Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico. 1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall’art. 19; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.
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Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico. 1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni165/01, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNLcontratto, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall’art. 19dall’art.20; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.
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Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico. 1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni165/01, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNLcontratto, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall’art. 1949; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.
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