Legge applicabile e giurisdizione Clausole campione
Legge applicabile e giurisdizione. Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l’Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in xxx xxxxxxxxx, xxx Xxxx xx Xxxxxx.
Legge applicabile e giurisdizione. Il presente Contratto sarà disciplinato dalla legge applicabile indicata nella tabella che segue, come ivi indicata, in deroga alle norme di scelta di legge. La Convenzione ONU sui Contratti per la Compravendita internazionale di beni non si applica al presente Contratto. Tutte le dispute derivanti da o in connessione con il presente Contratto saranno risolte secondo quanto indicato nella tabella di seguito: un Paese in Nord America o Sud America, con l’eccezione del Brasile, la legge dello Stato del Delaware, Stati Uniti. soggette alla giurisdizione e foro dei tribunali dello Stato del Delaware, Stati Uniti. Ciascuna parte accetta irrevocabilmente la giurisdizione personale del relativo foro dello Stato del Delaware per tali dispute. Brasile, la legge del Brasile. soggette alla giurisdizione e foro del tribunale di São Caetano do Sul-SP, Brasile. un Paese in Asia o Australia/Oceania, con la legge di Hong Kong. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le regole di arbitrato della Camera internazionale del commercio (“Regole della CCI”). La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. l’eccezione del Giappone, Giappone, la legge del Giappone. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. un Paese non rientrante nei suddetti casi, la legge della Svizzera. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Zurigo, Svizzera. Se una controversia è soggetta ad arbitrato secondo quanto descritto nella tabella di cui sopra, gli arbitri saranno nominati secondo le Regole della CCI, la lingua utilizzata per i procedimenti sarà l'inglese e le disposizioni per la produzione di documenti saranno limitate ai documenti su cui ciascuna parte si basa specificamente nel compromesso arbitrale. Non vi è alcunché nella Sezione 13.8 che limiti il diritto delle parti di chiedere un provvedimento d’urgenza teso a preservare lo status quo o qualsiasi misura d’urgenza dinanzi qualsiasi foro competente. Fermo restando quanto sopra, nella misura concessa dalla legge applicabile e laddove ciò non comporti l’invalidità o l’inapplicabilità della presente Sezione 13.8, le parti concordano che Siemens potrà, a sua esclusiva discrezione, intraprendere un'azione nella giurisdizione in cui l’Offerta è utilizzata o il Cliente ha la propria sede aziendale, (i) per far valere i propri diritti di proprietà intellet...
Legge applicabile e giurisdizione. 17.1 Il presente Accordo sarà regolato, interpretato e applicato in conformità alle leggi italiane.
17.2 Ǫualsiasi controversia derivante da o in relazione al presente Accordo sarà risolta, in via esclusiva, dal Tribunale di Milano. Versione del documento D PRI 44 Titolo Versione Data revisione DPA Cloud Backup 00 (emissione documento) 08 novembre 2024 Principalmente, i dati personali trattati sono esclusivamente quelli comunicati direttamente dall’Interessato nel caso in cui un Soggetto proceda alla creazione e/o all’autenticazione del proprio profilo di “utilizzatore” dello spazio storage backup e proceda all’utilizzo degli stessi. In ogni caso i dati potranno essere oggetto dei trattamenti di seguito specificati: Erogazione del servizio Dati Comuni OBBLIGO/ESECUZIONE DEL CONTRATTO 3 mesi A - Manutenzione servizio - Aggiornamento software - Assistenza - Operazioni del cliente nel servizio
Legge applicabile e giurisdizione. 13.1. Il presente Contratto ed i singoli contratti di vendita da questo regolati sono disciplinati esclusivamente dalla legge della Repubblica Italiana. Le Parti escludono espressamente l'applicazione della Convenzione di Vienna dell'11 Aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.
13.2. Ogni controversia inerente alla interpretazione, validità, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto e dei singoli contratti di vendita da questo regolati è attribuita all'esclusiva competenza del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni foro alternativo eventualmente previsto dalla legge.
Legge applicabile e giurisdizione. 20.1 I diritti e le obbligazioni che sorgono per le parti da o in relazione con la Conferma del Venditore e/o le presenti Condizioni saranno regolati, interpretati e fatti valere in conformità alla legge del Regno dei Paesi Bassi, con esclusione delle norme internazionali in materia di conflitti di leggi. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili corporali (CISG).
20.2 Le parti convengono che qualsiasi causa, azione legale o procedimento che fosse iniziato da una parte sarà proposto esclusivamente ai Tribunali competenti nei Paesi Bassi senza pregiudizio per il diritto del Venditore di intentare la causa in questione avanti il Tribunale che sarebbe competente se la presente disposizione non fosse stata inserita nelle Condizioni, e le parti accettano la giurisdizione di tali Tribunali e rinunciano a qualsiasi obiezione potessero avere, ora o in futuro, nei confronti della sede di tali cause, azioni o procedimenti.
Legge applicabile e giurisdizione. Questo contratto di assicurazione e le presenti Condizioni generali di assicurazione sono regolate dal diritto svizzero, in particolare la legge svizzera sul contratto d'assicurazione. Il tribunale competente a risolvere le controversie ai sensi della presente assicurazione collettiva è quello di Zurigo.
Legge applicabile e giurisdizione. 21.1 Il presente Contratto sarà interpretato e disciplinato dalla legge italiana.
21.2 Nel caso in cui qualsiasi controversia sorga da o in relazione al presente Contratto, il Tribunale di Milano avrà competenza esclusiva. • Allegato 1_Informazione in tempo reale_2021 • Allegato 2_Informazione via FTP_2021 • Allegato 3_Flusso Anagrafico via FTP_2021 • Allegato 4_Supporto_2021 • Allegato 5_Tariffario_2021 • Allegato 6_Dichiarazione Utenti_2021 • Allegato 7_Lista Contatti_2021 Se concordate con la nostra proposta, vi chiederemmo cortesemente di riprodurre il presente Contratto sulla vostra carta intestata e sottoscriverlo per accettazione della nostra offerta. Cordiali saluti, Il Provider Ai sensi di quanto previsto dagli articoli. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Venditore afferma di aver specificamente ed espressamente compreso ed accettato i seguenti Articoli del presente Contratto: • Articolo 3 Oggetto; • Articolo 5: Durata; • Articolo 6: Uso dei Dati di Mercato da parte del Venditore; • Articolo 7. Doveri del Venditore; • Articolo 10.2, 10.5 e 10.6: Compensi/Risoluzione; • Articolo 11: Responsabilità; • Articolo 12: Audit; • Articolo 13: Recesso; • Articolo 14: Risoluzione; • Articolo 16.2: Diritti di Proprietà Intellettuale; • Articolo 18: Privacy – Modello 231 – Bribery Act – Modern Slavery Act;
Legge applicabile e giurisdizione. 16.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate dalla legge italiana.
16.2 Per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle Condizioni Generali di Vendita è competente il foro di Milano.
16.3 È fatta salva la applicazione agli Acquirenti che siano consumatori ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo che non abbiano la loro residenza abituale in Italia delle disposizioni eventualmente più favorevoli e inderogabili previste dalla legge del Paese in cui essi hanno la loro residenza abituale.
16.4 L’Acquirente consumatore che risiede in uno stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, può, inoltre, accedere, per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, al procedimento Europeo istituito per le controversie di modesta entità, dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Consiglio, dell’11 luglio 2007, a condizione che il valore della controversia non ecceda, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, Euro 2.000,00. Il testo del regolamento è reperibile sul sito xxx-xxx.xxxxxx.xx.
16.5 Ai sensi dell’art. 141-sexies, comma 3, del Codice del Consumo, Finarte informa luutente che rivesta la qualifica di consumatore di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo, che, nel caso in cui egli abbia presentato un reclamo direttamente a Xxxxxxx, a seguito del quale non sia stato tuttavia possibile risolvere la controversia così insorta, Finarte fornirà le informazioni in merito all’organismo o agli organismi di Alternative Dispute Resolution per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ad obbligazioni derivanti da un contratto concluso in base alle presenti Condizioni Generali di Vendita (cc.dd. organismi ADR, come indicati agli artt. 141-bis e ss. Codice del Consumo), precisando se intenda avvalersi o meno di tali organismi per risolvere la controversia stessa. Finarte informa inoltre luutente che rivesta la qualifica di consumatore di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo che è stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione on-line delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR). La piattaforma ODR è consultabile al seguente indirizzo http:// xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/; attraverso la piattaforma ODR l’utente consumatore potrà consultare l’elenco degli organismi ADR, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione on-line della cont...
Legge applicabile e giurisdizione. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa l’interpretazione e l’esecuzione delle presenti condizioni di licenza e di ogni singolo ordine, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Legge applicabile e giurisdizione. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per le eventuali controversie e azioni derivanti dalla polizza resta espressamente convenuta l'esclusiva competenza del Foro di Roma.