Legge applicabile e giurisdizione. Il presente Contratto sarà disciplinato dalla legge applicabile indicata nella tabella che segue, come ivi indicata, in deroga alle norme di scelta di legge. La Convenzione ONU sui Contratti per la Compravendita internazionale di beni non si applica al presente Contratto. Tutte le dispute derivanti da o in connessione con il presente Contratto saranno risolte secondo quanto indicato nella tabella di seguito: un Paese in Nord America o Sud America, con l’eccezione del Brasile, la legge dello Stato del Delaware, Stati Uniti. soggette alla giurisdizione e foro dei tribunali dello Stato del Delaware, Stati Uniti. Ciascuna parte accetta irrevocabilmente la giurisdizione personale del relativo foro dello Stato del Delaware per tali dispute. Brasile, la legge del Brasile. soggette alla giurisdizione e foro del tribunale di São Caetano do Sul-SP, Brasile. un Paese in Asia o Australia/Oceania, con la legge di Hong Kong. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le regole di arbitrato della Camera internazionale del commercio (“Regole della CCI”). La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. l’eccezione del Giappone, Giappone, la legge del Giappone. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. un Paese non rientrante nei suddetti casi, la legge della Svizzera. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Zurigo, Svizzera. Se una controversia è soggetta ad arbitrato secondo quanto descritto nella tabella di cui sopra, gli arbitri saranno nominati secondo le Regole della CCI, la lingua utilizzata per i procedimenti sarà l'inglese e le disposizioni per la produzione di documenti saranno limitate ai documenti su cui ciascuna parte si basa specificamente nel compromesso arbitrale. Non vi è alcunché nella Sezione 13.8 che limiti il diritto delle parti di chiedere un provvedimento d’urgenza teso a preservare lo status quo o qualsiasi misura d’urgenza dinanzi qualsiasi foro competente. Fermo restando quanto sopra, nella misura concessa dalla legge applicabile e laddove ciò non comporti l’invalidità o l’inapplicabilità della presente Sezione 13.8, le parti concordano che Siemens potrà, a sua esclusiva discrezione, intraprendere un'azione nella giurisdizione in cui l’Offerta è utilizzata o il Cliente ha la propria sede aziendale, (i) per far valere i propri diritti di proprietà intellet...
Legge applicabile e giurisdizione. Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l’Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in xxx xxxxxxxxx, xxx Xxxx xx Xxxxxx.
Legge applicabile e giurisdizione. 17.1 Il presente Accordo sarà regolato, interpretato e applicato in conformità alle leggi italiane.
17.2 Ǫualsiasi controversia derivante da o in relazione al presente Accordo sarà risolta, in via esclusiva, dal Tribunale di Milano. Versione del documento D PRI 42 Titolo Versione Data revisione DPA Mail3d 00 (emissione documento) 08 novembre 2024 Principalmente, i dati personali trattati sono esclusivamente quelli comunicati direttamente dall’Interessato nel caso in cui un Soggetto proceda alla creazione e/o all’autenticazione del proprio profilo di “utilizzatore” delle caselle di posta elettronica e storage Mail3d e proceda all’utilizzo degli stessi. In ogni caso i dati potranno essere oggetto dei trattamenti di seguito specificati: Erogazione del servizio Dati Comuni OBBLIGO/ESECUZIONE DEL CONTRATTO 12 mesi A - Manutenzione servizio - Aggiornamento software - Assistenza - Operazioni del cliente nel servizio
Legge applicabile e giurisdizione. Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Termine Sottoscrizioni 31 dicembre 2023. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti, essa sarà devoluta alla competenza, in via e- sclusiva, del Foro di Modena. A tal riguardo il Presidente segnala che le ob- bligazioni potranno essere oggetto di quotazione presso un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 2412 comma 1 C.C., una società per azioni può e- mettere obbligazioni per una somma complessiva- mente non eccedente il doppio del capitale so- ciale, della riserva legale e delle riserve di- sponibili risultanti dall'ultimo bilancio di e- sercizio; rileva tuttavia che, nella fattispecie in oggetto, ricorrendo i presupposti dell'art. 2412 comma 5 C.C., potendo le obbligazioni esse- re destinate ad essere negoziate su di un merca- to regolamentato o su di un sistema multilatera- le di negoziazione, il limite di cui al primo comma dell'art. 2412 C.C. può essere superato; parimenti detto limite non si applica, stante il disposto dell'art. 2412 comma 2 C.C., se le ob- bligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori pro- fessionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali; in caso di successi- va circolazione delle Obbligazioni, chi le tra- sferisce risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano in- vestitori professionali. Il Presidente prosegue l'esposizione, illustran- do ai convenuti l'opportunità, qualora quanto appresso incontri il parere favorevole del Con- siglio di Amministrazione, di procedere già al- l'emissione della prima tranche del prestito ob- bligazionario in delibera, per un importo massi- mo complessivo di euro 1.500.000 (unmilionecin- quecentomila) alla prima data utile, individua- bile nella data del 16 gennaio 2019. A questo punto, il Presidente dà lettura del co- municato stampa predisposto relativamente al Punto 1 all'Ordine del Giorno e di cui la So- cietà provvederà alla diffusione secondo le mo- dalità e termini previsti dalla legge e dai re- golamenti applicabili. A questo punto, il Presidente: - dichiara che l'attuale capitale sociale di eu- ro 10.497.539 (diecimilioniquattrocentonovanta- settemilacinquecentotrentanove) è interamente sottoscritto e versato; le relative azioni sono state interamente liberate; - dichia...
Legge applicabile e giurisdizione. 13.1. Il presente Contratto ed i singoli contratti di vendita da questo regolati sono disciplinati esclusivamente dalla legge della Repubblica Italiana. Le Parti escludono espressamente l'applicazione della Convenzione di Vienna dell'11 Aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.
13.2. Ogni controversia inerente alla interpretazione, validità, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto e dei singoli contratti di vendita da questo regolati è attribuita all'esclusiva competenza del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni foro alternativo eventualmente previsto dalla legge.
Legge applicabile e giurisdizione. 20.1 I diritti e le obbligazioni che sorgono per le parti da o in relazione con la Conferma del Venditore e/o le presenti Condizioni saranno regolati, interpretati e fatti valere in conformità alla legge del Regno dei Paesi Bassi, con esclusione delle norme internazionali in materia di conflitti di leggi. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili corporali (CISG).
20.2 Le parti convengono che qualsiasi causa, azione legale o procedimento che fosse iniziato da una parte sarà proposto esclusivamente ai Tribunali competenti nei Paesi Bassi senza pregiudizio per il diritto del Venditore di intentare la causa in questione avanti il Tribunale che sarebbe competente se la presente disposizione non fosse stata inserita nelle Condizioni, e le parti accettano la giurisdizione di tali Tribunali e rinunciano a qualsiasi obiezione potessero avere, ora o in futuro, nei confronti della sede di tali cause, azioni o procedimenti.
Legge applicabile e giurisdizione. Questo contratto di assicurazione e le presenti Condizioni generali di assicurazione sono regolate dal diritto svizzero, in particolare la legge svizzera sul contratto d'assicurazione. Il tribunale competente a risolvere le controversie ai sensi della presente assicurazione collettiva è quello di Zurigo.
Legge applicabile e giurisdizione. 21.1 Il presente Contratto sarà interpretato e disciplinato dalla legge italiana.
21.2 Nel caso in cui qualsiasi controversia sorga da o in relazione al presente Contratto, il Tribunale di Milano avrà competenza esclusiva. - Allegati - Allegato 1_Information_API - Allegato 2_Information_FTP - Allegato 3_Flusso Anagrafico via FTP - Allegato 4_Supporto - Allegato 5_Tariffario - Allegato 6_Dichiarazione Utenti - Allegato 7_Lista Contatti ************ Se concordate con la nostra proposta, vi chiederemmo cortesemente di riprodurre il presente Contratto sulla vostra carta intestata e sottoscriverlo per accettazione della nostra offerta. Cordiali saluti, Il Provider Ai sensi di quanto previsto dagli articoli. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Venditore afferma di aver specificamente ed espressamente compreso ed accettato i seguenti Articoli del presente Contratto: - Articolo 3 Oggetto; - Articolo 5: Durata; - Articolo 6: Uso dei Dati di Mercato da parte del Venditore; - Articolo 7. Doveri del Venditore; - Articolo 10.2, 10.5 e 10.6: Compensi/Risoluzione; - Articolo 11: Responsabilità; - Articolo 12: Audit; - Articolo 13: Recesso; - Articolo 14: Risoluzione; - Articolo 16.2: Diritti di Proprietà Intellettuale; - Articolo 18: Privacy – Modello 231 – Bribery Act – Modern Slavery Act;
Legge applicabile e giurisdizione. Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Vicenza.
Legge applicabile e giurisdizione. Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Vicenza. Art. 22 Legge applicabile e giurisdizione Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Vicenza.