DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elet...
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. Art. 47 Subappalto...............................................................................................................................................
Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto .................................................................................................
Art. 49 Pagamento dei subappaltatori ................................................................................................................
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per fac...
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. 30 Art. 47. Subappalto 30
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. Subappalto .................................................................................................................................................
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso nei limiti del % ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e di quanto disciplinato negli atti di gara. Pertanto,
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. Ai fini del subappalto si applica integralmente l’art.118 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.. ∙ In particolare, qualora si dovesse ricorrere al sub-appalto, è necessario che: ∙ i concorrenti indichino, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di essi che intendono sub-appaltare o affi- dare in cottimo; ∙ l'appaltatore provveda al deposito del contratto di sub-appalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell’esecuzione delle relative lavorazioni; ∙ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l’Appaltatore tra- smetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalle normative vigenti; ∙ non sussista, nei confronti dell'affidatario del sub-appalto, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni; ∙ l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. ∙ Resta comunque escluso, nel modo più assoluto, secondo il disposto di cui all'art.18, comma 10, della legge 55/90, la possibilità di ulteriore sub-appalto dei lavori già sub-appaltati.
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto di seguito specificato, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali, quali: - il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico; - l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia; - l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto; - l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione; - l'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili; - i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali; - le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi; - la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi; - i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici; - la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente; - l'armamento ferroviario; - gli impianti per la trazione elettrica; - gli impianti di trattamento rifiuti; - gli impianti di potabilizzazione. Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Ai sensi dell’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., qual...
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. L’Appaltatore esegue in proprio i lavori: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ ammesso il ricorso al subappalto secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Previa autorizzazione dell'Università è ammesso l’affidamento in subappalto per l’esecuzione per i lavori o le parti di opera indicate dall’Appaltatore all’atto di presentazione dell’offerta, secondo le vigenti disposizioni normative. In ogni caso l’Appaltatore sarà responsabile, nei confronti dell’Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo stesso Xxxxxxxxxxx è obbligato a rispettare in forza del presente schema di contratto.
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. Subappalto