Effetti del prestito Clausole campione

Effetti del prestito. 1. Per effetto della conclusione dei singoli contratti di Prestito ▇▇▇▇▇▇ la Banca acquista la proprietà degli strumenti finanziari che ne costituiscono oggetto. 2. La Banca si impegna a restituire al Cliente, a conclusione di ogni contratto di Prestito ▇▇▇▇▇▇, strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi a prestito, unitamente alle somme corrispondenti agli eventuali proventi incassati durante il periodo di durata del contratto (“Proventi Sostitutivi”), fatto salvo quanto disciplinato nel successivo comma 5. 3. Il diritto di voto, i proventi e qualsiasi frutto inerente agli strumenti finanziari attribuiti o corrisposti durante la vigenza del singolo contratto di Prestito ▇▇▇▇▇▇ nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi sugli strumenti finanziari spettano alla Banca per tutta la durata del singolo contratto di Prestito ▇▇▇▇▇▇, fermo restando quanto previsto al successivo comma 4. 4. I Proventi Sostitutivi sono riconosciuti dalla Banca al Cliente secondo le modalità stabilite dalle società emittenti, al netto delle ritenute, esclusivamente con accredito sul conto corrente di regolamento collegato al Deposito Amministrato. 5. Il Cliente prende atto e accetta che in ipotesi di sospensione e/o esclusione dalle negoziazioni dello strumento finanziario oggetto di un contratto di Prestito ▇▇▇▇▇▇, la Banca potrebbe trovarsi nella impossibilità di restituirlo. In tale ipotesi, entro i tempi tecnici necessari, la Banca corrisponde al Cliente una somma di denaro pari al controvalore dello strumento finanziario, determinato moltiplicando la quantità degli strumenti finanziari per il loro valore di mercato del giorno precedente quello di sospensione/esclusione, individuato secondo i criteri contenuti nel Documento Informativo per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione.
Effetti del prestito nel seguente comma sono apportate le modifiche evidenziate 1. Per effetto della conclusione dei singoli contratti di Prestito Titoli la Banca acquista la proprietà degli strumenti finanziari che ne costituiscono oggetto con diritto della Banca di utilizzarli secondo quanto indicato nel Documento Informativo.
Effetti del prestito. 1. Per effetto della conclusione dei singoli contratti di Prestito ▇▇▇▇▇▇ la Banca acquista la proprietà degli strumenti finanziari che ne costituiscono oggetto. 2. La Banca si impegna a restituire al Cliente, a 3. Il diritto di voto, i proventi e qualsiasi frutto inerente agli strumenti finanziari attribuiti o corrisposti durante la vigenza del singolo contratto di Prestito ▇▇▇▇▇▇ nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi sugli strumenti finanziari spettano alla Banca per tutta la durata del singolo contratto di Prestito ▇▇▇▇▇▇, fermo restando quanto previsto al successivo comma 4. 4. I Proventi Sostitutivi sono riconosciuti dalla Banca al Cliente secondo le modalità stabilite dalle società emittenti, al netto delle ritenute, esclusivamente con accredito sul conto corrente di regolamento collegato al Deposito Amministrato. 5. Il Cliente prende atto e accetta che in ipotesi di
Effetti del prestito. 10.4.1 Alla data di consegna, i ▇▇▇▇▇▇ Prestati passeranno in proprietà al Cliente, ai sensi dell'art. 1813 e seguenti del Codice Civile. 10.4.2 I diritti accessori e gli obblighi relativi ai Titoli Prestati spettano, per l’intera durata del prestito, al Cliente. 10.4.3 Le somme corrispondenti agli eventuali proventi maturati sui Titoli Prestati saranno riconosciute dal Cliente al Mutuante. 10.4.4 II Mutuante provvederà successivamente alla remunerazione dei Terzi.