Diritto al risarcimento Clausole campione

Diritto al risarcimento. Ogni Individuo ha il diritto di ricevere un risarcimento adeguato, in tempi ragionevolmente brevi, ogni qualvolta abbia subito un danno fisico, morale o psicologico causato dai servizi sanitari.
Diritto al risarcimento. Per quanto riguarda il risarcimento, se lo Stato contraente contro il quale è promossa un’azione non è lo Stato segnalante, quest’ultimo è responsabile della segnalazione ed è tenuto a rimborsare le som- me versate a titolo di risarcimento allo Stato in cui l’azione è stata promossa (eccetto se quest’ultimo Stato ha utilizzato dati in violazione del regolamento SIS II o della decisione SIS II; cfr. art. 48 regola- mento SIS II e art. 64 decisione SIS II). La domanda di risarcimento va presentata per scritto al Dipartimento federale delle finanze (DFF) il quale emette una decisione. Contro quest’ultima può essere interposto ricorso (azione di risarcimento) presso il Tribunale federale (art. 52 ordinanza N-SIS che rinvia alla legge sulla responsabilità, RS 170.32). La persona interessata dispone inoltre della possibilità di promuovere un’azione per risarci- mento di danni.