Diaria da interruzione di attività. La Compagnia indennizza l’Assicurato delle perdite determinata da interruzione totale o parziale dell’attività causata da un Sinistro indennizzabile ai sensi della sezione “Incendio e danni ai beni”. Per i giorni durante i quali l’inattività è solo parziale la Diaria è ridotta in proporzione. Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni: a) conseguenti a distruzione, danneggiamenti o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri; b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazione proveniente da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi; c) dovuti a maggior durata ed estensione dell’inattività dell’Azienda in conseguenza di circostanze eccezionali quali stato di guerra, disordini, serrate, impossibilità o difficoltà di ampliamento o trasformazione degli impianti, rinnovazione nei sistemi di esercizio cui si sia provveduto dopo il Sinistro; adeguamento a regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o provvedimenti dell’Autorità; d) da mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività; e) di inattività verificatisi nel giorno del Sinistro e sino alle ore 24 del giorno indicato in Polizza come Franchigia. Non sono considerati giorni d’interruzione dell’attività quelli durante i quali l’attività dell’Azienda sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il Sinistro non si fosse verificato. La misura unitaria di Indennizzo (Diaria) è definita dall’Assicurato o dal Contraente in Polizza e non deve superare 1/360 dell’importo globale annuo delle spese di carattere fisso insopprimibili e dell’utile netto dell’anno precedente.
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Diaria da interruzione di attività. La Compagnia indennizza l’Assicurato delle perdite determinata da interruzione totale o parziale dell’attività causata da un Sinistro indennizzabile ai sensi della sezione “Incendio e danni ai beni”. Per i giorni durante i quali l’inattività è solo parziale la Diaria è ridotta in proporzione. Oltre a quanto previsto al punto 2.9 2.7 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?Esclusioni”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) conseguenti a distruzione, danneggiamenti o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri;
b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazione proveniente da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
c) dovuti a maggior durata ed estensione dell’inattività dell’Azienda in conseguenza di circostanze eccezionali quali stato di guerra, disordini, serrate, impossibilità o difficoltà di ampliamento o trasformazione degli impianti, rinnovazione nei sistemi di esercizio cui si sia provveduto dopo il Sinistro; adeguamento a regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o provvedimenti dell’Autorità;
d) da mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
e) di inattività verificatisi nel giorno del Sinistro e sino alle ore 24 del giorno indicato in Polizza come Franchigia. Non sono considerati giorni d’interruzione dell’attività quelli durante i quali l’attività dell’Azienda sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il Sinistro non si fosse verificato. La misura unitaria di Indennizzo (Diaria) è definita dall’Assicurato o dal Contraente in Polizza e non deve superare 1/360 dell’importo globale annuo delle spese di carattere fisso insopprimibili e dell’utile netto dell’anno precedentenetto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Diaria da interruzione di attività. La Compagnia indennizza l’Assicurato delle perdite determinata da interruzione totale o parziale dell’attività causata da un Sinistro indennizzabile ai sensi della sezione “Incendio e danni Danni ai beni”. Per i giorni durante i quali l’inattività è solo parziale la Diaria è ridotta in proporzione. Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) conseguenti a distruzione, danneggiamenti o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri;
b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazione proveniente da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
c) dovuti a maggior durata ed estensione dell’inattività dell’Azienda in conseguenza di circostanze eccezionali quali stato di guerra, disordini, serrate, impossibilità o difficoltà di ampliamento o trasformazione degli impianti, rinnovazione nei sistemi di esercizio cui si sia provveduto dopo il Sinistro; adeguamento a regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o provvedimenti dell’Autorità;
d) da mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
e) di inattività verificatisi nel giorno del Sinistro e sino alle ore 24 del giorno indicato in Polizza come Franchigia. Non sono considerati giorni d’interruzione dell’attività quelli durante i quali l’attività dell’Azienda sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il Sinistro non si fosse verificato. La misura unitaria di Indennizzo (Diaria) è definita dall’Assicurato o dal Contraente in Polizza e non deve superare 1/360 dell’importo globale annuo delle spese di carattere fisso insopprimibili e dell’utile netto dell’anno precedentenetto.
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