Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. Si conferma quanto già previsto dall’art. 71, comma 3, del CCNL 21.02.02.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Personale Del Comparto Delle Istituzioni E Degli Enti Di Ricerca E Sperimentazione Per Il Quadriennio Normativo 2002 2005 Ed Il Biennio Economico 2002 2003, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale Del Comparto Delle Istituzioni E Degli Enti Di Ricerca E Sperimentazione Per Il Quadriennio Normativo 2002 2005 Ed Il Primo Biennio Economico 2002 2003
Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità dell'indennità premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell’indennità dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’artdall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. Si conferma quanto già previsto dall’artdall'art. 71, comma 3, del CCNL 21.02.02.
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Samples: Ipotesi Di Accordo
Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella Tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. Si conferma quanto già previsto dall’art. 71, comma 3, del CCNL 21.02.02.
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Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. Si conferma quanto già previsto dall’art. 71, comma 3, del CCNL Ricerca 21.02.02.
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Effetti nuovi stipendi. 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. Si conferma quanto già previsto dall’art. 71, comma 3, del CCNL 21.02.02.
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Samples: m.flcgil.it