Effetti del rilevamento di indicia. a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in conformità della parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto. b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C siano rilevati uno o più degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa non decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato. c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C venga rilevato un indirizzo di fermo posta o “c/o” e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali, essa deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato membro o di San Marino, a seconda dei casi, come conto non documentato.
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Samples: Protocollo Di Modifica
Effetti del rilevamento di indicia. a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in conformità della parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione all’associazione di uno o più indicia con il conto.
b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C siano rilevati uno o più degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione all’associazione di uno o più indicia in- dicia con il conto, l'Istituzione l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato identifi- cato un indicium, a meno che essa non decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto consideratoconsi- derato.
c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C venga rilevato un indirizzo di fermo posta o “«c/o” » e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione un’autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'Istituzione l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione un’autocertificazione o Prove Documentali, essa deve segnalare il conto all'Autorità all’Autorità Competente del proprio Stato membro o di San Marinodella Svizzera, a seconda dei casi, come conto non documentato.
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Samples: Accordo Sullo Scambio Automatico Di Informazioni Finanziarie
Effetti del rilevamento di indicia. a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante im- porto rilevante di cui alla parte C sopra non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, B punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto oggetto di Comunicazione comunicazione in conformità della parte C, del punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione all’associazione di uno o più indicia con il conto.
b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante importo rilevante di cui alla parte C sopra siano rilevati uno o più degli indicia elencati nella parte B, B punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione all’associazione di uno o più indicia con il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta l’Istituzione finanziaria tenuta alla Comunicazione comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto oggetto di Comunicazione comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto oggetto di Comunicazione comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa non decida di applicare la parte B, B punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto consideratoconside- rato.
c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante im- porto rilevante di cui alla parte C sopra venga rilevato un indirizzo di fermo posta o “«c/o” » e per il Titolare del Conto conto non siano identificati nessun altro indirizzo indi- xxxxx né altri indicia elencati nella parte B, B punto 2, 2 lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta l’Istituzione finanziaria tenuta alla Comunicazione comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione conto un’autocertificazione o Prove Documentali documentali per stabilire stabi- lire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta l’Istituzione finanziaria tenuta alla Comunicazione comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione un’autocertificazione o Prove Documentalidocumentali, essa deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato membro o di San Marino, a seconda dei casi, come conto non documentato.
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Samples: Accordo Multilaterale
Effetti del rilevamento di indicia. a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in conformità della parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto.
b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C siano rilevati uno o più degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa non decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.
c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C venga rilevato un indirizzo di fermo posta o “"c/o” " e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali, essa deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato membro o di San Marinodella Svizzera, a seconda dei casi, come conto non documentato.
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Samples: Protocollo Di Modifica Dell'accordo
Effetti del rilevamento di indicia. a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in conformità della conformemente alla parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto.
b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C siano vengano rilevati uno o più degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa non esso decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.
c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C venga rilevato un indirizzo di fermo posta o “c/o” e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta l'Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione Comuni cazione non possa ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali, essa esso deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato membro o di San Marinodel Liechtenstein, a seconda dei casi, come conto non documentato.
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Samples: Protocol of Amendment