Disciplina dello sciopero. 1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 e del protocollo d’intesa 20 luglio 1989 CISPEL/CGIL-CISL-UIL, l’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori delle aziende che applicano il presente contratto è disciplinato, per quanto non modificato e integrato dal presente C.C.N.L., dal seguente: Protocollo d’intesa tra Fiamclaf/Assofarm e le XX.XX.. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil sulle norme di attuazione nel settore delle aziende farmaceutiche speciali del protocollo Cispel/Cgil-Cisl- Uil nonché della legge 12 giugno 1990, n. 146. Il giorno 4 luglio 1991 in Roma - la FIAMCLAF - la FILCAMS CGIL - la FISASCAT CISL - la UILTUCS UIL con la mediazione della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge n. 146/1990 hanno concordato: 1) di recepire nel C.C.N.L. per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali il Protocollo CISPEL/CGIL - CISL - UIL 20 luglio 1989 in materia di “Relazioni industriali e gestione nei conflitti di lavoro nei settori dei servizi pubblici locali” così come integrato dal verbale d’incontro 19 luglio 1990 in relazione all’emanazione della legge n. 146 del 12 giugno 1990 recante le “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge”; 2) di riconfermare la piena validità dell’intesa sopra citata, anche ai sensi della legge n. 146/90, e di completare il suddetto protocollo in relazione alla peculiarità del settore delle Aziende farmaceutiche speciali con le seguenti modalità di erogazione dei servizi alla cittadinanza: A) Prestazioni indispensabili. Si considerano indispensabili, ai fini della tutela della salute e della sicurezza della persona, le attività inerenti alla dispensazione del farmaco nelle farmacie che restano in servizio durante il periodo di sciopero. A questo fine, le Parti assicurano l’apertura e il normale funzionamento delle seguenti attività: a) le farmacie negli orari di turno secondo il calendario, gli orari e le modalità stabiliti periodicamente dalle competenti autorità sanitarie o assimilate; b) le farmacie situate in aree territoriali non altrimenti servite la cui chiusura comprometterebbe lo svolgimento del servizio farmaceutico; c) le attività di magazzino limitatamente alle forniture urgenti ospedaliere ed alle farmacie aperte durante i periodi di sciopero. L’individuazione di cui ai punti b) e c) avviene mediante i regolamenti di servizio aziendali, di cui all’art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, regolamenti da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali territoriali.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Disciplina dello sciopero. 1. Ai sensi della legge 12 giugno 199012/6/1990, n. 146 e del protocollo d’intesa 20 luglio 1989 20/7/1989 CISPEL/CGIL-CISL-UIL, l’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori delle aziende che applicano il presente contratto CCNL è disciplinato, per quanto non modificato e integrato dal presente C.C.N.L.CCNL, dal seguente: seguente Protocollo d’intesa tra Fiamclaf/Assofarm Xxxxxxx e le XX.XXOO. SS.. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil sulle norme di attuazione nel settore delle aziende farmaceutiche speciali del protocollo Cispel/Cgil-Cisl- Uil nonché della legge 12 giugno 199012/6/1990, n. 146. Il giorno 4 luglio 1991 4/7/1991 in Roma - la FIAMCLAF - la FILCAMS CGIL - la FISASCAT CISL - la -la UILTUCS UIL con la mediazione della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge n. 146/1990 hanno concordato:
1) di recepire nel C.C.N.L. per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali con il presente CCNL il Protocollo CISPEL/CGIL - CISL - UIL 20 luglio 1989 20/7/1989 in materia di “"Relazioni industriali e gestione nei conflitti di lavoro nei settori dei servizi pubblici locali” " così come integrato dal verbale d’incontro 19 luglio 1990 19/7/1990 in relazione all’emanazione della legge n. 146 del 12 giugno 1990 12/6/1990 recante le “‘"Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge”";
2) di riconfermare la piena validità dell’intesa sopra citata, anche ai sensi della legge n. 146/90146/1990, e di completare il suddetto protocollo in relazione alla peculiarità del settore delle Aziende farmaceutiche speciali di applicazione del presente CCNL con le seguenti modalità di erogazione dei servizi alla cittadinanza:
A) Prestazioni indispensabili. Si considerano indispensabili, ai fini della tutela della salute e della sicurezza della persona, le attività inerenti alla dispensazione del farmaco nelle farmacie che restano in servizio durante il periodo di sciopero. A questo fine, le Parti assicurano l’apertura e il normale funzionamento delle seguenti attività:
a) le farmacie negli orari di turno secondo il calendario, gli orari e le modalità stabiliti periodicamente dalle competenti autorità sanitarie o assimilate;
b) le farmacie situate in aree territoriali non altrimenti servite la cui chiusura comprometterebbe lo svolgimento del servizio farmaceutico;
c) le attività di magazzino limitatamente alle forniture urgenti ospedaliere ed alle farmacie aperte durante i periodi di sciopero. L’individuazione di cui ai punti b) e c) avviene mediante i regolamenti di servizio aziendali, di cui all’art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, regolamenti da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali territoriali.
Appears in 1 contract
Samples: CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali, Esercenti Farmacie
Disciplina dello sciopero. 1. Ai sensi della legge 12 giugno 199012/6/1990, n. 146 e del protocollo d’intesa 20 luglio 1989 20/7/1989 CISPEL/CGIL-CISL-UIL, l’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori delle aziende che applicano il presente contratto CCNL è disciplinato, per quanto non modificato e integrato dal presente C.C.N.L.CCNL, dal seguente: seguente Protocollo d’intesa tra Fiamclaf/Assofarm Xxxxxxx e le XX.XXOO. SS.. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil sulle norme di attuazione nel settore delle aziende farmaceutiche speciali del protocollo Cispel/Cgil-Cisl- Uil nonché della legge 12 giugno 199012/6/1990, n. 146. Il giorno 4 luglio 1991 4/7/1991 in Roma - la FIAMCLAF - la FILCAMS CGIL - la FISASCAT CISL - la -la UILTUCS UIL con la mediazione della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge n. 146/1990 hanno concordato:
1) di recepire nel C.C.N.L. per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali con il presente CCNL il Protocollo CISPEL/CGIL - CISL - UIL 20 luglio 1989 20/7/1989 in materia di “Relazioni industriali e gestione nei conflitti di lavoro nei settori dei servizi pubblici locali” così come integrato dal verbale d’incontro 19 luglio 1990 19/7/1990 in relazione all’emanazione della legge n. 146 del 12 giugno 1990 12/6/1990 recante le “‘"Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge”;
2) di riconfermare la piena validità dell’intesa sopra citata, anche ai sensi della legge n. 146/90146/1990, e di completare il suddetto protocollo in relazione alla peculiarità del settore delle Aziende farmaceutiche speciali di applicazione del presente CCNL con le seguenti modalità di erogazione dei servizi alla cittadinanza:
A) Prestazioni indispensabili. Si considerano indispensabili, ai fini della tutela della salute e della sicurezza della persona, le attività inerenti alla dispensazione del farmaco nelle farmacie che restano in servizio durante il periodo di sciopero. A questo fine, le Parti assicurano l’apertura e il normale funzionamento delle seguenti attività:
a) le farmacie negli orari di turno secondo il calendario, gli orari e le modalità stabiliti periodicamente dalle competenti autorità sanitarie o assimilate;
b) le farmacie situate in aree territoriali non altrimenti servite la cui chiusura comprometterebbe lo svolgimento del servizio farmaceutico;
c) le attività di magazzino limitatamente alle forniture urgenti ospedaliere ed alle farmacie aperte durante i periodi di sciopero. L’individuazione di cui ai punti b) e c) avviene mediante i regolamenti di servizio aziendali, di cui all’art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, regolamenti da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali territoriali.
Appears in 1 contract
Samples: CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali
Disciplina dello sciopero. 1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 e del protocollo d’intesa 20 luglio 1989 CISPEL/CGIL-CISL-UIL, l’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori delle aziende che applicano il presente contratto collettivo nazionale è disciplinato, per quanto non modificato e integrato dal presente C.C.N.L.contratto collettivo nazionale, dal seguente: seguente Protocollo d’intesa tra Fiamclaf/Assofarm e le XX.XX.. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil sulle norme di attuazione nel settore delle aziende farmaceutiche speciali del protocollo Cispel/Cgil-Cisl- Uil nonché della legge 12 giugno 1990, n. 146. Il giorno 4 luglio 1991 in Roma - la FIAMCLAF - la FILCAMS CGIL - la FISASCAT CISL - la UILTUCS UIL con la mediazione della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge n. 146/1990 hanno concordato:
1) di recepire nel C.C.N.L. per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali con il presente contratto collettivo nazionale il Protocollo CISPEL/CGIL - CISL - UIL 20 luglio 1989 in materia di “Relazioni industriali e gestione nei conflitti di lavoro nei settori dei servizi pubblici locali” così come integrato dal verbale d’incontro 19 luglio 1990 in relazione all’emanazione della legge n. 146 del 12 giugno 1990 recante le “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge”;
2) di riconfermare la piena validità dell’intesa sopra citata, anche ai sensi della legge n. 146/90, e di completare il suddetto protocollo in relazione alla peculiarità del settore delle Aziende farmaceutiche speciali di applicazione del presente contratto collettivo nazionale con le seguenti modalità di erogazione dei servizi alla cittadinanza:
A) Prestazioni indispensabili. Si considerano indispensabili, ai fini della tutela della salute e della sicurezza della persona, le attività inerenti alla dispensazione del farmaco nelle farmacie che restano in servizio durante il periodo di sciopero. A questo fine, le Parti assicurano l’apertura e il normale funzionamento delle seguenti attività:
a) le farmacie negli orari di turno secondo il calendario, gli orari e le modalità stabiliti periodicamente dalle competenti autorità sanitarie o assimilate;
b) le farmacie situate in aree territoriali non altrimenti servite la cui chiusura comprometterebbe lo svolgimento del servizio farmaceutico;
c) le attività di magazzino limitatamente alle forniture urgenti ospedaliere ed alle farmacie aperte durante i periodi di sciopero. L’individuazione di cui ai punti b) e c) avviene mediante i regolamenti di servizio aziendali, di cui all’art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, regolamenti da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali territoriali.
Appears in 1 contract