Dotazioni territoriali minime Clausole campione

Dotazioni territoriali minime. Per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali per l’urbanizzazione degli insediamenti, l’assetto finale dell’ambito di stazione dovrà soddisfare le esigenze delle nuove funzioni insediate senza costituire un aggravio per gli ambiti urbani circostanti; nel nuovo insediamento verranno realizzate dotazioni di strade, spazi e percorsi pedonali, piste ciclabili e luoghi di accesso ed attestamento del sistema della mobilità pubblica che saranno di servizio anche agli ambiti urbani circostanti. Il nuovo insediamento dovrà essere progettato con grande cura per quanto riguarda la compatibilità ambientale, in particolare per quanto riguarda il contenimento dei consumi energetici e le forme di energia utilizzate, anche in questo caso non andando a gravare in maniera significativa sulle reti infrastrutturali esistenti. Ad ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento destinata a funzioni ricreative, ricettive e direzionali dovrà corrispondere una dotazione di 100 mq di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi. Le dotazioni di cui sopra potranno essere reperite all’interno dell’ambito solo per quanto riguarda la realizzazione di attrezzature, fissata nella quantità di cui al comma 2 del presente articolo, e quella di spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi, oppure all’esterno dell’ambito, in altre aree di proprietà RFI adatte alla realizzazione di spazi verdi attrezzati per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive. In caso di indisponibilità di aree adeguate potranno essere prese in esame modalità di monetizzazione delle aree di cessione. Per quanto riguarda le dotazioni ecologiche e ambientali che devono concorrere a migliorare la qualità dell’ambiente urbano, mitigando gli impatti negativi dei nuovi insediamenti, gli studi di compatibilità ambientale e territoriale da svolgersi in fase attuativa del presente accordo definiranno i requisiti prestazionali che esse dovranno soddisfare e le aree più idonee alla loro localizzazione.
Dotazioni territoriali minime. Per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali per l’urbanizzazione degli insediamenti, l’assetto finale dell’ambito Ravone dovrà soddisfare le esigenze delle nuove funzioni insediate senza costituire un aggravio per gli ambiti urbani circostanti. All’interno dell’ambito dovranno essere reperite dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi pari a 30 mq per ogni abitante effettivo e potenziale. Tra le dotazioni deve essere considerato anche il sistema di sosta sostitutivo dell’attuale parcheggio “Tanari”. Per quanto riguarda le dotazioni ecologiche e ambientali che devono concorrere a migliorare la qualità dell’ambiente urbano, mitigando gli impatti negativi dei nuovi insediamenti, gli studi di compatibilità ambientale e territoriale, da svolgersi in fase attuativa del presente Accordo, definiranno i requisiti prestazionali che esse dovranno soddisfare e le aree più idonee alla loro localizzazione.

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  • Ambito territoriale L'ambito territoriale, previsto dalle vigenti normative di legge in materia, entro cui è possibile stipulare i contratti di riallineamento è la provincia.

  • Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Validità territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • LIMITI TERRITORIALI L’assicurazione vale per il mondo intero.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

  • Obbligazioni specifiche del Fornitore Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula della presente Accordo Quadro. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico, ciascun Fornitore ha l’obbligo di: a) comunicare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo; b) inviare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà all’applicazione della dovuta penale, conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

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