SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. Il D.P.R. n° 8 del 19 gennaio 2015 è un regolamento recante modifiche al D.P.R. 162 del 30 aprile 1999 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio. L’introduzione dell’art. 17 bis sancisce le modalità per la concessione dell’accordo preventivo ai fini dell’installazione di ascensori per i quali non è possibile realizzare i volumi di rifugio previsti al punto 2.2 dell’Allegato I (RES) al D.P.R. n°162/99. L’accordo preventivo, di cui al punto 2.2 dell’allegato I al D.P.R. n°162/99, è realizzato: • in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico corredata da specifica certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato, in merito alle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento. La comunicazione deve essere inviata dal proprietario al MiSE tramite posta elettronica certificata • in edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico, mediante concessione rilasciata direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico entro 120 giorni (decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010, n° 272) dall’istanza di richiesta di accordo preventivo presentata dal proprietario. Anche in questo caso è necessario allegare all’istanza la certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato, oltre alla documentazione attestante gli impedimenti oggettivi che motivano la richiesta dell’installazione dell’impianto e alla relazione tecnica da parte dell’installatore su come verrà realizzato l’impianto. Il presente Regolamento, conformemente ai disposti legislativi, descrive come C.S.D.M., in qualità di organismo accreditato e notificato ai sensi dell’art. 9 al D.P.R. n°162/99, opera nell’ambito dell’attività di rilascio della certificazione necessaria al proprietario di uno stabile per ottenere l’accordo preventivo per l’installazione degli impianti sopra descritti. Gli elevatori a cui si fa riferimento nel regolamento, sono quelli identificati nell’Articolo 2 del DPR 162/99 e s.m.i. Il Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra CSDM ed il cliente.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. Il campo di applicazione dei presenti disciplinari comprende le fasi agronomiche che vanno dalla coltivazione fino alla raccolta delle colture che si intendono assoggettare al metodo di produzione integrata; integrando i Principi e criteri generali relativi alla difesa e al controllo delle infestanti.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. 3 1. TERMINI E DEFINIZIONI 4
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. Il presente documento ha lo scopo di regolamentare, come da contratto, l’iter di certificazione per l’ottenimento dell’Accordo Preventivo per l’installazione degli impianti ascensori per i quali non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o i volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina. Il D.P.R. n°8 del 19.01.2015 art. 1 comma 1 lettera d, introduce l’art. 17 bis che sancisce le modalità per la concessione dell’accordo preventivo ai fini dell’installazione di ascensori per i quali non è possibile realizzare volumi di rifugio previsti al punto 2.2 dell’Allegato I (RES) della Direttiva 2014/33/UE Lo scopo di tale procedura è quello di assicurare da parte della SIC, con un adeguato livello di confidenza, che un prodotto sia conforme alla normativa vigente attraverso valutazioni di conformità basate su sistemi di certificazione che implichino ispezioni e/o prove. Essendo l’Accordo Preventivo per tanto l’ascensore non può essere installato prima della formale concessione dell’accordo, anche in questo caso bisogna disciplinare due casi:
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. 1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Servizio e ne regola i rapporti con gli Abbonati, gli Utenti e i terzi.
2. Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell’acqua.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. Il presente regolamento definisce le condizioni e le procedure per la certificazione di prodotto ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e i rapporti con le organizzazioni che intendono ottenere tale certificazione. Con il termine “certificazione di prodotto” si intende una valutazione eseguita da una terza parte e neutrale che attesti che i prodotti oggetto dell’attività soddisfano alcuni specifici requisiti, generalmente contenuti in standard internazionali o in altri strumenti normativi. L’imparzialità che caratterizza le valutazioni, e natura dei processi operativi che le compongono, sono i presupposti affinché i risultati delle valutazioni siano affidabili. Proprio per assicurare ai consumatori, ai produttori e a tutte le altre parti interessate che le valutazioni sono affidabili (e che quindi i prodotti certificati sono adeguati, ad esempio, sotto il profilo della sicurezza, della sostenibilità, delle performance, e che sono stati prodotti secondo modalità che non minano principi quali la concorrenza leale), l’ente incaricato di eseguirle deve svolgere le proprie attività in accordo alla già citata norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000. Il presente regolamento definisce le condizioni, le procedure e tutti gli altri elementi necessari affinché le certificazioni di prodotto eseguite da Certiprodop S.r.l. avvengano in conformità alla norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000. Il regolamento presente si applica a tutte le attività di certificazione di prodotto in ambito volontario. Possono essere oggetto di certificazione i prodotti/processi/servizi, per i quali Certiprodop S.r.l. abbia predisposto uno schema di certificazione, attraverso l’approvazione di specifici “Regolamenti particolari” che dettaglino le condizioni e le modalità applicate per valutarne la conformità. Per quanto concerne gli schemi di prodotto della norma UNI EN ISO 22005, si rimanda anche al singolo regolamento specifico, appositamente predisposto da Certiprodop S.r.l., parte integrante del presente Regolamento Generale.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. Il presente regolamento descrive le condizioni contrattuali che nascono nel momento in cui il Cliente richiede ad MCJ s.r.l., di seguito indicata MCJ, di effettuare le verifiche periodiche biennali e/o straordinarie di cui all'articolo 13 e all’articolo 14 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, emendato dal D.P.R. 05/10/2010, n. 214 e s.m.i. sugli impianti elevatori da lui indicati nel relativo modulo di incarico di verifica. Il presente documento recepisce quanto richiesto dall’Ente di accreditamento unico nazionale, ACCREDIA, sul suo regolamento RG-01. Le verifiche periodiche e/o straordinarie degli elevatori hanno lo scopo di accertare che non ci siano variazioni rispetto alle condizioni che hanno permesso il collaudo, che i componenti dai quali dipende la funzionalità/sicurezza dell'impianto siano efficienti, che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente e che siano state eliminate le cause dei rilievi effettuati in precedenti ispezioni. Le verifiche sono eseguite da un ingegnere iscritto al relativo albo e con comprovata esperienza specifica nel settore. Sul sito di MCJ, xxxx://xxx.xxx.xx, nella sezione ASCENSORI, è presente l’ultima revisione del presente regolamento, consultabile e scaricabile.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. La presente sezione è parte integrante del Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili (RFI DTC SI SP IFS 001). La presente sezione del capitolato ha per scopo la definizione delle modalità operative per l’esecuzione e per il controllo delle lavorazioni relative alla realizzazione delle pavimentazioni stradali e del sub-ballast ferroviario. In particolare sono fornite le prescrizioni per l’esecuzione dei lavori relativi a: • pavimentazioni per interporti; • pavimentazioni stradali; • pavimentazione di opere stradali accessorie; • sub-ballast ferroviario. Si precisa che, nel rispetto dei principi generali xx xxxxxx ambientale, la gestione dei materiali di risulta e dei materiali da utilizzare per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente Capitolato potrà essere assoggettata ai disposti normativi per la gestione degli stessi in qualità di rifiuti o in esclusione dal regime dei rifiuti, per i quali si rimanda ai documenti specialistici di riferimento (progetto e documenti contrattuali) nonché a quanto disciplinato dalla normativa ambientale vigente (D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.P.R. 13 giugno 2017, n.120 X.X. 161/2012, L. 98/2013, X.X. 05/02/98 e s.m.i., X.X. 27/09/2010 aggiornato con il X.X. 24/06/2015, etc.).
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. Il presente Regolamento stabilisce i principi, i criteri e le procedure generali per la concessione e il mantenimento della certificazione, da parte del CICPND del Sistema di Gestione per la Qualità di Organizzazioni o di loro unità interne. Il Regolamento si applica alle organizzazioni o a loro unità interne che terzi forniscono servizi e attività di istruzione secondo i settori IAF 34 e 35.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. Il presente Regolamento stabilisce i principi, i criteri e le procedure per la gestione delle attività relative alla certificazione ed al successivo mantenimento della stessa ai livelli 1, 2 e 3 per Personale addetto ai Controlli Non Distruttivi sulle Funi Metalliche impiegate per il sollevamento, il trasporto di persone e di cose e per tensostrutture, proponendo una struttura di schema comparabile alla ISO9712. I metodi di controllo non distruttivo previsti sono i seguenti: - Esame Visivo VI - Magneto-Induttivo MRT