Disciplina delle dichiarazioni sostitutive Clausole campione

Disciplina delle dichiarazioni sostitutive. Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (ex articolo 46 d.P.R. 445/2000) previste nei punti precedenti non è richiesta alcuna forma di autentica della firma o modalità equivalente. Le dichiarazioni invece sostitutive di atto di notorietà (ex articolo 47 d.P.R. 445/2000) previste ai paragrafi precedenti dovranno invece essere presentate o con sottoscrizione autenticata nei modi di legge o altrimenti unitamente a copia fotostatica semplice di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. Ferma la possibilità di procedere ai controlli di cui agli artt. 71 e segg. del d.P.R. 445/2000 con riferimento alle dichiarazioni rese da tutti i partecipanti alla gara, l’Amministrazione si riserva in particolare ogni e qualsiasi verifica (o richiesta di dimostrazione specifica, da avvenire entro termine perentorio) con riferimento alle dichiarazioni rese dal soggetto aggiudicatario della gara. Possono ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, con le stesse modalità stabilite per i cittadini italiani, anche tutti i cittadini di Paesi membri dell’U.E., nonché - limitatamente agli stati, alle qualità personali, e ai fatti attestabili da parte di soggetti pubblici e privati italiani - anche i cittadini di Paesi non appartenenti all’UE, residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con il d.P.R. 233/1989. Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all’U.E. possono ricorrere alle dichiarazioni sostitutive con le modalità ed i limiti stabiliti in eventuali accordi internazionali bilaterali o multilaterali, di cui occorrerà dar conto nel testo della dichiarazione. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore iscritto ad albo ufficiale.
Disciplina delle dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (ex art. 46 Dpr 445/2000) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ex art. 47 Dpr 445/2000), previste nei successivi paragrafi, dovranno essere presentate nei modi di legge. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana o da un traduttore iscritto ad albo ufficiale. In quest’ultimo caso si richiede che l’impresa fornisca il documento ufficiale che qualifichi la persona quale traduttore autorizzato da parte delle istituzioni consolari o diplomatiche italiane nel paese in cui sono stati redatti i documenti.

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  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 400 000 EUR. IVA esclusa.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

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  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.