Diritti sindacali e di associazione. Ai sensi dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 al fine della applicazione delle garanzie di cui al titolo terzo della medesima legge sulla rappresentatività svincolata da ogni riconoscimento, le parti procederanno alla sottoscrizione di contratti collettivi aziendali e alla costituzione di una RSA (rappresentanza sindacale aziendale) e alle prerogative sindacali di cui al titolo terzo sopra menzionato. Le parti riconoscono che ciascun socio coimprenditore e lavoratore dipendente potrà usufruire nel xxxxx xxxx'xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx 00 (xxxxx) ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL. I soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Xxxxxxxx che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazione in Legge n. 402, il 29 luglio1996. Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio od alla fine dello stesso. L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali della cooperativa, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo , in applicazione a quanto disposto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300. In applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, possono, nelle cooperative con più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) soci coimprenditori e lavoratori dipendenti, designare 1 (uno) rappresentante sindacale; nelle cooperative da 101 (centouno) a 300 (trecento) soci coimprenditori e lavoratori dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali ed oltre questa soglia ogni 300 (trecento) soci coimprenditori o dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali. Ai Dirigenti delle rappresentanze sindacali, saranno concessi permessi retribuiti per le loro funzioni, nel numero di otto ore mensili. I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di 8 (otto) ore per ciascun dipendente. I permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 2 (due) giorni in anticipo dalle XX.XX. stipulanti il presente CCNL. Per i soci coimprenditori e lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreterie o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31 della Legge 300/1970. Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle XX.XX. stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali. La ripartizione avverrà nel seguente modo come da delega firmata dal socio coimprenditore o dal lavoratore dipendente. Le parti convengono che, considerati i costi che il presente CCNL comporta per l’assistenza alla stipulazione e per la successiva consulenza, le cooperative aderenti e non, che applicano il presente contratto, verseranno alla Sede Centrale dell’UNCI un contributo pari allo 0,50% del monte salari mensile corrisposto ai soci coimprenditori e ai lavoratori dipendenti attraverso la convenzione INPS come da circolare n. 105/03. - quota di servizio contrattuale le Aziende mediante affissione in bacheca nei mesi di dicembre e gennaio comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL il sindacato stipulante FESICA CONFSAL chiede ai lavoratori non iscritti una quota associativa straordinaria di sostegno per le spese sostenute per il rinnovo contrattuale di € 20,00 (venti/00) da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di febbraio successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL. Le cooperative consegneranno ai lavoratori dipendenti e ai soci coimprenditori l’apposito modulo che consente al lavoratore di rifiutare tale richiesta che dovrà essere consegnata all’Azienda entro il mese di febbraio successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL. Le cooperative daranno tempestiva comunicazione delle trattenute effettuate alla FESICA CONFSAL Nazionale. Le quote trattenute verranno versate sul c/c bancario n. intestato alla FESICA CONFSAL presso la Banca Agenzia di n. via - - Codice Banca – Codice Agenzia – Codice CIN . Le Parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL, anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro. Nei confronti dei soci coimprenditori sono mantenuti i diritti sindacali previsti dal titolo III della L. 300/70 subordinandone però l’esercizio al principio di compatibilità con lo status di socio lavoratore così come previsto ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 142.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Diritti sindacali e di associazione. Ai sensi dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 al fine della applicazione delle garanzie di cui al titolo terzo della medesima legge sulla rappresentatività svincolata da ogni riconoscimento, le parti procederanno alla sottoscrizione di contratti collettivi aziendali e alla costituzione di una RSA (rappresentanza sindacale aziendale) e alle prerogative sindacali di cui al titolo terzo sopra menzionato. Le parti riconoscono che ciascun socio coimprenditore e lavoratore dipendente potrà usufruire nel xxxxx xxxx'xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx 00 (xxxxx) ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL. I soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Xxxxxxxx Rimborso che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazione in Legge n. 402, il 29 luglio1996. Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio od alla fine dello stesso. L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali della cooperativa, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo , in applicazione a quanto disposto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300. In applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, possono, nelle cooperative con più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) soci coimprenditori e lavoratori dipendenti, designare 1 (uno) rappresentante sindacale; nelle cooperative da 101 (centouno) a 300 (trecento) soci coimprenditori e lavoratori dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali ed oltre questa soglia ogni 300 (trecento) soci coimprenditori o dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali. Ai Dirigenti delle rappresentanze sindacali, saranno concessi permessi retribuiti per le loro funzioni, nel numero di otto ore mensili. I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di 8 (otto) ore per ciascun dipendente. I permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 2 (due) giorni in anticipo dalle XX.XX. stipulanti il presente CCNL. Per i soci coimprenditori e lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreterie o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31 della Legge 300/1970. Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle XX.XX. stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali. La ripartizione avverrà nel seguente modo come da delega firmata dal socio coimprenditore o dal lavoratore dipendente. Le parti convengono che, considerati i costi che il presente CCNL comporta per l’assistenza alla stipulazione e per la successiva consulenza, le cooperative aderenti e non, che applicano il presente contratto, verseranno alla Sede Centrale dell’UNCI un contributo pari allo 0,50% del monte salari mensile corrisposto ai soci coimprenditori e ai lavoratori dipendenti attraverso la convenzione INPS come da circolare n. 105/03. - quota di servizio contrattuale le Aziende mediante affissione in bacheca nei mesi di dicembre e gennaio comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL il sindacato stipulante FESICA CONFSAL chiede ai lavoratori non iscritti una quota associativa straordinaria di sostegno per le spese sostenute per il rinnovo contrattuale di € 20,00 (venti/00) da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di febbraio successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL. Le cooperative Aziende consegneranno ai lavoratori dipendenti e ai soci coimprenditori l’apposito modulo che consente al lavoratore di rifiutare tale richiesta che dovrà essere consegnata all’Azienda entro il mese di febbraio successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL. Le cooperative Aziende daranno tempestiva comunicazione delle trattenute effettuate alla FESICA CONFSAL Nazionale. Le quote trattenute verranno versate sul c/c bancario n. intestato alla FESICA CONFSAL presso la Banca Agenzia di n. via - - Codice Banca – Codice Agenzia – Codice CIN . Le Parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL, anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro. Nei confronti dei soci coimprenditori sono mantenuti i diritti sindacali previsti dal titolo III della L. 300/70 subordinandone però l’esercizio al principio di compatibilità con lo status di socio lavoratore così come previsto ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 142.
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Diritti sindacali e di associazione. Ai sensi dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 al fine della applicazione delle garanzie di cui al titolo terzo della medesima legge sulla rappresentatività svincolata da ogni riconoscimento, le parti procederanno alla sottoscrizione di contratti collettivi aziendali e alla costituzione di una RSA (rappresentanza sindacale aziendale) e alle prerogative sindacali di cui al titolo terzo sopra menzionato. Le parti riconoscono che ciascun socio coimprenditore e lavoratore dipendente potrà usufruire nel xxxxx xxxx'xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx 00 (xxxxx) ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL. I soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Xxxxxxxx che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazione in Legge n. 402, il 29 luglio1996. Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio od alla fine dello stesso. L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali della cooperativa, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo , in applicazione a quanto disposto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300. In applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, possono, nelle cooperative con più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) soci coimprenditori e lavoratori dipendenti, designare 1 (uno) rappresentante sindacale; nelle cooperative da 101 (centouno) a 300 (trecento) soci coimprenditori e lavoratori dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali ed oltre questa soglia ogni 300 (trecento) soci coimprenditori o dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali. Ai Dirigenti delle rappresentanze sindacali, saranno concessi permessi retribuiti per le loro funzioni, nel numero di otto ore mensili. I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di 8 (otto) ore per ciascun dipendente. I permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 2 (due) giorni in anticipo dalle XX.XX. stipulanti il presente CCNL. Per i soci coimprenditori e lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreterie o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31 della Legge 300/1970. Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle XX.XX. stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali. La ripartizione avverrà nel seguente modo come da delega firmata dal socio coimprenditore o dal lavoratore dipendente. Le parti convengono che, considerati i costi che il presente CCNL comporta per l’assistenza alla stipulazione e per la successiva consulenza, le cooperative aderenti e non, che applicano il presente contratto, verseranno alla Sede Centrale dell’UNCI un contributo pari allo 0,50% del monte salari mensile corrisposto ai soci coimprenditori e ai lavoratori dipendenti attraverso la convenzione INPS come da circolare n. 105/03. - quota di servizio contrattuale le Aziende mediante affissione in bacheca nei mesi di dicembre e gennaio comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL il sindacato stipulante FESICA CONFSAL chiede ai lavoratori non iscritti una quota associativa straordinaria di sostegno per le spese sostenute per il rinnovo contrattuale di € 20,00 (venti/00) da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di febbraio successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL. Le cooperative Aziende consegneranno ai lavoratori dipendenti e ai soci coimprenditori l’apposito modulo che consente al lavoratore di rifiutare tale richiesta che dovrà essere consegnata all’Azienda entro il mese di febbraio successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL. Le cooperative Aziende daranno tempestiva comunicazione delle trattenute effettuate alla FESICA CONFSAL Nazionale. Le quote trattenute verranno versate sul c/c bancario n. intestato alla FESICA CONFSAL presso la Banca Agenzia di n. via - - Codice Banca – Codice Agenzia Xxxxxx Xxxxxxx – Codice CIN . Le Parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL, anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro. Nei confronti dei soci coimprenditori sono mantenuti i diritti sindacali previsti dal titolo III della L. 300/70 subordinandone però l’esercizio al principio di compatibilità con lo status di socio lavoratore così come previsto ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 142.
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Diritti sindacali e di associazione. Ai sensi dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 al fine della applicazione delle garanzie di cui al titolo terzo della medesima legge sulla rappresentatività svincolata da ogni riconoscimento, le parti procederanno alla sottoscrizione di contratti collettivi aziendali e alla costituzione di una RSA (rappresentanza sindacale aziendale) e alle prerogative sindacali di cui al titolo terzo sopra menzionato. Le parti Parti riconoscono che ciascun socio coimprenditore e lavoratore dipendente potrà usufruire nel xxxxx xxxx'xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx 00 (xxxxx) corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 10 ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali sindacali stipulanti il presente CCNL. I soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Xxxxxxxx che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed e assistenziali ai sensi dell'art. 3 3, DL n. 318 del D.L. n. 318, del 14 giugno 199614.6.96, convertito con modificazione in Legge legge n. 402, 402 il 29 luglio199629.7.96. Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio od o alla fine dello stesso. L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali della cooperativa, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo , tra datore di lavoro e dipendenti in applicazione a quanto disposto dalla Legge 20 maggio 1970, legge 20.5.70 n. 300. In applicazione della Legge 20 maggio 1970, legge 20.5.70 n. 300, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, contratto possono, nelle cooperative con più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) soci coimprenditori e lavoratori dipendenti, designare 1 (uno) rappresentante sindacale; nelle cooperative da 101 (centouno) a 300 (trecento) soci coimprenditori e lavoratori dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali ed e oltre questa soglia ogni 300 (trecento) soci coimprenditori o dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali. Ai Dirigenti dirigenti delle rappresentanze sindacali, sindacali saranno concessi permessi retribuiti per le loro funzioni, funzioni nel numero di otto 8 ore mensili. I dirigenti sindacali facenti parte di organismi Organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni Organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di 8 (otto) 10 ore per ciascun dipendente. I permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 2 (due) giorni in anticipo dalle XX.XX. Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. Per i soci coimprenditori e lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreterie o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento a specifici accordi fra le Organizzazioni datoriali e dei lavoratori stipulanti il presente contratto o in subordine all'art. 31 della Legge 300/197031, legge n. 300/70. Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle XX.XX. Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali. La ripartizione avverrà nel seguente modo come da delega firmata dal socio coimprenditore o dal lavoratore dipendente. Le parti Parti convengono che, considerati i costi che il presente CCNL comporta per l’assistenza l'assistenza alla stipulazione e per la successiva consulenza, le cooperative aderenti e non, che applicano il presente contratto, verseranno alla Sede Centrale dell’UNCI UNCI un contributo 'una tantum' pari allo 0,50% da calcolarsi sulle retribuzioni lorde corrisposte ai soci lavoratori e ai lavoratori dipendenti in servizio alla data di stipula del presente contratto e assoggettate a contribuzione afferenti il mese di dicembre 2007, attraverso convenzione INPS con codice W550. Le cooperative che applicheranno il presente contratto, ma non aderenti UNCI, verseranno all'UNCI un contributo pari allo 0,50% del da calcolarsi sul monte salari mensile corrisposto ai soci coimprenditori lavoratori e ai lavoratori dipendenti dipendenti, attraverso la convenzione INPS come da circolare n. 105/03con codice W550. - quota di servizio contrattuale le Aziende mediante affissione in bacheca nei mesi di dicembre e gennaio comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL il sindacato stipulante FESICA CONFSAL chiede ai lavoratori non iscritti una quota associativa straordinaria di sostegno per le spese sostenute per il rinnovo contrattuale di € 20,00 (venti/00) da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di febbraio successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL. Le cooperative consegneranno ai lavoratori dipendenti e ai soci coimprenditori l’apposito modulo che consente al lavoratore di rifiutare tale richiesta che dovrà essere consegnata all’Azienda entro il mese di febbraio successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL. Le cooperative daranno tempestiva comunicazione delle trattenute effettuate alla FESICA CONFSAL Nazionale. Le quote trattenute verranno versate sul c/c bancario n. intestato alla FESICA CONFSAL presso la Banca Agenzia di n. via - - Codice Banca – Codice Agenzia – Codice CIN . Le Parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL, anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio Nota a favore dei lavoratori e dei datori di lavoroverbale UNCI. Nei confronti dei soci coimprenditori lavoratori sono mantenuti i diritti sindacali previsti dal titolo III della L. 300/70 III, legge n. 300/70, subordinandone però l’esercizio l'esercizio al principio di compatibilità con lo status di socio lavoratore così come previsto ai sensi della Legge 3 aprile 2001 legge 3.4.01 n. 142142 e successive modifiche.
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Diritti sindacali e di associazione. Ai sensi dell’art. 19 della 19, legge 20 maggio 197020.5.70 n. 300, n. 300 al fine della applicazione delle garanzie di cui al titolo terzo III della medesima legge sulla rappresentatività svincolata da ogni riconoscimento, le parti Parti procederanno alla sottoscrizione di contratti collettivi aziendali e alla costituzione di una RSA Rappresentanza Sindacale Aziendale (rappresentanza sindacale aziendaleRSA) e alle prerogative sindacali di cui al titolo terzo III sopra menzionato. Le parti Parti riconoscono che ciascun socio coimprenditore e lavoratore dipendente potrà usufruire nel xxxxx xxxx'xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx 00 (xxxxx) corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 10 ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali sindacali stipulanti il presente CCNL. I soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Xxxxxxxx che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed e assistenziali ai sensi dell'art. 3 3, DL n. 318 del D.L. n. 318, del 14 giugno 199614.6.96, convertito con modificazione in Legge legge n. 402, 402 il 29 luglio199629.7.96. Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio od o alla fine dello stesso. L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali della cooperativacooperativa ma, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo accordo, in applicazione a quanto disposto dalla Legge 20 maggio 1970, legge 20.5.70 n. 300. In applicazione della Legge 20 maggio 1970, legge 20.5.70 n. 300, 300 le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, contratto possono, nelle cooperative con più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) soci coimprenditori e lavoratori dipendenti, designare 1 (uno) rappresentante sindacale; nelle cooperative da 101 (centouno) a 300 (trecento) soci coimprenditori e lavoratori dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali ed e oltre questa soglia ogni 300 (trecento) soci coimprenditori o dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali. Ai Dirigenti dirigenti delle rappresentanze sindacali, sindacali saranno concessi permessi retribuiti per le loro funzioni, nel numero di otto 8 ore mensili. I dirigenti sindacali facenti parte di organismi Organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni Organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di 8 (otto) ore per ciascun dipendente. I permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 2 (due) giorni in anticipo dalle XX.XX. Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. Per i soci coimprenditori e lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreterie o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31 della Legge 300/197031, legge n. 300/70. Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle XX.XX. Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali. La ripartizione avverrà nel seguente modo come da delega firmata dal socio coimprenditore o dal lavoratore dipendente. Le parti Parti convengono che, considerati i costi che il presente CCNL comporta per l’assistenza alla stipulazione e per la successiva consulenza, le cooperative aderenti e non, che applicano il presente contratto, verseranno alla Sede Centrale dell’UNCI centrale UNCI un contributo pari allo 0,50% del monte salari mensile corrisposto ai soci coimprenditori e ai lavoratori dipendenti attraverso la convenzione INPS come da circolare Circolare n. 105/03. - quota Quota di servizio contrattuale le contrattuale. Le Aziende mediante affissione in bacheca nei mesi di dicembre e gennaio comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL il sindacato stipulante FESICA FESICA-CONFSAL chiede ai lavoratori non iscritti una quota associativa straordinaria di sostegno per le spese sostenute per il rinnovo contrattuale di € E 20,00 (venti/00) da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di febbraio successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL. Le cooperative Aziende consegneranno ai lavoratori dipendenti e ai soci coimprenditori lavoratori l’apposito modulo che consente al lavoratore di rifiutare tale richiesta che dovrà essere consegnata all’Azienda alla Azienda entro il mese di febbraio successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL. Le cooperative Aziende daranno tempestiva comunicazione delle trattenute effettuate alla FESICA FESICA-CONFSAL Nazionalenazionale. Le quote trattenute verranno versate sul c/c bancario n. intestato alla FESICA CONFSAL presso la Banca Agenzia di n. via - - Codice Banca – Codice Agenzia – Codice CIN . Le Parti, non potendo ignorare che, che attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita ad a una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso ed e ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del paese ed Paese e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, occupazionali concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL, CCNL anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro. Nota a verbale UNCI. Nei confronti dei soci coimprenditori lavoratori sono mantenuti i diritti sindacali previsti dal titolo III della L. 300/70 III, legge n. 300/70, subordinandone però l’esercizio al principio di compatibilità con lo status di socio lavoratore così come previsto ai sensi della Legge 3 aprile 2001 legge 3.4.01 n. 142.
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