DOVERI E COMPITI DEI PROFESSIONISTI. (Biologi, Chimici, Psicologi). 1. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo. 2. Il professionista incaricato ai sensi del presente Accordo deve: a) attenersi alle disposizioni che l’azienda emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali; b) eseguire le prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art.1 del D.P.R. n.458/98; c) partecipare ai programmi e ai progetti finalizzati; d) attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo; e) rispettare l’orario di attività indicato nella lettera di incarico. 3. Il professionista nell’erogazione delle prestazioni di sua competenza deve: a) compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornito dall’azienda; b) fornire al responsabile della struttura operativa cui è assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilità le prestazioni di competenza; c) usare le attrezzature fornite dall’azienda comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie; d) partecipare alle attività di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche; e) partecipare alle attività formative programmate dall’azienda.
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DOVERI E COMPITI DEI PROFESSIONISTI. (BiologiBIOLOGI, ChimiciCHIMICI, PsicologiPSICOLOGI).
1. È E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
2. Il professionista incaricato ai sensi del presente Accordo deve:
a) attenersi alle disposizioni che l’azienda emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali;
b) eseguire le prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art.1 del D.P.R. n.458/98;
c) partecipare ai programmi e ai progetti finalizzati;
d) attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo;
e) rispettare l’orario di attività indicato nella lettera di incarico.
3. Il professionista nell’erogazione delle prestazioni di sua competenza deve:
a) compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornito dall’azienda;
b) fornire al responsabile della struttura operativa cui è assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilità le prestazioni di competenza;
c) usare le attrezzature fornite dall’azienda comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie;
d) partecipare alle attività di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche;
e) partecipare alle attività formative programmate dall’azienda.
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DOVERI E COMPITI DEI PROFESSIONISTI. (Biologi, Chimici, Psicologi).
1. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
2. Il professionista incaricato ai sensi del presente Accordo deve:
a) attenersi alle disposizioni che l’azienda emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali;
b) eseguire le prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art.1 del D.P.R. n.458/98;
c) partecipare ai programmi e ai progetti finalizzati;
d) attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo;
e) rispettare l’orario di attività indicato nella lettera di incarico.
3. Il professionista nell’erogazione delle prestazioni di sua competenza deve:
a) compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornito dall’azienda;
b) fornire al responsabile della struttura operativa cui è assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilità le prestazioni di competenza;
c) usare le attrezzature fornite dall’azienda comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie;; A.C.N. non più in vigore, sostituito dall'A.C.N. del 17/12/2015
d) partecipare alle attività di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche;
e) partecipare alle attività formative programmate dall’azienda.
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DOVERI E COMPITI DEI PROFESSIONISTI. (BiologiBIOLOGI, ChimiciCHIMICI, PsicologiPSICOLOGI).
1. È demandata alla contrattazione regionale la definizione de- finizione dei contenuti e delle modalità di attuazione attua- zione dei commi successivi, secondo quanto disposto dispo- sto dall’art. 14 del presente Accordo.
2. Il professionista incaricato ai sensi del presente Accordo Ac- cordo deve:
a) attenersi alle disposizioni che l’azienda emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento per- seguimento dei fini istituzionali;
b) eseguire le prestazioni professionali proprie delle del- le categorie così come regolamentate dalle relative re- lative leggi di ordinamento e dall’art.1 del D.P.R. n.458/98n.458/e8;
c) partecipare ai programmi e ai progetti finalizzatifinaliz- zati;
d) attenersi alle disposizioni contenute nel presente presen- te Accordo;
e) rispettare l’orario di attività indicato nella lettera let- tera di incarico.
3. Il professionista nell’erogazione delle prestazioni di sua competenza deve:
a) compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni pre- stazioni effettuate utilizzando il modulario fornito for- nito dall’azienda;
b) fornire al responsabile della struttura operativa cui è assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilità le prestazioni di competenzacompe- tenza;
c) usare le attrezzature fornite dall’azienda comunicando comu- nicando al responsabile della struttura operativa operati- va di appartenenza le eventuali avarie;
d) partecipare alle attività di rilevazione epidemiologica epidemio- logica per la preparazione, lo studio e la programmazione pro- grammazione di indagini statistiche;
e) partecipare alle attività formative programmate programma- te dall’azienda.
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DOVERI E COMPITI DEI PROFESSIONISTI. (BiologiBIOLOGI, ChimiciCHIMICI, PsicologiPSICOLOGI).
1. È E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
2. Il professionista incaricato ai sensi del presente Accordo deve:
a) attenersi alle disposizioni che l’azienda emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali;
b) eseguire le prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art.1 del D.P.R. n.458/98;
c) partecipare ai programmi e ai progetti finalizzati;
d) attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo;
e) rispettare l’orario di attività indicato nella lettera di incarico.
3. Il professionista nell’erogazione delle prestazioni di sua competenza deve:
a) compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornito dall’azienda;
b) fornire al responsabile della struttura operativa cui è assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano della de lla affidabilità le prestazioni di competenza;
c) usare le attrezzature fornite dall’azienda comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie;
d) partecipare alle attività di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche;
e) partecipare alle attività formative programmate dall’azienda.
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