Tassazione delle somme assicurate Clausole campione

Tassazione delle somme assicurate. Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.
Tassazione delle somme assicurate. Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Contratto e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, diretta- mente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descrit- ta, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato ed i Premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il capitale è esente da impo- sta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazio- ne sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale Poste Vita S.p.A. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito.
Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme corrisposte in dipendenza del Contratto in caso di Decesso dell’Assicurato non sono assoggettate ad alcuna imposizione fiscale, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986.
Tassazione delle somme assicurate. Le somme percepite nell’esercizio dell’attività d’impresa concorrono a formare il reddito d’impresa restando assoggettate all’ordinaria tassazione. Le somme corrisposte in caso di invalidità permanente, anche se erogate sotto forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte, invece, in sostituzione di redditi costituiscono reddito della stessa categoria del reddito sostituito.
Tassazione delle somme assicurate. Le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza di contratti di Assicurazione sulla Vita: • se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato non costituiscono reddito imponibile per la sola quota parte afferente alla copertura del rischio di premorienza (rischio demografico) e sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni) • se corrisposte in caso di vita a scadenza o a seguito di riscatto - sia totale che parziale - costituiscono reddito imponibile per la sola quota ottenuta come differenza, se positiva - definita rendimento - tra la prestazione maturata e l'ammontare di quanto corrisposto (eventualmente riproporzionato in caso di precedenti riscatti parziali) e pertanto sono soggette ad un'imposta sostitutiva, la cui aliquota è attualmente pari al 26%, su tale differenza. Il reddito imponibile di cui sopra viene ridotto nel caso in cui tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equivalenti. Di conseguenza il Contraente beneficia indirettamente della minore tassazione dei proventi di tali titoli pubblici ed equivalenti, con effetto sostanzialmente analogo a quello che si produrrebbe in caso di investimento diretto negli stessi titoli. La quota di titoli pubblici ed equivalenti presenti negli attivi a copertura delle riserve matematiche viene determinato ogni anno dall’Impresa. L'Impresa non applica la ritenuta dell'imposta sostitutiva sui proventi - rendimento - corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa. L'Impresa non applica l'imposta sostitutiva anche nel caso in cui i proventi siano corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che abbiano stipulato il contratto di Assicurazione sulla Vita nell'ambito di un'attività commerciale; in tal caso è necessario che gli interessati presentino all'Impresa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.
Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa le somme corrisposte a seguito di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia ed Inabilità Temporanea Totale in dipendenza del presente Contratto di Assicurazione, non sono assoggettate ad alcuna imposizione fiscale, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986.
Tassazione delle somme assicurate. Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita, in base alla legisla- zione in vigore alla redazione della presente nota:
Tassazione delle somme assicurate. Le somme ricevute a seguito di assicurazione sulla vita sono:
Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizioni vigenti alla data di redazione del presente Prospetto, le somme liquidate in caso di decesso (relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte, ivi compresi quelli di tipo “Misto” anche a vita intera), di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell’Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui ven- gano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni sul rendimento finanziario maturato:
Tassazione delle somme assicurate. Le somme dovute dalla Società in dipendenza dal contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni e dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto concerne l’eventuale quota relativa alla copertura del rischio demografico. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva (imposta sostitutiva), sulla differenza se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare del premio pagato, nella misura del 26% come disposto dal D.L. 66/2014 (con riduzione della base imponibile nella misura del 51,92% in relazione ai rendimenti generati da attivi investiti in titoli di Stato ed altri equiparati); • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione di valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura e con l’abbattimento previsti dalla normativa vigente e sopradescritti limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. La Società non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sulle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d’impresa. Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale, la Società non applica la suddetta imposta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari e degli aventi diritto.