione da questa effettuata sia manifestamente irragionevole, tale prezzo deve essere sostituito con un prezzo ragionevole, senza tener conto di alcuna eventuale clausola contraria. (3) Se il prezzo deve essere fissato da un terzo, e questo non può o non intende farlo, deve essere fissato un prezzo ragionevole. (4) Se il prezzo deve essere fissato in riferimento a fattori che non esistono o hanno cessato di esistere o di essere conoscibili, devono essere presi in considerazione come sostituti i fattori equivalenti più vicini.
Determinazione del prezzo. Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all’imballaggio ed al trasporto ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge. Il prezzo offerto dovrà essere forfettizzato e comprensivo di tutte le spese e oneri connessi con l’intervento stesso compresi: a) diritto fisso di intervento; b) mezzi, prodotti ed attrezzature da impiegare; c) distanza da percorrere sino al luogo di intervento. d) personale, coordinamento
Determinazione del prezzo. C.1 Il prezzo della QLPR di cui al comma B.1 del precedente articolo B. è concordemente stabilito dalle Parti nella somma indicata, o tramite prezzo unitario o tramite prezzo complessivo, nella prima parte del Contratto di Vendita, oltre ad IVA di legge e ad ogni eventuale ulteriore onere fiscale, per ciascun Kg latte che compone la QLPR indicata al punto a) del medesimo Contratto di Vendita. C.2 Il prezzo di cui al precedente comma C.1, viene pagato dal Produttore Acquirente al Produttore Cedente in conformità a quanto previsto dal Contratto di Vendita.
Determinazione del prezzoL’offerta economica dovrà essere formulata secondo quanto previsto all’art.7 del Disciplinare telematico (file SchemaOfferta.xls e documenti di dettaglio offerta). Nel dettaglio di offerta la ditta dovrà indicare, il prezzo unitario relativo a ciascuna delle voci richieste nel modello di dettaglio dell’offerta economica Allegato 1C del Capitolato Speciale d’Appalto ed il prezzo complessivo annuo del servizio IVA esclusa nonché il prezzo complessivo quinquennale IVA esclusa. All’art. 19 del presente Capitolato Speciale d’Appalto è, altresì, fissato e indicato, il prezzo unitario e il prezzo complessivo quinquennale a base d’asta, il prezzo offerto non dovrà essere uguale o superiore alle suddette basi d’asta, pena l’esclusione dalla gara: L’aggiudicatario non potrà pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo ed errore nell’interpretazione dei patti contrattuali o nei prezzi e calcoli o per qualsiasi altra eventualità o circostanza.
Determinazione del prezzo. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell’offerta economica del Fornitore. Tutti i corrispettivi si riferiscono al servizio realizzato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Il prezzo offerto si intende comprensivo di ogni onere accessorio (attività di ricerca, selezione e sostituzione dei lavoratori nei casi previsti dal capitolato, nonché la loro gestione amministrativa e disciplinare) anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.
Determinazione del prezzo. L’offerta redatta in carta legale (o resa legale) ed in lingua italiana, dovrà essere formulata con indicazione del prezzo, comprensivo di ribasso, in cifre ed in lettere (in caso di discordanza tra prezzo in cifre ed in lettere sarà ritenuto valido quello scritto in lettere) per ogni singolo lotto. I prezzi dovranno essere espressi in Euro ed al netto di IVA, la cui percentuale dovrà comunque essere indicata, ed essere comprensivi di trasporto, montaggio, collaudo e quant’altro previsto dalla presente fornitura. La ditta dovrà indicare il prezzo netto, nel senso che eventuali sconti dovranno già essere conteggiati nel prezzo offerto, con esclusione di annotazioni di ulteriori sconti percentuali in calce all’offerta o comunque annotati in parte. Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente Capitolato, ovvero che risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizio nate da altre clausole.
Determinazione del prezzo. La Commissione Paritetica, tenuto presente l'andamento dei mercati nazionali ed esteri e le strategie di vendita più opportune, oltre che i quantitativi di prodotto attesi o giacenti nei magazzini di conservazione, indica i prezzi con le seguenti modalità: a) durante il periodo di raccolta i prezzi indicati si riferiscono a prodotto franco partenza azienda agricola del produttore, in bins, per merce di categoria prima, seconda e fuori calibro come specificato nelle norme di qualità; la validità dei prezzi termina il giorno che precede la successiva seduta di Xxxxx. b) al termine del periodo di raccolta e comunque entro il 15 settembre di ogni anno, la Commissione Paritetica indica il prezzo di riferimento per il prodotto in conto deposito di cui al successivo art. 9 punto 3). Esso sarà definito, di norma, tenendo conto delle prospettive generali commerciali del prodotto e comunque non al di sotto del prezzo garantito fisso di cui all’art 9 punto1). Sempre entro il termine del 15 settembre, la Commissione Paritetica stabilisce inoltre il prezzo minimo del prodotto conferito in conto deposito per le categorie seconda e fuori calibro. Per la CTG seconda il prezzo non potrà comunque essere al di sotto del 20% del prezzo indicato per la prima CTG. Nel caso in cui particolari ed eccezionali eventi cambiassero in maniera significativa lo scenario economico della coltura, le parti concordano di incontrarsi col fine di rideterminare i nuovi parametri di riferimento relativi ai prezzi, comunque entro il 15 dicembre di ogni anno. La Commissione Paritetica, dopo il 15 settembre si riunisce a cadenza mensile per analizzare l’andamento delle vendite e dei costi di post-raccolta, al fine di migliorare l’informazione sulla determinazione finale di saldo del prodotto in conto deposito. Sempre mensilmente la Commissione Paritetica dovrà dare indicazioni sul possibile realizzo finale del prezzo di riferimento indicato inizialmente. La Commissione Paritetica avrà il compito di individuare parametri oggettivi finalizzati ad orientare la formazione del prezzo di liquidazione finale. c) per tutto il periodo di commercializzazione del prodotto, anche se in sovrapposizione con il periodo di raccolta, la Commissione indica i prezzi di vendita, franco arrivo cliente per il prodotto di PRIMA categoria selezionato e confezionato, differenziato per calibro, tipo e peso delle confezioni.