SOGGETTI AMMESSI Clausole campione

SOGGETTI AMMESSI. La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dalla AVCP (ora X.X.XX) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.
SOGGETTI AMMESSI. Gli operatori economici possono partecipare alla presente indagine di mercato in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare: È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 4 del DM n. 236/2016, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti nei successivi paragrafi B e C. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. i) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi, per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alla presente procedura, il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico- organizzativi di cui ai punto B e C sott...
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, D. Lgs. n. 50/2016, ivi compresi quelli stabiliti in Paesi stranieri e abilitati in base alle norme ivi vigenti (art. 49, d.lgs. n. 50/2016). Per il caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, dovranno in ogni caso essere specificate, a pena di esclusione dalla gara, le attività che saranno eseguite dai singoli operatori economici. In ogni caso ciascun operatore dovrà tassativamente essere in possesso di requisiti adeguati e sufficienti per eseguire l’attività assegnata allo stesso nell’ambito del raggruppamento. Fatto salvo quanto previsto dall’art.48, commi 18 e 19 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. I consorzi di cui all’art. 45 c. 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. N.B. : In caso di imprese consorziate o raggruppate, in sede di offerta devono essere chiaramente indicati le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa partecipante. In ogni caso i concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge, in primo luogo l’art. 80, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I concorrenti dovranno altresì possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure dovranno aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003:
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Codice dei contratti in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare e abilitati al Bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “Varie - Cancelleria, Carta, Consumabili 3 da stampa e Prodotti per il restauro”. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice dei contratti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede ...
SOGGETTI AMMESSI. È ammessa la partecipazione alla procedura di RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) e di Consorzi di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. Non è ammessa alla procedura l’Impresa che parteci singolarmente e quale componente di un RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. La forma di partecipazione (RTI/Consorzio o Impresa singola), nonché la quota di partecipazione, devono pertanto rimanere le stesse per tutti i lotti a cui si intende partecipare I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. devono indicare in sede di manifestazione di interesse e contestuale presentazione dell’offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato. In caso di partecipazione di un RTI/Consorzi ordinari ogni componente dovrà attestare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 “Premessa” punti a), b) e c). Il requisito di cui al punto d) dovrà essere posseduto dalla mandataria (Capogruppo) in misura non inferiore al 60% e da ciascuna mandante in misura non inferiore al 10% fermo restando il possesso dell’intero requisito di cui al citato punto d) da parte del RTI nel suo complesso. In caso di Xxxxxxxx ordinari almeno una delle imprese consorziate deve possedere i requisiti previsti per la mandataria, mentre ciascuna altra consorziata deve possedere i requisiti previsti per le mandanti fermo restando il possesso dell’intero requisito di cui al citato punto d) da parte del Consorzio nel suo complesso. Il requisito di cui al punto e) del paragrafo 1 “Premessa” dovrà essere posseduto solo dalla mandataria. Il requisito di cui al punto f) del paragrafo 1 “Premessa” dovrà essere posseduto da RTI nel suo complesso.
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti abilitati attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che abbiano già conseguito le abilitazioni necessarie all’inserimento delle offerte.
SOGGETTI AMMESSI. ⮚ REQUISITI E OBBLIGHI DELLA DITTA PARTECIPANTE
SOGGETTI AMMESSI. 5.1. Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, dotati dei requisiti tecnico- economici di cui al successivo punto 6, nonché Raggruppamenti tra i suddetti soggetti.
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 34 del Codice, anche riuniti o consorziati o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 del Codice, che possiedono i requisiti di cui alla sezione III.2) del bando. Gli operatori economici ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. f-bis del Codice sono qualificati alle condizioni di cui all’art. 47 dello stesso. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi), ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l’esclusione dalla procedura dell’impresa medesima e dei RTI o consorzi ai quali partecipa. Non è ammessa la partecipazione in concorrenza di imprese, anche in forma associata, che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o per le quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. In particolare non sono ammesse offerte da parte di società di persone o capitali aventi rappresentanti in comune, senza che le stesse si raggruppino.