DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Clausole campione

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. Art. 47 Subappalto...............................................................................................................................................
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. 30 Art. 47. Subappalto 30
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.(1) Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.(2) Ai sensi dell'art. 105, comma 2 d.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, hanno l'obbligo di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto che dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario, indicazione che farà seguito ad una adeguata motivazione contenuta nella determina a contrarre e all'eventuale parere delle Prefetture competenti. L'individuazione delle prestazioni che dovranno essere necessariamente eseguite dall'aggiudicatario viene effettuata dalla stazione appaltante sulla base di specifici elementi: • le caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89 comma 11 (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali); • tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di ...
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso nei limiti del % ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e di quanto disciplinato negli atti di gara. Pertanto,
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. Art. 48 SUBAPPALTO
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. I subappalti sono soggetti alle disposizioni degli artt.30, 105 e 89 comma 11, del DLgs.50/2016. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nell’appalto. L’esecuzione delle opere in subappalto, è in ogni caso subordinato, sotto pena d’immediata risoluzione del contratto, alla preventiva autorizzazione di EUR S.p.A. Per tutti i sub-contratti che non sono assimilabili al subappalto l’assuntore deve comunicare alla Committenza, prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l’importo del sub- contratto, l’oggetto del lavoro affidato. Per tali subcontratti si applica, altresì, quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 a carico delle “Imprese esecutrici”, alla pari delle Imprese affidatarie di contratti di subappalto. Il subappalto è consentito nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto, ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. L’Impresa è consapevole che per gli appalti di EUR S.p.A. non è considerato subappalto esclusivamente la mera fornitura di materiali e manufatti; la fornitura comprensiva di posa in opera, qualsiasi sia la sua incidenza, è, quindi, trattata uniformemente al subappalto vero e proprio, e pertanto saranno soggetti ad autorizzazione anche i sub contratti. I contratti di subappalto, stipulati in forma pubblica e registrati, devono fare chiaro ed unico riferimento ai Prezzi Unitari d’appalto ed essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto ai Prezzi Unitari del contratto d’appalto. L’Appaltatore dovrà presentare alla presa in consegna del Ticket l’elenco dei subappalti (subappaltatore e importo) che intende effettuare e depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. L’Appaltatore si obbliga, alla presentazione dell’istanza di subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione, corredata della seguente documentazione: - copia del contratto di subappalto che dovrà riportare, tra l’altro, il prezzo praticato dall’impresa esecutrice e la clausola risolutiva qualora vengano accertati da EUR S.p.A. gravi inadempimenti. Nel contratto dovrà inoltre essere indicato se il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; - la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del...
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%. E’ comunque vietato subappaltare le opere specialistiche, laddove il valore di una o più di tali opere, superi il 15% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali quali: - il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico; - l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia; - l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto; - l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antiintrusione; - l'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili; - i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali; - le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi; - la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi; - i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici; - la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente; - l'armamento ferroviario; - gli impianti per la trazione elettrica; - gli impianti di trattamento ...
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicata nel bando di gara/nell'avviso di gara/nella lettera di invito come categoria prevalente, possono, salvo quanto di seguito specificato, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, se prive delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni di importo superiore ai limiti indicati all'art. 108, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, relative a categorie di opere generali individuate nell'allegato A e categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria; esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Il limite di cui all'art. 170, comma 1 del D.P.R. 207/201 ai sensi dell'art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., resta fermo per le categorie di opere generali e specializzate, di importo singolarmente superiore al 15% e di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 3 - impianti idrico-sanitari o, cucine, lavanderie; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione; OS 8 - opere di impermeabilizzazione; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento ar...