PARTE ECONOMICA. Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dal 1º luglio 2011, dal 1° gennaio 2012 e dal 1° settembre 2012 così come da tabelle allegate. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 247 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 124 euro con la retribuzione di settembre 2011 e la seconda pari ad euro 123 con la retribuzione di aprile 2012. Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2011. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, a decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento.
PARTE ECONOMICA. Dobbiamo innanzitutto rimarcare come negli ultimi 10 anni, il sistema assicurativo sia stato particolarmente resiliente, conseguendo utili in ogni esercizio ed arrivando a raggiungere nel periodo 2017-2020 un utile complessivo del 21% superiore al 2013-2016, periodo di riferimento dell’ultimo CCNL. Oltretutto il 2019 è stato l’anno dove gli utili hanno raggiunto un risultato record pari a 8,6 miliardi, risultato eccezionale confermato nel 2020(8,5 miliardi) nonostante il tragico evento pandemico e le previsioni per il 2021 sono ancora positive. La reazione del settore ai momenti di crisi degli ultimi anni ed al COVID-19 in particolare, ha confermato la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, che hanno risposto con grande senso di responsabilità alle nuove modalità di lavoro in remoto, talvolta mettendo anche a disposizione dotazioni informatiche personali e organizzandosi in modo da non far venir meno la continuità aziendale, pur dovendo lavorare in modalità mai sperimentate prima per la stragrande maggioranza della filiera assicurativa: in fase ante lockdown (ad inizio marzo 2020) circa il 20% della forza lavoro era in smart working, mentre al 31 marzo 2020 si era già superata la quota del 90% di lavoratori in modalità agile. Nel 2020 l’utile del settore danni è stato pari a 3,8 miliardi (2,7 miliardi nel 2019), mentre quello relativo al settore vita è stato pari a 4,8 miliardi (6,0 miliardi nel 2019), quindi complessivamente si sono raggiunti 8,6 miliardi di utile. A fine 2020 sono aumentati gli investimenti che hanno superato per la prima volta i mille miliardi (1.011 miliardi, pari al 60% del PIL nazionale). In particolare, i titoli di Stato (italiani ed esteri) hanno sfiorato i 436 miliardi e rimangono la forma di investimento prevalente per il settore (quasi il 53%). Ancor più nel dettaglio, gli investimenti in titoli di Stato italiano sono stati circa 335 miliardi, pari a circa il 15% dei titoli pubblici italiani in circolazione. Sempre al 31/12/20 il Solvency ratio è stato pari a 2,42 superiore al livello minimo ad in ulteriore aumento rispetto al 2019 (2,33). I risultati eccezionali di bilancio citati del periodo 2019-2021 sono andati però a remunerare quasi esclusivamente il capitale. Nello stesso periodo i salari sono rimasti sostanzialmente fermi, incidendo, peraltro, negativamente sulla domanda interna. Si rende pertanto necessaria, anche nel nostro settore, una redistribuzione della maggiore produttività registrata in favore del m...
PARTE ECONOMICA. Le risorse disponibili per il triennio 2016/2018 non hanno permesso di realizzare compiutamente la fun- zione del CCNL sia in direzione dell’adeguamento delle retribuzioni al costo della vita sia in direzione della concreta valorizzazione delle professionalità e del rilancio della produttività. Per questo, ferma restando la necessità di superare preliminarmente e per via legislativa il tetto di spesa imposto al finanziamento e all’utilizzo dei fondi di contrattazione integrativa e decentrata, il prossimo CCNL 2019/2021 dovrà avere i seguenti obiettivi: Consolidamento e conglobamento nella retribuzione tabellare dell’elemento perequativo definito dall’art. 78 del CCNL 2016/2018; Conglobamento nella retribuzione tabellare dell’Indennità di Vacanza Contrattuale; Adeguato incremento della retribuzione tabellare, al netto dei conglobamenti precedenti, di un valore economico non inferiore a quello attribuito nel 2018; Finanziamento del nuovo sistema di classificazione, in misura utile alla complessiva riclassificazione del personale; Risorse dirette all’adeguamento della revisione del sistema indennitario;
PARTE ECONOMICA. Permane l’urgenza di riconsiderare l’impianto retributivo dei docenti per adeguarlo agli standard dei paesi europei. Per tali motivi lo Snals-Xxxxxxx ritiene indispensabile che il governo impegni apposite e congrue risorse per la valorizzazione della funzione e della professionalità docente e che nel contempo destini la maggior parte di dette risorse all’implementazione del tabellare. Sul piano retributivo risultano pertanto obiettivi irrinunciabili: - la progressiva armonizzazione degli stipendi a quelli percepiti in misura media dai lavoratori degli altri paesi europei sviluppati; - la contrattazione nazionale di tutte le voci retributive del personale; - l’uniformità del trattamento economico e giuridico del personale a tempo indeterminato a quello a tempo determinato ed analogo diritto alla ricostruzione di carriera; - l’incremento degli aumenti dei primi gradoni; - la progressiva destinazione alla retribuzione tabellare di tutte le risorse destinate ai compensi accessori. Non si può tacere il sacrificio del personale della Scuola, dopo la sottoscrizione del CCNL 4 agosto 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale da 3 a 8 anni di anzianità per garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA per gli anni 2011-2013. S’impone pertanto la necessità di ripristinare la fascia 0-2 anni e 3-8 anni, così come s’impone l’esigenza di riconoscere ai dipendenti in servizio ed a quelli collocati in quiescenza nel 2013 lo scatto stipendiale maturato in quell’anno, e congelato dal Governo e ignorato dal CCNL/2018.
PARTE ECONOMICA. A decorrere dal 1° giugno 2006 sono applicate le nuove tabelle “Rimborso auto” aggiornate per l’anno corrente, con revisione dell’”indennità di pendolarismo” e dei “plafond viaggi di rientro”, sulla base dei parametri ordinariamente utilizzati. Entro il primo semestre di ogni anno l’Azienda presenta dette tabelle riformulate secondo le modalità di rivalutazione abitualmente applicate, sulla base dei dati ACI. A decorrere dal 2006 l’importo della provvidenza annua di cui all’art. 93 del Contratto Integrativo Aziendale è innalzato a 2.300 €. In sede di redazione del testo coordinato del contratto integrativo aziendale saranno individuate le modifiche da apportare alla Dichiarazione dell’Azienda in calce all’art. 36, per consentire l’opzione relativamente all’intero importo del buono pasto.
PARTE ECONOMICA. In linea generale è stato evidenziato come negli ultimi 10 - 15 anni il sistema economico ha registrato un incremento della produttività di oltre 9 punti, che sono andati però a remunerare quasi esclusivamente il capitale. Nello stesso periodo i salari sono rimasti sostanzialmente fermi, incidendo negativamente sulla domanda interna. Si rende pertanto necessaria, anche nel nostro settore, una redistribuzione della maggiore produttività registrata in favore del mondo del lavoro, invertendo la tendenza analizzata in questi ultimi anni. Tenuto anche conto della riduzione degli addetti in termini assoluti, va riconosciuto il maggior contributo alla produttività di settore e al risanamento offerto dalle lavoratrici e dai lavoratori. La richiesta economica complessiva per la figura media (A3L4 - 7 scatti) è di 200 euro lordi mensili, che tiene conto delle dinamiche inflattive del triennio 2019-2021, della maggiore produttività e del riconoscimento dell’impegno profuso in termini operativi e professionali da lavoratrici e lavoratori.
PARTE ECONOMICA. 1. Per il biennio 2004/2005 si applicano le seguenti percentuali di incremento retributivo:
2. Tali incrementi si applicano sulle voci stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, assegni ad personam derivanti dalla ristrutturazione tabellare ed “ex premio di rendimento” per la quota che in origine era variabile.
3. Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2004, la prima tranche di tali incrementi viene riconosciuta sotto forma di “importo una tantum”. Tale importo:
4. Per quanto concerne il personale cessato dal servizio tra il 1° gennaio 2004 e la data di stipulazione del presente accordo, gli effetti economici relativi a detto periodo si applicano al personale medesimo, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovute a licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo, a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ad esodi incentivati, ovvero ad accesso al Fondo di solidarietà ex d.m. 28 aprile 2000, n. 158.
PARTE ECONOMICA. Per quanto riguarda la parte economica, in primo luogo vengono incrementati i minimi tabellari per i lavoratori del settore. Con riferimento agli operai e agli impiegati al secondo livello del sistema di inquadramento, l’aumento salariale corrisponde a 100€ lordi, da erogarsi su due tranches da 50 euro ciascuna, che decorrono rispettivamente dal 1° dicembre 2021 e dal 1° marzo 2023. Il rinnovo segnala inoltre l’investimento delle parti in materia di previdenza complementare, nell’ottica di favorire le adesioni a Previdenza Cooperativa, che a partire dal 1° luglio 2018 è diventato il fondo negoziale di riferimento, in seguito alla fusione di Filcoop con altri fondi. A partire dal 1° gennaio 2022, la contribuzione a carico del datore di lavoro, precedentemente fissata all’1,2% della retribuzione utile al calcolo del TFR, viene aumentata di un ulteriore 0,3%, fino ad arrivare ad un valore complessivo dell’1,5% calcolato sullo stesso importo.
PARTE ECONOMICA. Tipo di contratto:
PARTE ECONOMICA. L’adesione al progetto da parte del pediatra è obbligatoria. I pediatri percepiranno le indennità che saranno attinte dai fondi finalizzati del “Progetto Regionale per la prevenzione del soprappeso e dell’obesità infantile” predisposto dal Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie (delibera G.R. n. 314 del 02.05.06) .