Legge applicabile e giurisdizione Clausole campione

Legge applicabile e giurisdizione. Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l’Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in xxx xxxxxxxxx, xxx Xxxx xx Xxxxxx.
Legge applicabile e giurisdizione. 21.1 Il presente Contratto sarà interpretato e disciplinato dalla legge italiana.
Legge applicabile e giurisdizione. 13.1. Il presente Contratto ed i singoli contratti di vendita da questo regolati sono disciplinati esclusivamente dalla legge della Repubblica Italiana. Le Parti escludono espressamente l'applicazione della Convenzione di Vienna dell'11 Aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.
Legge applicabile e giurisdizione. Questo contratto di assicurazione e le presenti Condizioni generali di assicurazione sono regolate dal diritto svizzero, in particolare la legge svizzera sul contratto d'assicurazione. Il tribunale competente a risolvere le controversie ai sensi della presente assicurazione collettiva è quello di Zurigo.
Legge applicabile e giurisdizione. 1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate dalla legge italiana.
Legge applicabile e giurisdizione. Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
Legge applicabile e giurisdizione. 20.1 Il contratto e tutte le obbligazioni extracontrattuali derivanti da o in relazione ad esso saranno regolati dalla legge italiana e le parti sottopongono alla giurisdizione esclusiva delle competenti autorità giudiziarie italiane la risoluzione di eventuali controversie, fatto salvo il caso in cui l'Acquirente decida di avviare un procedimento nel Paese in cui il Venditore ha la propria sede legale.
Legge applicabile e giurisdizione. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per le eventuali controversie e azioni derivanti dalla polizza resta espressamente convenuta l'esclusiva competenza del Foro di Roma.
Legge applicabile e giurisdizione. Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Vicenza. Art. 22 Legge applicabile e giurisdizione Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Vicenza.
Legge applicabile e giurisdizione. Il Contratto, e qualsiasi controversia o rivendicazione derivante da o in connessione con esso o il suo oggetto o costituzione (comprese le controversie o rivendicazioni non contrattuali), saranno regolati e interpretati in conformità alle leggi vigenti in Italia e ciascuna delle parti si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione esclusiva del tribunale di Roma, Italia.