Tassazione delle somme assicurate Clausole campione

Tassazione delle somme assicurate. Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.
Tassazione delle somme assicurate. Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e sono assoggettate all’IRPEF secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione: – prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. – prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.
Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme corrisposte in dipendenza del Contratto in caso di Decesso dell’Assicurato non sono assoggettate ad alcuna imposizione fiscale, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986.
Tassazione delle somme assicurate. Le somme percepite nell’esercizio dell’attività d’impresa concorrono a formare il reddito d’impresa restando assoggettate all’ordinaria tassazione. Le somme corrisposte in caso di morte, anche se erogate sotto forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte, invece, in sostituzione di redditi costituiscono reddito della stessa categoria del reddito sostituito.
Tassazione delle somme assicurate. Le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza di contratti di Assicurazione sulla Vita: se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni) se corrisposte a titolo di rendita annua vitalizia rivalutabile, sono tassate nella maniera seguente: aliquota è attualmente pari al 20%, applicata sulla differenza, se positiva, tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi versati afferenti alla prestazione caso vita e all’eventuale diritto di riconoscimento del bonus di fedeltà calcolata senza tenere conto di alcun rendimento finanziario, si applica un'imposta sostitutiva, la cui aliquota è attualmente pari al 20%. Il reddito imponibile di cui sopra viene ridotto nel caso in cui tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equivalenti. Di conseguenza il Contraente beneficia indirettamente della minore tassazione dei proventi di tali titoli pubblici ed equivalenti, con effetto sostanzialmente analogo a quello che si produrrebbe in caso di investimento diretto negli stessi titoli. La quota di titoli pubblici ed equivalenti presenti negli attivi a copertura delle riserve matematiche viene determinato ogni anno dall’Impresa. L'Impresa non applica la ritenuta dell'imposta sostitutiva sui proventi - rendimento - corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa. L'Impresa non applica l'imposta sostitutiva anche nel caso in cui i proventi siano corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che abbiano stipulato il contratto di Assicurazione sulla Vita nell'ambito di un'attività commerciale; in tal caso è necessario che gli interessati presentino all'Impresa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.
Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa le somme corrisposte a seguito di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia ed Inabilità Temporanea Totale in dipendenza del presente Contratto di Assicurazione, non sono assoggettate ad alcuna imposizione fiscale, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986.
Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso (relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte), di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell’Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. Per i contratti di tipo “Misto”, anche a vita intera, tale esenzione vale solo per la parte delle somme liquidate a copertura del rischio demografico. Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni: • le prestazioni in corso di validità del Contratto, in forma di rivalutazione annua, sono assoggettate al momento dell’erogazione ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in base all’Art. 26-ter del DPR 600 del 29/09/1973, nella misura del 26% così come emendata dall'Art. 3 comma 1 del Decreto legge n. 66 del 24/04/2014. • sul rendimento finanziario maturato: a) se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, sia in caso di vita che di morte, in base all'art. 44, comma 1, lettera "g-quater"del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 nella misura pari al 26% come emendata dall'Art. 3 comma 1 del Decreto-legge n. 66 del 24/04/2014. L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus (se previsti contrattualmente) e l’ammontare dei premi pagati, in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. b) se la prestazione è corrisposta in forma di rendita, all'atto della conversione del valore di riscatto è soggetto all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente durante il periodo di erogazione della rendita, in base all'art. 44 comma 1 lettera "g-quinquies" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% di cui all'art. 26-ter, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, ...
Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa le somme corrispo- ste a seguito di Invalidità Totale e Permanente, Malattia Grave ed Inabilità Temporanea Totale in dipenden- za del presente Contratto di Assicurazione, non sono assoggettate ad alcuna imposizione fiscale, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986. Le somme percepite a seguito di Perdita d'Impiego costituiscono reddito della stessa categoria del reddito sostituito.
Tassazione delle somme assicurate. In caso di morte dell'Assicurato le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza dei contratti di Assicurazione sulla Vita non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni)
Tassazione delle somme assicurate le somme corrisposte in caso di Morte o di Invalidità Permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate sotto forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in sostituzione di redditi costituiscono reddito della stessa categoria del reddito sostituito.