Diritto di Apple di esaminare e approvare le Applicazioni a uso interno Clausole campione

Diritto di Apple di esaminare e approvare le Applicazioni a uso interno. L’Utente comprende e accetta che Apple si riserva il diritto di rivedere e approvare, o rifiutare, qualsiasi Applicazione a uso interno che desidera distribuire (o che è già in uso) nell’ambito del Programma in qualsiasi momento durante il Periodo di validità del presente Accordo. Se richiesto da Apple, l’Utente accetta di cooperare pienamente con Apple e di fornire prontamente tale Applicazione a uso interno ad Apple per la suddetta revisione, salvo diversamente concordato separatamente in anticipo e per iscritto da Apple. L’Utente accetta di non tentare di nascondere, travisare, fuorviare o oscurare qualsiasi caratteristica, contenuto, servizio o funzionalità nell’Applicazione a uso interno inviata per la revisione di Apple o di non impedire in altro modo ad Apple di essere in grado di esaminare completamente tali Applicazioni. L’Utente accetta di informare Apple per iscritto se l’Applicazione a uso interno si connette a un dispositivo fisico, e l’Utente accetta di collaborare con Apple e rispondere a domande e fornire informazioni e materiali ragionevolmente richiesti da Apple in merito a tale Applicazione a uso interno. Se apporta modifiche a tale Applicazione a uso interno dopo l’invio ad Apple, l’Utente accetta di notificarlo ad Apple e, se richiesto da Apple, ripresenta tale Applicazione a uso interno prima di qualsiasi distribuzione di tale Applicazione a uso interno modificata. Apple si riserva il diritto di rifiutare l’Applicazione a uso interno per la distribuzione per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, anche se l’Applicazione a uso interno soddisfa i requisiti della Documentazione e del Programma; e, in tal caso, l’Utente accetta di non poter distribuire tale Applicazione a uso interno.

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  • XXXXXXXXXX, La nuova democrazia diretta, cit., 501, ma si v., per ripercorrere il discorso, 496 ss. 46 Cfr., sul punto, X. XX XXXXX, La “negoziazione legislativa”, Padova, 1984, 38 ss. affinità politico-programmatiche47. Questo parallelo confermerebbe l’ipotesi che la forma contrattuale sia volta ad assicurare un reciproco impegno in caso di significativa distanza politica fra le parti contraenti e che questo impegno non venga assunto tanto in termini “giuridici”, quanto in termini politici48. Ciò che imprime una significativa differenza fra il Contratto di governo “all’italiana” e il Koalitionsvertrag tedesco è, invece, il contesto istituzionale e politico entro il quale si collocano l’uno e l’altra. Non può, infatti, non tenersi conto del ruolo di fondamentale stabilizzazione e razionalizzazione svolto nell’ordinamento tedesco dalla sfiducia costruttiva49, che pone un significativo argine alle possibilità di crisi di governo determinate dai conflitti politici fra le forze in coalizione e che intensifica, quindi, la necessità di un’effettiva reciproca collaborazione fra di loro. Ma sono anche la storia e la cultura politica a differire notevolmente e ad incidere sull’effettiva vincolatività del contratto di coalizione poiché, mentre in Germania il mancato rispetto dell’accordo porterebbe all’isolamento del soggetto o del partito che se ne è reso responsabile, per via della sua inaffidabilità, nella nostra esperienza istituzionale non si registrano sanzioni di tipo politico a rinforzare la vincolatività del patto di governo50. Com’è stato efficacemente sintetizzato, «in Germania l’accordo è un metodo, è il fine della dialettica politica, in Italia è un mezzo per costringere quella stessa dialettica nelle strette maglie del testo scritto»; «in Germania il termine “contratto” non è stato scelto dalle parti, bensì è stato attribuito successivamente agli accordi a causa della forte vincolatività politica che presentavano. In Italia invece si è voluto utilizzare tale termine per attribuire, arbitrariamente, vincolatività ad un patto politico che (…) non può averne»51.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.