Durata e clausola novativa. Il presente accordo contrattuale ha durata sino al 31.12.2019 a decorrere dal 01.01.2018 e sostituisce integralmente sia da un punto di vista soggettivo sia da un punto di vista oggettivo qualsiasi precedente rapporto contrattuale intercorrente tra le parti. Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per l'intera durata pattuita. Si impegnano, inoltre, entro 60 giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un nuovo accordo contrattuale, se ritenuto di interesse da tutti i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale. Il budget viene negoziato e formalizzato per conto del committente e delle altre ASL, tra la ASL capofila ed il soggetto gestore annualmente, attraverso la sottoscrizione dell’allegata scheda budget. E’ esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all’esito positivo delle verifiche sull’operato del soggetto gestore dell’unità/delle unità di offerta sociosanitaria. Durante la vigenza del presente accordo contrattuale, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento, purché ciò consti da appendice all’accordo contrattuale stesso, adottata formalmente. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività ed ad adeguarsi ad eventuali sopravvenute modifiche normative a livello regionale e/o nazionale. Il presente accordo contrattuale è redatto in tante copie quante sono le parti. Una copia verrà trasmessa ad ALISA. Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente. ALISA e le ASL provvederanno alla pubblicità del presente accordo contrattuale prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo contrattuale, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile. È a carico del soggetto gestore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento del servizio e delle conseguenti attività di cui al presente accordo contrattuale. Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dal soggetto gestore dell’unità di offerta sociosanitaria in relazione al presente accordo contrattuale grava esclusivamente sullo stesso, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. ALISA e le ASL, pertanto, non potranno in alcun modo essere gravati dagli stessi e dovranno in ogni caso essere garantiti e manlevati dal soggetto gestore dell’unità di offerta sociosanitaria per eventuali richieste di terzi. Conformemente alla determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P. la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari non si applica il C.I.G. non trattandosi di contratto d'appalto, fatte salve eventuali successive modifiche o integrazioni. Il presente accordo contrattuale verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico del soggetto gestore, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente. Genova, li Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Il Commissario Straordinario (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx) Azienda Sociosanitaria Ligure ASL 2 (quale ASL capofila) Il Commissario Straordinario (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx) Società Cooperativa sociale IL FAGGIO onlus Il Legale Rappresentante (Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx) Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:
Appears in 1 contract
Samples: www.asl2.liguria.it
Durata e clausola novativa. Il presente accordo contrattuale ha durata sino al 31.12.2019 a decorrere dal 01.01.2018 e sostituisce integralmente sia da un punto di vista soggettivo sia da un punto di vista oggettivo qualsiasi precedente rapporto contrattuale intercorrente tra le parti. Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per l'intera durata pattuita. Si impegnano, inoltre, entro 60 giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un nuovo accordo contrattuale, se ritenuto di interesse da tutti i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale. Il budget viene negoziato e formalizzato per conto del committente e delle altre ASL, tra la ASL capofila ed il soggetto gestore annualmente, attraverso la sottoscrizione dell’allegata scheda budget. E’ esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all’esito positivo delle verifiche sull’operato del soggetto gestore dell’unità/delle unità di offerta sociosanitaria. Durante la vigenza del presente accordo contrattuale, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento, purché ciò consti da appendice all’accordo contrattuale stesso, adottata formalmente. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività ed ad adeguarsi ad eventuali sopravvenute modifiche normative a livello regionale e/o nazionale. Il presente accordo contrattuale è redatto in tante copie quante sono le parti. Una copia verrà trasmessa ad ALISA. Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente. ALISA e le ASL provvederanno alla pubblicità del presente accordo contrattuale prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo contrattuale, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile. È a carico del soggetto gestore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento del servizio e delle conseguenti attività di cui al presente accordo contrattuale. Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dal soggetto gestore dell’unità di offerta sociosanitaria sanitaria in relazione al presente accordo contrattuale grava esclusivamente sullo stesso, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. ALISA e le ASL, pertanto, non potranno in alcun modo essere gravati dagli stessi e dovranno in ogni caso essere garantiti e manlevati dal soggetto gestore dell’unità di offerta sociosanitaria sanitaria per eventuali richieste di terzi. Conformemente alla determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P. la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari non si applica il C.I.G. non trattandosi di contratto d'appalto, fatte salve eventuali successive modifiche o integrazioni. Il presente accordo contrattuale verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico del soggetto gestore, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente. Letto, confermato e sottoscritto Genova, li lì Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Il Commissario Straordinario (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx…………………………………………….) Azienda Sociosanitaria Ligure ASL 2 (quale ASL capofila) Il Commissario Straordinario Direttore Generale (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx… ) Società Cooperativa sociale IL FAGGIO onlus Il soggetto gestore dell’unità di offerta sanitaria Il Legale Rappresentante (Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx( ) Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:
Appears in 1 contract
Samples: www.asl3.liguria.it
Durata e clausola novativa. Il presente accordo contrattuale ha durata sino al 31.12.2019 a decorrere dal 01.01.2018 e sostituisce integralmente sia da un punto di vista soggettivo sia da un punto di vista oggettivo qualsiasi precedente rapporto contrattuale intercorrente tra le parti. Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per l'intera durata pattuita. Si impegnano, inoltre, entro 60 giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un nuovo accordo contrattuale, se ritenuto di interesse da tutti i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale. Il budget viene negoziato e formalizzato per conto del committente e delle altre ASL, tra la ASL capofila ed il soggetto gestore annualmente, attraverso la sottoscrizione dell’allegata scheda budget. E’ esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all’esito positivo delle verifiche sull’operato del soggetto gestore dell’unità/delle unità di offerta sociosanitaria. Durante la vigenza del presente accordo contrattuale, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento, purché ciò consti da appendice all’accordo contrattuale stesso, adottata formalmente. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività ed ad adeguarsi ad eventuali sopravvenute modifiche normative a livello regionale e/o nazionale. Il presente accordo contrattuale è redatto in tante copie quante sono le parti. Una copia verrà trasmessa ad ALISA. Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente. ALISA e le ASL provvederanno alla pubblicità del presente accordo contrattuale prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo contrattuale, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile. È a carico del soggetto gestore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento del servizio e delle conseguenti attività di cui al presente accordo contrattuale. Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dal soggetto gestore dell’unità di offerta sociosanitaria in relazione al presente accordo contrattuale grava esclusivamente sullo stesso, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. ALISA e le ASL, pertanto, non potranno in alcun modo essere gravati dagli stessi e dovranno in ogni caso essere garantiti e manlevati dal soggetto gestore dell’unità di offerta sociosanitaria per eventuali richieste di terzi. Conformemente alla determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P. la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari non si applica il C.I.G. non trattandosi di contratto d'appalto, fatte salve eventuali successive modifiche o integrazioni. Il presente accordo contrattuale verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico del soggetto gestore, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente. Genova, li Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Il Commissario Straordinario (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx) Azienda Sociosanitaria Ligure ASL 2 (quale ASL capofila) Il Commissario Straordinario Direttore Generale (Xxxx. Xxxxx XxxxxxxxxXxxxxxx Xxxxxxx) Società Cooperativa sociale IL FAGGIO onlus AIAS Savona Onlus Il Legale Rappresentante (Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx d.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxx) Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:
Appears in 1 contract
Samples: www.asl2.liguria.it
Durata e clausola novativa. Il presente accordo contrattuale ha durata sino al 31.12.2019 a decorrere dal 01.01.2018 e sostituisce integralmente sia da un punto di vista soggettivo sia da un punto di vista oggettivo qualsiasi precedente rapporto contrattuale intercorrente tra le parti. Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per l'intera durata pattuita. Si impegnano, inoltre, entro 60 giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un nuovo accordo contrattuale, se ritenuto di interesse da tutti i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale. Il budget viene negoziato e formalizzato per conto del committente e delle altre ASL, tra la ASL capofila ed il soggetto gestore annualmente, attraverso la sottoscrizione dell’allegata scheda budget. E’ esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all’esito positivo delle verifiche sull’operato del soggetto gestore dell’unità/delle unità di offerta sociosanitaria. Durante la vigenza del presente accordo contrattuale, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento, purché ciò consti da appendice all’accordo contrattuale stesso, adottata formalmente. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività ed ad adeguarsi ad eventuali sopravvenute modifiche normative a livello regionale e/o nazionale. Il presente accordo contrattuale è redatto in tante copie quante sono le parti. Una copia verrà trasmessa ad ALISA. Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente. ALISA e le ASL provvederanno alla pubblicità del presente accordo contrattuale prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo contrattuale, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile. È a carico del soggetto gestore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento del servizio e delle conseguenti attività di cui al presente accordo contrattuale. Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dal soggetto gestore dell’unità di offerta sociosanitaria in relazione al presente accordo contrattuale grava esclusivamente sullo stesso, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. ALISA e le ASL, pertanto, non potranno in alcun modo essere gravati dagli stessi e dovranno in ogni caso essere garantiti e manlevati dal soggetto gestore dell’unità di offerta sociosanitaria per eventuali richieste di terzi. Conformemente alla determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P. la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari non si applica il C.I.G. non trattandosi di contratto d'appalto, fatte salve eventuali successive modifiche o integrazioni. Il presente accordo contrattuale verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico del soggetto gestore, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente. Genova, li Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Il Commissario Straordinario (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx) Azienda Sociosanitaria Ligure ASL 2 (quale ASL capofila) Il Commissario Straordinario (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx) Società Cooperativa sociale IL FAGGIO onlus Il Legale Rappresentante (Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx) Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Contrattuale Per La Fornitura Di Prestazioni Sociosanitarie Residenziali Per Disabili Adulti