Disciplina attuativa dell’art.16 del CCNL dell’1.4.1999. 1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, gli enti possono avvalersi della facoltà di integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e secondo la disciplina del presente articolo, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Personale Del Comparto Delle Regioni E Delle Autonomie Locali, Contratto Collettivo Nazionale Del Personale Del Comparto Delle Regioni E Delle Autonomie Locali Per Il Biennio Economico 1.1.2000/31.12.2001, Contratto Collettivo Nazionale Del Personale Del Comparto Delle Regioni E Delle Autonomie Locali Per Il Biennio Economico 1.1.2000/31.12.2001