Disposizioni di diritto nazionale generalmente applicabili. Questo articolo ribadisce che le disposizioni dell’Accordo riguardano esclusivamente agevo- lazioni delle condizioni di ammissione previste dal diritto degli stranieri per il soggiorno con attività lucrativa. In base all’articolo 4 dell’Accordo, si rinuncia esplicitamente nel singolo caso all’esame della priorità (art. 21 LStrI), delle condizioni personali (art. 23 cpv. 1 LStrI) nonché dell’interesse dell’economia svizzera (art. 18 lett. a e 19 cpv. 1 LStrI). Invece, per i lavoratori britannici il datore di lavoro deve presentare una domanda (art. 18 lett. b LStrI), rimangono applicabili le disposizioni relative all’integrazione (art. 3 e 23 cpv. 2 LStrI) e devono essere comprovate le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località e nel settore (art. 22 LStrI). I cittadini britannici indipendenti devono adempiere le condizioni necessarie al finanziamento e all’esercizio dell’attività (art. 19 lett. b LStrI) e disporre di una base esistenziale sufficiente e autonoma (art. 19 lett. c LStrI). Per le questioni relative alla procedura e agli emolumenti o per il soggiorno senza attività lucrativa si applicano le prescrizioni del diritto nazionale. Le norme della LStrI rimangono valide anche per quanto concerne il rilascio e la revoca dei permessi.