Elementi ammessi. 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali: […] j. certificati di quote in investimenti collettivi e in fondi a investitore unico. 2 […] 519 Nell’art. 82 OS sono riportate le condizioni per il computo di questi certificati di quote. 520 Nella categoria di cui al punto III.J.b. rientrano gli investimenti collettivi di capitale che, conformemente alla legislazione vigente, sono disciplinati nella Legge sugli investimenti collettivi (LICol) e attribuibili alla categoria Fondi in valori mobiliari ai sensi degli art. 53 e segg. LICol oppure alla categoria Fondi immobiliari ai sensi dell’art. 58 e segg. LICol (investimenti collettivi aperti). In questa categoria non rientrano invece gli altri fondi per investimenti tradizionali e gli altri fondi per investimenti alternativi ai sensi dell’art. 68 e segg. LICol e le allocazioni in ulteriori investimenti alternativi (p. es. hedge fund, fondi di private equity, cfr. punto III.H.) e i fondi a investitore unico (cfr. punto III.J.c.). 521 Per quanto riguarda gli investimenti collettivi di capitale all’estero, queste suddivisioni devono essere applicate per analogia (p. es. UCITS). 522 I fondi a investitore unico secondo il punto III.J.c. sono una forma speciale di investimento collettivo di capitale in cui tutte le quote sono detenute da un unico investitore (cfr. LICol). In questo ambito, il regresso attraverso gli investimenti diretti del fondo deve essere garantito in qualsiasi momento. Gli investimenti diretti del fondo e la banca depositaria dello stesso devono adempiere a tutte le disposizioni concernenti gli investimenti nel patrimonio vincolato. 523 Ai sensi dell’art. 82 cpv. 4 OS, le partecipazioni a società di investimento non quotate sono ammesse soltanto se viene costituito un fondo secondo il punto III.J.b. (Investimenti collettivi di capitale) o il punto III.J.c. (Fondi a investitore unico). Se la società di investimento è soggetta essa stessa a una sorveglianza efficace, il passaggio intermedio attraverso un fondo non è necessario. Le società di investimento quotate rientrano nella categoria di cui all'art. 79 cpv. 1 lett. e OS. 524 Per sorveglianza efficace si intende un controllo effettuato da un organo di vigilanza equiparabile a quello svizzero (FINMA). 525 Basi legali rilevanti:
Elementi ammessi. 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali: 141*
Elementi ammessi. 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali: a. […] b. crediti espressi in importi fissi, segnatamente prestiti obbligazionari e obbligazioni a opzione nonché obbligazioni convertibili con carattere obbligazionario; […] 146 In generale, in questa categoria rientrano i seguenti elementi: titoli di Stato, obbligazioni di Cantoni, città / Comuni e altri enti di diritto pubblico, obbligazioni di organizzazioni sovranazionali, titoli di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie, 147
Elementi ammessi. 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali: […] c. prodotti d’investimento strutturati, crediti garantiti e derivati creditizi; […] 156 I prodotti strutturati sono investimenti aventi la forma di un’obbligazione o di un titolo di debito al cui interno confluiscono uno strumento di cassa (p. es. un titolo a tasso fisso) e uno o più strumenti finanziari derivati che, legati indissolubilmente, danno vita a un’unità giuridica ed economica. Gli strumenti finanziari derivati fanno riferimento a uno o più valori sottostanti (per esempio azioni, obbligazioni, tassi di interesse, tassi di cambio, investimenti alternativi). 157 L’ammissibilità dei prodotti strutturati nel patrimonio vincolato è subordinata alle seguenti condizioni: 158
Elementi ammessi. 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali: […] c. prodotti d’investimento strutturati, crediti garantiti e derivati creditizi; […] 180 I crediti cartolarizzati (crediti garantiti nell’OS) sono strumenti di trasferimento del rischio (di norma sotto forma di un’obbligazione) che consentono di trasferire in capo all’acquirente il rischio creditizio relativo ai valori conferiti in un pool di crediti. Il credito cartolarizzato può essere suddiviso in più tranche (senior, junior, equity). Il pool di crediti può avere una composizione uniforme oppure mista ed essere costituito da crediti fisici oppure sintetici (cioè strutturati). Esempi di crediti cartolarizzati: asset backed securities (ABS), mortgage backed securities (MBS, RMBS, CMBS) e collateralized debt obligation (CDO, CBO, CLO, CMO, SFCDO). 181 È consentito soltanto l’investimento in crediti cartolarizzati che, sulla base dei requisiti speciali posti all’impresa di assicurazione di cui al punto XXX.X.x.xx., possono essere da questa giudicati sotto il profilo della trasparenza, del grado di complessità, del mantenimento del valore effettivo (valutazione) e del rischio. 182 I seguenti elementi non sono ammessi. 183 Transazioni su crediti cartolarizzati effettuate internamente a un gruppo (cfr. punto IV.C. Relazioni infragruppo). 184 Investimenti in insurance linked securities (cfr. punto II.D.a.). 185 Investimenti nelle tranche più rischiose di un credito cartolarizzato, in particolare tranche 186 equity, junior e mezzanine. Gli investimenti nelle tranche di rango superiore (tranche senior, super-senior) sono parimenti esclusi qualora, tenendo in considerazione tutti gli aspetti rilevanti, essi non corrispondano almeno a un investimento con rating di livello investment grade (BBB). Questa valutazione non può basarsi su credit enhancement esterni quali garanzie, costituzioni in pegno, ecc. (wrapped securities, monoliners, ecc.). A tale scopo è rilevante la valutazione degli attivi sottostanti. Nell’analisi possono essere incluse le forme di credit enhancement correlate alla struttura (excess spread, conto di riserva, overcollateralization, ecc.). Il processo di valutazione deve risultare conforme ai requisiti di cui al punto XXX.X.x.xx. Investimenti in crediti cartolarizzati il cui pool creditizio viene gestito attivamente (managed CDO), qualora ciò comporti per l’impresa di assicurazione una limitazione nella valutazione dei relativi rischi e della capacit...
Elementi ammessi. 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali: […] d. altri riconoscimenti di debito; […] 208 In questa categoria sono ammessi i mutui comprovati da certificati di debito nei confronti di enti di diritto pubblico, banche e altri debitori con sede in Svizzera; nella fattispecie, questi ultimi devono possedere un rating minimo pari ad A (rating conforme agli standard di mercato). 209 L’attribuzione degli altri mutui comprovati da certificati di debito al patrimonio vincolato deve essere richiesta preventivamente alla FINMA. 210 I seguenti riconoscimenti di debito non possono essere attribuiti alla categoria «Altri riconoscimenti di debito»: 211
Elementi ammessi. 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali: […] e. azioni, buoni di godimento e di partecipazione, obbligazioni convertibili con carattere obbligazionario, le quote di società cooperative e titoli analoghi, se gli elementi sono negoziati in un mercato regolamentato e sono alienabili a breve termine; […] 220 Tutti i titoli appartenenti a questa categoria devono essere quotati e negoziati in un mercato liquido. Non sono ammessi, per esempio, i titoli che, pur essendo quotati su una borsa secondaria, non vi vengono negoziati con regolarità. 221 Per quanto riguarda le obbligazioni convertibili, è necessario prestare attenzione a quanto segue: per questi titoli viene operata una distinzione tra obbligazioni convertibili con carattere obbligazionario e obbligazioni convertibili con carattere azionario. Se il valore dell’obbligazione convertibile è superiore al 130% del valore nominale, essa deve essere classificata nella categoria «Azioni». Se in seguito il corso dell’obbligazione convertibile scende nuovamente sotto la soglia del 130%, essa rimane nella categoria «Azioni». Le obbligazioni che devono essere obbligatoriamente convertite in azioni (obbligazioni con conversione obbligatoria, mandatory convertible) vengono attribuite obbligatoriamente a questa categoria. 222 Per le partecipazioni in società immobiliari quotate trovano parimenti applicazione le disposizioni di questa categoria. È altresì necessario osservare le disposizioni di cui al punto III.F.b. 223 Le azioni non quotate e le quote di imprese associate non sono considerati investimenti ammessi nel patrimonio vincolato (cfr. anche punto IV.C. Relazioni infragruppo). 224
Elementi ammessi. 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali: […] f. case d’abitazione ed edifici a uso commerciale svizzeri, di proprietà dell’impresa di assicurazione nonché partecipazioni a società il cui scopo sociale sia esclusivamente l’acquisto e la vendita nonché la locazione e l’affitto di case d’abitazione ed edifici a uso commerciale (società immobiliari), se più del 50 228 In generale, possono essere attribuiti al patrimonio vincolato gli oggetti immobiliari di facile realizzabilità e la cui valutazione comporta un basso grado di incertezza. 229 Laddove detenute in proprietà unica, possono essere attribuite al patrimonio vincolato le tipologie di immobili qui specificate. 230
Elementi ammessi. 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali: […] g. i crediti garantiti da pegni su immobili siti in Svizzera; […] 282 Possono essere attribuite al patrimonio vincolato le ipoteche a tasso variabile e quelle a tasso fisso e durata fissa. 283 Non sono attribuibili al capitale vincolato le ipoteche sugli edifici elencati nella categoria Immobili al punto XXX.X.x.xx. (ad eccezione delle ipoteche su oggetti in comproprietà che sono attribuibili) e le ipoteche su immobili ubicati all’estero. 284 In casi giustificati, dietro apposita richiesta e sulla base di una motivazione plausibile, può essere concessa una deroga alle esclusioni di cui sopra. Le precisazioni di cui al punto 285
Elementi ammessi. 1 Al patrimonio vincolato possono essere attribuiti i seguenti elementi patrimoniali: […] i. strumenti finanziari derivati che servono a garanzia e non hanno nessun effetto leva sul patrimonio vincolato, se gli elementi di base sono presenti nel patrimonio vincolato e il loro computo segue le oscillazioni del mercato; j. […] 2 A determinate condizioni ed entro certi limiti possono essere attribuiti al patrimonio vincolato anche strumenti finanziari derivati destinati a preparare acquisizioni, aumentare il reddito e ad assicurare i flussi di pagamento derivanti da impegni attuariali. La FINMA stabilisce le condizioni e i limiti. 396 L’Ordinanza sulla sorveglianza limita l’impiego degli strumenti finanziari derivati all’interno del patrimonio vincolato (art. 79 OS). In linea di principio, i derivati sono ammessi nel patrimonio vincolato soltanto se: 397