Common use of Disciplina a livello territoriale dei permessi sindacali Clause in Contracts

Disciplina a livello territoriale dei permessi sindacali. 1. Le amministrazioni comunali che, al termine di ogni anno, accertino la mancata utilizzazione, in tutto o in parte, della quota dei permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art 3 del contratto collettivo quadro del 9.8.2000 (esclusa, quindi, la quota di spettanza della RSU), quantificano il valore economico della relativa temporizzazione, rapportata a ore, e assegnano le corrispondenti risorse finanziarie all’ANCI regionale competente per territorio entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento; la base di calcolo corrisponde alla nozione di retribuzione di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 52 del CCNL del 14.9.2000. 2. Il monte ore dei permessi disponibili ai sensi del comma 1, viene utilizzato dai dipendenti dei Comuni che siano dirigenti delle organizzazioni sindacali territoriali rappresentative nel comparto delle Regioni e delle Autonomie locali nei limiti delle quote spettanti a ciascuna di esse nel rispetto del criterio di proporzionalità del livello di rappresentatività in ambito regionale. 3. All'accertamento del livello di rappresentatività provvede l’ANCI regionale nel rispetto degli stessi criteri definiti dall’art.43 del D.Lgs. n.165 del 2001 per il livello nazionale, acquisendo le relative informazioni dai Comuni interessati. 4. Le organizzazioni sindacali di comparto comunicano all’ANCI regionale i nominativi dei dirigenti che fruiscono dei permessi di cui al comma 2, la relativa durata e il Comune di appartenenza degli stessi dirigenti. 5. L’ANCI regionale trasferisce a ciascuno degli enti interessati l'importo corrispondente alla quota dei permessi fruiti dai rispettivi dipendenti in qualità di dirigenti sindacali, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 1. 6. I permessi previsti dal presente articolo non possono essere cumulati per la fruizione di distacchi sindacali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disciplina a livello territoriale dei permessi sindacali. 1. Le amministrazioni comunali che, al termine di ogni anno, accertino la mancata utilizzazioneutilizza- zione, in tutto o in parte, della quota dei permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art dell'art. 3 del contratto collettivo quadro del 9.8.2000 (esclusa, quindi, la quota di spettanza spet- tanza della RSU), quantificano il valore economico della relativa temporizzazione, rapportata a ore, e assegnano le corrispondenti risorse finanziarie all’ANCI all'ANCI regionale competente per territorio territo- rio entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento; la base di calcolo corrisponde cor- risponde alla nozione di retribuzione di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 52 del CCNL del 14.9.2000. 2. Il monte ore dei permessi disponibili ai sensi del comma 1, viene utilizzato dai dipendenti dei Comuni che siano dirigenti delle organizzazioni sindacali territoriali rappresentative nel comparto delle Regioni e delle Autonomie locali nei limiti delle quote spettanti a ciascuna di esse es- se nel rispetto del criterio di proporzionalità del livello di rappresentatività in ambito àmbito regionale. 3. All'accertamento del livello di rappresentatività provvede l’ANCI l'ANCI regionale nel rispetto degli de- gli stessi criteri definiti dall’art.43 dall'art. 43 del D.Lgs. n.165 n. 165 del 2001 per il livello nazionale, acquisendo acquisen- do le relative informazioni dai Comuni interessati. 4. Le organizzazioni sindacali di comparto comunicano all’ANCI all'ANCI regionale i nominativi dei dirigenti di- rigenti che fruiscono dei permessi di cui al comma 2, la relativa durata e il Comune di appartenenza apparte- nenza degli stessi dirigenti. 5. L’ANCI L'ANCI regionale trasferisce a ciascuno degli enti interessati l'importo corrispondente alla quota dei permessi fruiti dai rispettivi dipendenti in qualità di dirigenti sindacali, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 1. 6. I permessi previsti dal presente articolo Art. non possono essere cumulati per la fruizione di distacchi di- stacchi sindacali.

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