DIREZIONE E VIGILANZA Clausole campione
DIREZIONE E VIGILANZA. La stazione appaltante, a mezzo del RUP e del Comando di Polizia Locale, esercita il controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, impartendo le necessarie disposizioni per assicurare la piena ed integrale osservanza di tutte le clausole del presente capitolato. Nel caso di inadempienza e/o inefficienza dei servizi offerti, 1'Amministrazione intimerà alla Ditta aggiudicataria, a mezzo raccomandata A/R, il rispetto di quanto previsto dalle norme contrattuali, sospendendo eventuali pagamenti in corso. Nel caso che la Ditta aggiudicataria non dovesse provvedere entro i 15 giorni dalla ricezione della contestazione, sarà avviata la procedura di risoluzione del contratto. La direzione dell'esecuzione del contratto, secondo quanto disposto dall'art. 101 D.Lgs n. 50/2016, è affidata al Responsabile del procedimento.
DIREZIONE E VIGILANZA. 1. Ai sensi di quanto stabilito in convenzione, la titolarità delle funzioni di Polizia Locale spetta alla Conferenza dei Sindaci, ai quali compete impartire le direttive e vigilare sullo svolgimento delle predette funzioni.
2. Nell’ambito della gestione associata del servizio, gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità del servizio svolto dalla Polizia Locale sono adottati, sulla base delle indicazioni del responsabile dello stesso, dai Sindaci dei comuni convenzionati mediante provvedimento emesso a cura della Conferenza dei Sindaci; tale organismo provvede inoltre a verificare, almeno due volte all’anno, l’andamento del servizio, anche sulla base di una relazione illustrativa redatta dal Responsabile del Corpo intercomunale di Polizia Locale.
3. I comuni convenzionati, pur rimanendo titolari delle funzioni di Polizia Locale nelle materie di competenza, delegano il Sindaco del Comune Capofila, che svolge le funzioni di presidente della Conferenza permanente dei Sindaci prevista dalla convenzione, ad impartire le direttive operative e di dettaglio per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale, a vigilare sull’espletamento del servizio e ad adottare i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti che non siano di competenza degli organi di gestione o dei singoli Sindaci dei comuni convenzionati in qualità di ufficiali di governo.
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di Polizia Giudiziaria nonché di agente di pubblica sicurezza, il personale del Servizio di Polizia Locale dipende operativamente e funzionalmente dalla competente autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza.
