SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Clausole campione

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. Il D.P.R. n° 8 del 19 gennaio 2015 è un regolamento recante modifiche al D.P.R. 162 del 30 aprile 1999 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio. L’introduzione dell’art. 17 bis sancisce le modalità per la concessione dell’accordo preventivo ai fini dell’installazione di ascensori per i quali non è possibile realizzare i volumi di rifugio previsti al punto 2.2 dell’Allegato I (RES) al D.P.R. n°162/99. L’accordo preventivo, di cui al punto 2.2 dell’allegato I al D.P.R. n°162/99, è realizzato: • in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico corredata da specifica certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato, in merito alle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento. La comunicazione deve essere inviata dal proprietario al M.S.E. tramite posta elettronica certificata • in edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico, mediante concessione rilasciata direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico entro 120 giorni (decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010, n° 272) dall’istanza di richiesta di accordo preventivo presentata dal proprietario. Anche in questo caso è necessario allegare all’istanza la certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato, oltre alla documentazione attestante gli impedimenti oggettivi che motivano la richiesta dell’installazione dell’impianto e alla relazione tecnica da parte dell’installatore su come verrà realizzato l’impianto. Il presente Regolamento, conformemente ai disposti legislativi, descrive come C.S.D.M., in qualità di organismo accreditato e notificato ai sensi dell’art. 9 al D.P.R. n°162/99, opera nell’ambito dell’attività di rilascio della certificazione necessaria al proprietario di uno stabile per ottenere l’accordo preventivo per l’installazione degli impianti sopra descritti. Gli elevatori a cui si fa riferimento nel regolamento, sono quelli identificati nell’Articolo 2 del DPR 162/99 e s.m.i. Il Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra CSDM ed il cliente.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. Il campo di applicazione dei presenti disciplinari comprende le fasi agronomiche che vanno dalla coltivazione fino alla raccolta delle colture che si intendono assoggettare al metodo di produzione integrata; integrando i Principi e criteri generali relativi alla difesa e al controllo delle infestanti.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. Il presente documento ha lo scopo di regolamentare, come da contratto, l’iter di certificazione per l’ottenimento dell’Accordo Preventivo per l’installazione degli impianti ascensori per i quali non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o i volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina. Il D.P.R. n°8 del 19.01.2015 art. 1 comma 1 lettera d, introduce l’art. 17 bis che sancisce le modalità per la concessione dell’accordo preventivo ai fini dell’installazione di ascensori per i quali non è possibile realizzare volumi di rifugio previsti al punto 2.2 dell’Allegato I (RES) della Direttiva 2014/33/UE Lo scopo di tale procedura è quello di assicurare da parte della SIC, con un adeguato livello di confidenza, che un prodotto sia conforme alla normativa vigente attraverso valutazioni di conformità basate su sistemi di certificazione che implichino ispezioni e/o prove. Essendo l’Accordo Preventivo per tanto l’ascensore non può essere installato prima della formale concessione dell’accordo, anche in questo caso bisogna disciplinare due casi:
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. 3 1. TERMINI E DEFINIZIONI 4
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. La Certificazione di Accordo Preventivo deve attestare, per gli impianti in edifici esistenti, l’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2. dell'allegato I al D.P.R. n.162/1999 e successive modificazioni, nonché, in ogni caso, l'idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento. Come stabilito dal D.P.R. 162/99 e s.m.i., allegato I, punto 2.2., il proprietario dello stabile e dell’impianto o il suo legale rappresentante devono chiedere e ottenere una deroga alle condizioni di installazione, qualora non sia possibile realizzare gli spazi liberi o i volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina. Il presente regolamento descrive le condizioni contrattuali che nascono nel momento in cui il Cliente richiede ad MCJ s.r.l. di effettuare la certificazione relativa all'accordo preventivo per installazione di ascensori in deroga. Il presente documento recepisce quanto richiesto dall’Ente di accreditamento ACCREDIA sul suo regolamento RG-01. Le Certificazioni di Accordo Preventivo sono affidate ad ingegnere iscritto al relativo albo e con comprovata esperienza specifica nel settore elevatori. Sul sito di MCJ xxxx://xxx.xxx.xx, nella sezione ASCENSORI, è presente in qualsiasi momento l’ultima revisione del presente regolamento, consultabile e scaricabile.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. Il presente Regolamento stabilisce i principi, i criteri e le procedure per la gestione delle attività relative alla certificazione ed al successivo mantenimento della stessa ai livelli 1, 2 e 3 per Personale addetto ai Controlli Non Distruttivi sulle Funi Metalliche impiegate per il sollevamento, il trasporto di persone e di cose e per tensostrutture, proponendo una struttura di schema comparabile alla ISO9712. I metodi di controllo non distruttivo previsti sono i seguenti: - Esame Visivo VI - Magneto-Induttivo MRT
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. Si chiede di indicare: • la finalità del documento; • il campo di applicazione (comprese le limitazioni, cioè i casi in cui questo piano non verrà applicato); • l'organizzazione del documento e gli eventuali allegati.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. Il presente documento ha lo scopo di stabilire le regole e le condizioni che disciplinano l’utilizzo del certificato di conformità e del logo ACCREDIA da parte dei clienti certificati dall’Organismo di Controllo della CCIAA di Trento. Il Cliente, al momento della sottoscrizione del modulo “Accordo di certificazione” (M-PCA-8) accetta tutte le disposizioni previste nel presente documento, apponendo la propria firma e il timbro nei campi appositi.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. Il presente regolamento elaborato da EUROCERT stabilisce le condizioni e le procedure per la concessione, la sorveglianza, la rinuncia, e la revoca de: • la Certificazione di Prodotto ai sensi della direttiva 2014/33/UE; • Il Certificato ai sensi del DM del 19 marzo 2015 per l’accordo preventivo per l’installazione di ascensori in deroga (spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina ridotti), di cui all’art. 17 bis del DPR 162/99, come modificato dal DPR 8/2015. Con la sottoscrizione del documento presente, si generano i seguenti impegni:
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. Il presente Regolamento stabilisce i principi, i criteri e le procedure generali per la concessione e il mantenimento della certificazione, da parte del CICPND del Sistema di Gestione per la Qualità di Organizzazioni o di loro unità interne. Il Regolamento si applica alle organizzazioni o a loro unità interne che terzi forniscono servizi e attività di istruzione secondo i settori IAF 34 e 35.