DURATA E VALORE DELL’APPALTO. Il presente appalto avrà la durata di 12 mesi, decorrenti dalla data che sarà indicata nel contratto. Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse aggiudicata una gara Regionale o di Area vasta o Consip per l’affidamento della fornitura oggetto della gara, questa Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto con la Ditta aggiudicataria, mediante invio di apposita nota a mezzo p.e.c., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile e dell’art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell’art. 1373 – II comma – del Codice Civile. I prezzi di fornitura dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del contratto. La Stazione Appaltante si riserva di apportare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora si renda necessario in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazionifino alla concorrenza del 50% dell’importo della fornitura. Il Fornitore sarà tenuto ad eseguire le prestazionialle medesime condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione della fornitura. Qualora, prima della scadenza del contratto, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con nuova procedura, potrà essere disposta la proroga del contratto in scadenza alle condizioni originarie, fino ad ulteriori 6 mesi, e comunque per il tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura. In caso di proroga il fornitore sarà obbligato ad accettare la stessa e a mantenere le condizioni contrattuali in essere. Nel caso in cui, alla scadenza dello strumento contrattuale, i quantitativi non siano esauriti, il Committente si riserva inoltre la facoltà di differirne la scadenza fino ad un massimo di 12 mesi, fermo il rispetto dei quantitativi massimi previsti dal capitolato di gara e fatta salva in ogni caso la facoltà di esercizio di eventuali opzioni di proroga sopra indicate. Qualora per ragioni commerciali nel corso del periodo di validità contrattuale la ditta aggiudicataria non si trovi più ad essere titolare della eventuale esclusiva commerciale, anche solo di distribuzione o rivendita, del bene a suo tempo offerto, la medesima sarà tenuta a comunicare all’Istituto Oncologico Veneto l'avvenuta variazione unitamente ad indicazione della ditta subentrata in grado di offrire il medesimo prodotto. La ditta potrà subentrare nella fornitura solo a condizione del possesso dei requisiti utili per la sostenibilità dell’appalto pubblico, nonché dell’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente disciplinare e della conferma,o miglioria, del prezzo unitario già praticato. L’indisponibilità a praticare le sopra riportate condizioni potrà comportare la risoluzione del contratto e, nel caso, lo scorrimento della relativa graduatoria di merito.
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DURATA E VALORE DELL’APPALTO. Il presente appalto avrà la durata di 12 24 mesi, decorrenti dalla data che sarà indicata nel contratto. Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse aggiudicata una gara Regionale o di Area vasta o Consip per l’affidamento della fornitura oggetto della gara, questa Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto con la Ditta aggiudicataria, mediante invio di apposita nota a mezzo p.e.c., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile e dell’art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell’art. 1373 – II comma – del Codice Civile. I prezzi di fornitura dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del contratto. La Stazione Appaltante si riserva di apportare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora si renda necessario in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazionifino alla concorrenza del 50% dell’importo della fornitura. Il Fornitore sarà tenuto ad eseguire le prestazionialle medesime condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione della fornitura. Qualora, prima della scadenza del contratto, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con nuova procedura, potrà essere disposta la proroga del contratto in scadenza alle condizioni originarie, fino ad ulteriori 6 mesi, e comunque per il tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura. In caso di proroga il fornitore sarà obbligato ad accettare la stessa e a mantenere le condizioni contrattuali in essere. Nel caso in cui, alla scadenza dello strumento contrattuale, i quantitativi non siano esauriti, il Committente si riserva inoltre la facoltà di differirne la scadenza fino ad un massimo di 12 mesi, fermo il rispetto dei quantitativi massimi previsti dal capitolato di gara e fatta salva in ogni caso la facoltà di esercizio di eventuali opzioni di proroga sopra indicate. Qualora per ragioni commerciali nel corso del periodo di validità contrattuale la ditta aggiudicataria non si trovi più ad essere titolare della eventuale esclusiva commerciale, anche solo di distribuzione o rivendita, del bene a suo tempo offerto, la medesima sarà tenuta a comunicare all’Istituto Oncologico Veneto l'avvenuta variazione unitamente ad indicazione della ditta subentrata in grado di offrire il medesimo prodotto. La ditta potrà subentrare nella fornitura solo a condizione del possesso dei requisiti utili per la sostenibilità dell’appalto pubblico, nonché dell’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente disciplinare e della conferma,o miglioria, del prezzo unitario già praticato. L’indisponibilità a praticare le sopra riportate condizioni potrà comportare la risoluzione del contratto e, nel caso, lo scorrimento della relativa graduatoria di merito.
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DURATA E VALORE DELL’APPALTO. Il presente appalto avrà la durata di 12 8 mesi, decorrenti dalla data che sarà indicata nel contratto. Il valore complessivo stimato dell’appalto, determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 4, D. Lgs. 50/2016, è pari a complessivi € 199.000,00 al netto dell’IVA comprensivi di spese di consegna. Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse aggiudicata una gara Regionale o di Area vasta o Consip per l’affidamento della fornitura oggetto della gara, questa Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto con la Ditta aggiudicataria, mediante invio di apposita nota a mezzo p.e.c., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile e dell’art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell’art. 1373 – II comma – del Codice Civile. I prezzi di fornitura dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del contratto. La Stazione Appaltante si riserva di apportare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora si renda necessario in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazionifino alla concorrenza del 50% dell’importo della fornitura. Il Fornitore sarà tenuto ad eseguire le prestazionialle medesime condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione della fornitura. Qualora, prima della scadenza del contratto, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con nuova procedura, potrà essere disposta la proroga del contratto in scadenza alle condizioni originarie, fino ad ulteriori 6 3 mesi, e comunque per il tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura. In caso di proroga il fornitore sarà obbligato ad accettare la stessa e a mantenere le condizioni contrattuali in essere. Nel caso in cui, alla scadenza dello strumento contrattuale, i quantitativi non siano esauriti, il Committente si riserva inoltre la facoltà di differirne la scadenza fino ad un massimo di 12 mesi, fermo il rispetto dei quantitativi massimi previsti dal capitolato di gara e fatta salva in ogni caso la facoltà di esercizio di eventuali opzioni di proroga sopra indicate. Qualora per ragioni commerciali nel corso del periodo di validità contrattuale la ditta aggiudicataria non si trovi più ad essere titolare della eventuale esclusiva commerciale, anche solo di distribuzione o rivendita, del bene a suo tempo offerto, la medesima sarà tenuta a comunicare all’Istituto Oncologico Veneto l'avvenuta variazione unitamente ad indicazione della ditta subentrata in grado di offrire il medesimo prodotto. La ditta potrà subentrare nella fornitura solo a condizione del possesso dei requisiti utili per la sostenibilità dell’appalto pubblico, nonché dell’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente disciplinare e della conferma,o miglioria, del prezzo unitario già praticato. L’indisponibilità a praticare le sopra riportate condizioni potrà comportare la risoluzione del contratto e, nel caso, lo scorrimento della relativa graduatoria di merito.
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DURATA E VALORE DELL’APPALTO. Il presente appalto avrà la durata di 12 24 mesi, decorrenti dalla data che sarà indicata nel contratto. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto, per entrambi i lotti, è pari ad € 60.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, così suddiviso: - per il lotto 1 la base d’asta di 48.000,00 € per 24 mesi; - per il lotto 2 la base d’asta di 12.000,00 € per 24 mesi. Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse aggiudicata una gara Regionale o di Area vasta o Consip per l’affidamento della fornitura oggetto della gara, questa Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto con la Ditta aggiudicataria, mediante invio di apposita nota a mezzo p.e.c., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile e dell’art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell’art. 1373 – II comma – del Codice Civile. I prezzi di fornitura dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del contratto. La Stazione Appaltante si riserva di apportare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora si renda necessario in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazionifino alla concorrenza del 50% dell’importo della fornitura. Il Fornitore sarà tenuto ad eseguire le prestazionialle medesime condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione della fornitura. Qualora, prima della scadenza del contratto, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con nuova procedura, potrà essere disposta la proroga del contratto in scadenza alle condizioni originarie, fino ad ulteriori 6 mesi, e comunque per il tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura. In caso di proroga il fornitore sarà obbligato ad accettare la stessa e a mantenere le condizioni contrattuali in essere. Nel caso in cui, alla scadenza dello strumento contrattuale, i quantitativi non siano esauriti, il Committente si riserva inoltre la facoltà di differirne la scadenza fino ad un massimo di 12 mesi, fermo il rispetto dei quantitativi massimi previsti dal capitolato di gara e fatta salva in ogni caso la facoltà di esercizio di eventuali opzioni di proroga sopra indicate. Qualora per ragioni commerciali nel corso del periodo di validità contrattuale la ditta aggiudicataria non si trovi più ad essere titolare della eventuale esclusiva commerciale, anche solo di distribuzione o rivendita, del bene a suo tempo offerto, la medesima sarà tenuta a comunicare all’Istituto Oncologico Veneto l'avvenuta variazione unitamente ad indicazione della ditta subentrata in grado di offrire il medesimo prodotto. La ditta potrà subentrare nella fornitura solo a condizione del possesso dei requisiti utili per la sostenibilità dell’appalto pubblico, nonché dell’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente disciplinare e della conferma,o miglioria, del prezzo unitario già praticato. L’indisponibilità a praticare le sopra riportate condizioni potrà comportare la risoluzione del contratto e, nel caso, lo scorrimento della relativa graduatoria di merito.
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