Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza. La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta e le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza stessa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il coniuge proprietario o comproprietario e/o per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza. Art.14 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza. La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all’Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell’Assicurato stesso.
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall’Assicurato e dalla Società.
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza. La presente sezione I della polizza viene stipulata dall’Ente esclusivamente nell’interesse proprio. La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste del Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l’assicurazione, adempie con oneri a proprio carico agli obblighi previsti dall’Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto. Resta pertanto fermo ed impregiudicato il diritto di rivalsa del Contraente nei confronti dei terzi responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, tramite l’azione di responsabilità di competenza della Corte dei Conti.
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza. La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall’assicurato. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall’assicurato e dalla Società.
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente/Assicurato e dalla Società. L'accertamento e la liquidazione dei danni conseguenti ad accordo o arbitrato sono vincolanti per l'Assicurato restando esclusa ogni possibilità di impugnativa. L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dell'Assicurato.
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza. La presente polizza viene stipulata dall’Ente anche a favore degli Assicurati indicati nella Scheda di Polizza, al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa e dalla disciplina di cui alla contrattazione collettiva. L’Ente, pertanto, oltre all’eventuale qualità di Assicurato a termini di contratto, assume la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l’Assicurazione, adempie agli obblighi a suo carico previsti dall’Assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, compresi quelli spettanti ai singoli Assicurati ed anche in via esclusiva, con il consenso espresso degli Assicurati stessi che si intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto, documentato e rappresentato.