SOGGETTI AMMESSI Clausole campione

SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003: a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia. b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive. c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale. d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate. e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità. f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale. g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse. h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le no...
SOGGETTI AMMESSI. La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dalla AVCP (ora X.X.XX) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. In particolare, i soggetti ammessi sono: a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacisti, iscritti all’Albo professionale relativo; b) società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti alla precedente lettera b), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009. h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse ec...
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 46 e art. 3 lettera vvvv) del Codice e , precisamente, gli operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE che non incorrano in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e in assenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. Sono ammessi gli operatori economici costituiti da: a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; b. società di professionisti; c. società di ingegneria; d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco; f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
SOGGETTI AMMESSI. Ai sensi dell’ art 34 D.Lgs. n. 163/06 , sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti: a) L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata riferita alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile non posseduti dall’impresa, devono da questa essere posseduti per intero con riferimento alla categoria prevalente. In relazione ai requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile delle categorie cosiddette “superspecialistiche”, si applica l’art. 37 comma 11 del D.Lgs.n. 163/2006. b) Alla gara è ammessa la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs.n. 163/06, in tal caso i requisiti richiesti nelle norme di gara devono essere riferiti ai consorzi, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 79 comma 13 del DPR 207/2010 e dall’art. 35 del D.Lgs.n.163/06. Il Consorzio è tenuto ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre. c) Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), ed f) di tipo orizzontale, del D.Lgs.n.163/06, ciascun partecipante deve essere in possesso dell’attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla categoria ed agli importi da appaltare. I requisiti di qualificazione economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dalle presenti norme per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 %. L’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria, in ogni caso, deve assumere in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara. I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requi...
SOGGETTI AMMESSI. ⮚ REQUISITI E OBBLIGHI DELLA DITTA PARTECIPANTE
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti abilitati attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che abbiano già conseguito le abilitazioni necessarie all’inserimento delle offerte.
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti invitati dalla Stazione Appaltante, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che: a) non siano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; b) siano in possesso delle abilitazioni necessarie all’inserimento delle offerte relativamente alla Categoria di riferimento del CAT Sardegna; c) garantiscano una sede operativa perfettamente funzionante situata ad una distanza non superiore a 00 xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx (xxx il Lotto 1), di Sassari (per il Lotto 2) e di Oristano (per il Lotto 3); tale centro operativo dovrà essere indicato espressamente nell’offerta, pena esclusione. d) siano in possesso dei requisiti meglio elencati nei successivi punti del presente Disciplinare di gara. a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare istanza di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr....
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016): a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è...
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016. In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di operatori economici troverà applicazione quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.