Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella C ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. 2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio. 3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 18, comma 3 del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
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Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella C tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità dell’indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'artdall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. Si conferma quanto già previsto dall’art. 71, comma 3, del CCNL Ricerca 21.02.02.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendiostipendio tabellare.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 1811, comma 3 del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
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Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella C ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 1817, comma 3 4, del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
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Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella C tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità dell’indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'artdall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. Si conferma quanto già previsto dall’art. 71, comma 3, del CCNL 21.02.02.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendiostipendio tabellare.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 1811, comma 3 del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
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Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione della Parte Seconda - Titolo I - Capi I e II, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordina- rio, sul trattamento ordinario di quiescenza - normale e privilegiato - sull’indennità premio di servizio, sull’indennità alimentare di cui all’art. 29, comma 4, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e re- lativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici - ivi compresa l’indennità di vacanza contrattuale - risultanti dall’applicazione della Parte Seconda - Titolo I - Capi I e II hanno effetto integralmente sulla deter- minazione del personale cessato o che cesserà trattamento di quiescenza dei Diri- genti comunque cessati dal servizio servizio, con diritto a pensione pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi bien- nio contrattuale di cui al precedente articolo hanno effetto integralmenteparte economica, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella C ai fini della determinazione del trattamento di quiescenzadalle disposizioni richiamate dal presente comma. Agli effetti dell'indennità dell’indennità premio di fine servizio, dell'indennità dell’indennità sostitutiva del preavviso, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, nonché preavviso e di quella prevista dall'artdall’art. 2122 del c.c., . si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendioservizio.
3. Il conglobamento sullo Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2, la re- tribuzione di posizione - per la parte indicata nell’art. 53, comma 4 e tabella allegato n. 2 - es- sendo costituita dalle indennità fisse e ricorrenti previste dagli artt. 44, 45 e 48 del D.P.R. 384/1990, nella quota non utilizzata per la ricostruzione dello stipendio tabellare dell'indennità integrativa specialenonché dall’art. 47 dello stesso decreto - mantiene la natura delle predette indenni- tà ed è, pertanto, utile ai fini pensionistici e dell’indennità premio di cui all'artservizio, così come già previsto dalle vigenti disposizioni per le indennità che vi hanno dato origine.
4. 18Analogamente al comma 3, comma 3 del presente CCNL, non modifica le modalità la retribuzione di determinazione della base di calcolo posizione dei Dirigenti in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.servizio presso le
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Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella C tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità dell’indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'artdall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. Si conferma quanto già previsto dall’art. 71, comma 3, del CCNL 21.02.02.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio.vigenti
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 1811, comma 3 del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
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Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella C tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. Si conferma quanto già previsto dall'art. 71, comma 3, del CCNL 21.02.02.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendiostipendio tabellare.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 1811, comma 3 del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
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