DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO Clausole campione

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali; - conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori; - conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO. Titolo I MERCATO DEL LAVORO Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO. DEL PERSONALE CHE ESPLICA LA PROPRIA ATTIVITÀ IN MODO ESCLUSIVO E CONTINUATIVO PER I CONSORZI
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO. Al contratto di lavoro ripartito si applica la normativa generale del lavoro subordinato e, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente articolo, la disciplina dell’art. 10 (Lavoro a tempo parziale) del presente C.C.N.L.. Il periodo di prova è quello previsto dall’art. 7 (Periodo di prova) del presente C.C.N.L.. Ciascun lavoratore non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte, e verrà retribuito in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Di conseguenza, il lavoratore, che presti meno ore di quelle previste, nulla potrà vantare in ordine alle ore non prestate e il lavoratore che abbia prestato più ore rispetto a quelle previste, non potrà vantare per queste alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell'orario di lavoro complessivamente pattuito. Ai lavoratori possono essere richieste prestazioni supplementari e straordinarie, intendendosi per queste ultime quelle effettuate oltre l'orario risultante dalla somma degli orari ordinari dei coobbligati. Ciascun lavoratore potrà effettuare prestazioni lavorative, anche contemporaneamente al coobbligato, con l'applicazione delle norme del presente C.C.N.L. riguardanti le maggiorazioni retributive per il lavoro supplementare e straordinario. A ciascun lavoratore potrà essere richiesto l’utilizzo della flessibilità, di cui all’art. 24 del presente C.C.N.L.. Tutti gli istituti contrattuali (tredicesima e quattordicesima mensilità, riduzione dell’orario di lavoro, ferie, trattamenti per malattia ed infortunio sul lavoro, congedi parentali, ecc.) maturano in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO. Titolo XV
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO. 1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO. SEZIONE I Struttura del rapporto di lavoro.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali; - conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori; - conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro. Sicurezza sul lavoro: - conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro; - conoscere i principali fattori di rischio; - conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione; - conoscere elementi di pronto soccorso. Contenuti formativi a carattere professionalizzante (differenziati per ciascuna categoria professionale) Sono da perseguire i seguenti obiettivi formativi: - conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale; - conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; - conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro; - conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); - conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Operai di base: I e II livello di inquadramento I livello Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale, ma anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO. La classificazione unica del personale è strutturata in conformità dei livelli di cui al seguente art. 11. La classificazione non modifica le sfere di applicazioni di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie, quali il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra normativa in vigore e che verrà emanata.