Sanzioni disciplinari Clausole campione

Sanzioni disciplinari. 1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art.11 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso. 2. Sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i procedimenti disciplinari: a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001; b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1; c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001. 3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. 4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale. 5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 98, comma 8, ultimo capoverso, della Sezione Afam. 6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti. 7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116/2016 e dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001.
Sanzioni disciplinari. 1. Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di lavoro; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque. 2. Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa. 3. La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare gli argomenti a propria difesa. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni. 4. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza dell'infrazione e delle relative circostanze. 5. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 6. L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte. 7. Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che: a) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni; abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza; d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende; e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela; f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda. 8. Il rimprovero...
Sanzioni disciplinari. Il dipendente che non adempia ai propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: a) censura scritta; b) sospensione dal servizio; c) licenziamento in tronco; d) licenziamento di diritto.
Sanzioni disciplinari. Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stes- se, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei con- fronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sinda- cale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non posso- no essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo supe- riore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retri- buzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazio- ne per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca manda- to, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupa- zione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difet- to di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivolto- gli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al camma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’ autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Sanzioni disciplinari. Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
Sanzioni disciplinari. 1. Le violazioni da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all’art. 64 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso.
Sanzioni disciplinari. 1. La violazione, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nel codice di comportamento del presente contratto danno luogo, a seguito di procedimento disciplinare, all’applicazione delle seguenti sanzioni: a) il rimprovero verbale; b) il rimprovero scritto; c) la multa di un importo non superiore a 4 ore di retribuzione; d) la sospensione dal lavoro e dal trattamento economico da un minimo di un giorno, sino ad un massimo di dieci giorni; e) il licenziamento con preavviso; f) il licenziamento senza preavviso.
Sanzioni disciplinari. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione (e in conformità delle norme corporative) (att. 97).
Sanzioni disciplinari. 1. L’inosservanza delle disposizioni del presente Codice Deontologico e/o qualunque azione od abuso od omissione comunque disdice- vole al decoro, alla dignità o al prestigio o al corretto esercizio della professione, comporta l’avvio del procedimento disciplinare di cui all’art. 4 dello Statuto, al termine del quale possono essere applicate sanzioni disciplinari graduate e proporzionate in relazione alla gra- vità delle violazioni poste in essere. L’organo autonomo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari è il Collegio dei Probivi- ri. 2. Il procedimento disciplinare è promosso d’ufficio nonché a seguito di denuncia o segnalazioni provenienti dall’autorità giudiziaria o di denuncia o di segnalazioni sottoscritte provenienti da enti o da pri- vati. Non si dà seguito a denunce o segnalazioni anonime. 3. Le sanzioni disciplinari sono: a) l’avvertimento b) la censura c) la sospensione d) la cessazione a) L’avvertimento consiste in un richiamo scritto comunicato perso- nalmente all’interessato per l’infrazione commessa con esortazione a non reiterarla. L’avvertimento si infligge per le trasgressioni più lievi di quelle sanzionabili con la censura, che non hanno compor- tato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione; b) La censura è una dichiarazione di biasimo resa pubblica per l’infra- zione commessa. E’ inflitta nei casi di abusi o di mancanze che sia- no lesivi del decoro e della dignità della professione. La censura è sempre applicata dopo tre provvedimenti di avvertimento nell’arco di cinque anni; c) La sospensione è l’interruzione temporanea della qualità di socio da uno a sei mesi a seconda della gravità dell’infrazione. La sospensio- ne comporta, oltre alla decadenza da eventuali cariche associative, l’ineleggibilità a cariche associative per due anni dal termine della sospensione. E’ inflitta per infrazioni che possano arrecare grave nocumento a persone, altri colleghi e/o enti, oppure generare una estesa risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione a causa della maggiore pubblicità del fatto. Nei casi di maggiore gravità, la sanzione della sospensione può essere motivatamente inflitta in via cautelare provvisoria al momento dell’apertura del procedimento disciplinare. La sospensione è sempre applicata dopo tre provvedimenti di censura nell’arco di cinque anni; d) La cessazione è la cancellazione permanente della qualità di socio per l’A.S. che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua ...
Sanzioni disciplinari. 1. In conformità a quanto previsto dall’art. 7 della L. n. 300/1970, l’inosservanza da parte dei dipendenti dei doveri attinenti allo svolgimento della prestazione lavora- tiva ed alla correttezza del comportamento potrà dar luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa mediante ritenuta sulla retribuzione non su- periore a metà della retribuzione giornaliera spettante, di cui al punto 1.1 e alla lettera d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL; d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 10 giorni, secondo quanto disciplinato dai successivi articoli, senza perdita di anzianità; e) licenziamento con o senza preavviso. 2. Nella individuazione della correlazione tra san- zioni e mancanze l’azienda terrà conto delle caratteristi- che oggettive del fatto nonché del comportamento complessivo tenuto dal lavoratore e potrà irrogare una sanzione di minore entità.