PARTE ECONOMICA Clausole campione

PARTE ECONOMICA. Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dal 1º luglio 2011, dal 1° gennaio 2012 e dal 1° settembre 2012 così come da tabelle allegate. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 247 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 124 euro con la retribuzione di settembre 2011 e la seconda pari ad euro 123 con la retribuzione di aprile 2012. Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2011. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, a decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento.
PARTE ECONOMICA. Permane l’urgenza di riconsiderare l’impianto retributivo dei docenti per adeguarlo agli standard dei paesi europei. Per tali motivi lo Snals-Xxxxxxx ritiene indispensabile che il governo impegni apposite e congrue risorse per la valorizzazione della funzione e della professionalità docente e che nel contempo destini la maggior parte di dette risorse all’implementazione del tabellare. Sul piano retributivo risultano pertanto obiettivi irrinunciabili: - la progressiva armonizzazione degli stipendi a quelli percepiti in misura media dai lavoratori degli altri paesi europei sviluppati; - la contrattazione nazionale di tutte le voci retributive del personale; - l’uniformità del trattamento economico e giuridico del personale a tempo indeterminato a quello a tempo determinato ed analogo diritto alla ricostruzione di carriera; - l’incremento degli aumenti dei primi gradoni; - la progressiva destinazione alla retribuzione tabellare di tutte le risorse destinate ai compensi accessori. Non si può tacere il sacrificio del personale della Scuola, dopo la sottoscrizione del CCNL 4 agosto 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale da 3 a 8 anni di anzianità per garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA per gli anni 2011-2013. S’impone pertanto la necessità di ripristinare la fascia 0-2 anni e 3-8 anni, così come s’impone l’esigenza di riconoscere ai dipendenti in servizio ed a quelli collocati in quiescenza nel 2013 lo scatto stipendiale maturato in quell’anno, e congelato dal Governo e ignorato dal CCNL/2018.
PARTE ECONOMICA. A decorrere dal 1° giugno 2006 sono applicate le nuove tabelle “Rimborso auto” aggiornate per l’anno corrente, con revisione dell’”indennità di pendolarismo” e dei “plafond viaggi di rientro”, sulla base dei parametri ordinariamente utilizzati. Entro il primo semestre di ogni anno l’Azienda presenta dette tabelle riformulate secondo le modalità di rivalutazione abitualmente applicate, sulla base dei dati ACI. A decorrere dal 2006 l’importo della provvidenza annua di cui all’art. 93 del Contratto Integrativo Aziendale è innalzato a 2.300 €. In sede di redazione del testo coordinato del contratto integrativo aziendale saranno individuate le modifiche da apportare alla Dichiarazione dell’Azienda in calce all’art. 36, per consentire l’opzione relativamente all’intero importo del buono pasto.
PARTE ECONOMICA. In linea generale è stato evidenziato come negli ultimi 10 - 15 anni il sistema economico ha registrato un incremento della produttività di oltre 9 punti, che sono andati però a remunerare quasi esclusivamente il capitale. Nello stesso periodo i salari sono rimasti sostanzialmente fermi, incidendo negativamente sulla domanda interna. Si rende pertanto necessaria, anche nel nostro settore, una redistribuzione della maggiore produttività registrata in favore del mondo del lavoro, invertendo la tendenza analizzata in questi ultimi anni. Tenuto anche conto della riduzione degli addetti in termini assoluti, va riconosciuto il maggior contributo alla produttività di settore e al risanamento offerto dalle lavoratrici e dai lavoratori. La richiesta economica complessiva per la figura media (A3L4 - 7 scatti) è di 200 euro lordi mensili, che tiene conto delle dinamiche inflattive del triennio 2019-2021, della maggiore produttività e del riconoscimento dell’impegno profuso in termini operativi e professionali da lavoratrici e lavoratori.
PARTE ECONOMICA. È stato rinnovato in questo momento difficile grazie prima di tutto alla tenuta unitaria dei sindacati al tavolo contrattuale. - E' stato ottenuto un aumento salariale soddisfacente, di € 130 al parametro 136 valore “contrattuale” € 3.393  L’aumento di 130 euro al parametro 136 livello "C" è così distribuito:  Welfare contrattuale di settore Abbiamo ottenuto un aumento del contributo per la previdenza complementare. L’aumento “a regime” del contributo a carico del datore di lavoro per gli iscritti a Fondo Arco è dello 0,30%, che passa, nei tre anni di vigenza contrattuale, dall'attuale quota dell’1,30% a 1,60% così distribuiti:  0,10% 1° aprile 2013  0,10% 1° aprile 2014  0,10% 1° aprile 2015 Partirà la Sanità integrativa per il settore: dal 1 ottobre 2013 le aziende verseranno un contributo obbligatorio totalmente a carico della impresa, di 5€, per tutti i dipendenti in forza. Dal 1° gennaio 2015 incrementato a 8€. Entro il 30 settembre 2013 sarà individuato il Fondo che fornirà le prestazioni sanitarie integrative.
PARTE ECONOMICA. L'accordo prevede un incremento retributivo a regime di 58 euro mensili lorde, parametrato al 4° livello, con le seguenti decorrenze: · 10 euro a luglio 2021 · 14 euro ad agosto 2022 · 16 euro a settembre 2023 · 18 euro a ottobre 2024 Gli importi economici da riconoscere per tutti i livelli sono pari ad euro: Livelli decorrenza 1/7/2021 decorrenza 1/8/2022 decorrenza 1/9/2023 decorrenza 1/10/2024 totale 1 € 15,40 € 21,56 € 24,64 € 27,72 € 89,31 2 € 12,92 € 18,09 € 20,67 € 23,26 € 74,94 3 € 11,15 € 15,61 € 17,84 € 20,07 € 64,67 4s € 10,62 € 14,87 € 16,99 € 19,12 € 61,59 5 € 8,85 € 12,39 € 14,16 € 15,93 € 51,33 E’ stato concordato, a far data dal 1° aprile 2021, un aumento del contributo Fon.Te dall’1,05% all’1,55% della retribuzione utile al computo del TFR a carico datore di lavoro, anche al fine di promuovere una maggiore adesione alla previdenza complementare. Per attenuare i vincoli introdotti con il Decreto Dignità, l’accordo prevede l’estensione a 36 mesi della durata massima dei contratti a tempo determinato, attualmente pari a 24 per legge, fermo restando l'obbligo di apporre una delle causali previste dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, dopo il dodicesimo mese. Sempre al fine di rendere maggiormente flessibile l'istituto del contratto a termine, le Parti hanno introdotto la possibilità di sottoscrivere contratti a tempo determinato “stagionali” per far fronte ai picchi di attività dovuti all'aumento dei tassi di mortalità in determinati periodi dell’anno (da novembre a febbraio e da giugno ad agosto) e ad emergenze pandemiche dichiarate dalle Autorità sanitarie competenti. L’utilizzo della predetta tipologia di rapporti a termine consente di gestire le intensificazioni di attività che possono verificarsi in determinati periodi dell’anno o per particolari situazioni superando i principali limiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2015, ossia: · gli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo c.d. “stop e go” (art. 21, co. 2) ; · le limitazioni quantitative (art. 23, co. 2, lett. c)); · la durata del rapporto (art. 19, co. 2); · la necessità di specificare una causale in caso di rinnovo o di superamento dei 12 mesi di durata del rapporto (art. 19, co. 1).
PARTE ECONOMICA. B.1 Tipo di contratto:
PARTE ECONOMICA. 1. Per il biennio 2004/2005 si applicano le seguenti percentuali di incremento retributivo:
PARTE ECONOMICA. L’adesione al progetto da parte del pediatra è obbligatoria. I pediatri percepiranno le indennità che saranno attinte dai fondi finalizzati del “Progetto Regionale per la prevenzione del soprappeso e dell’obesità infantile” predisposto dal Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie (delibera G.R. n. 314 del 02.05.06) .