Adempimenti. L’Istituto si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. n. 51/2009 e s.m.i. e al Decr. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016, compreso –a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell’edificio.
Adempimenti. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: - la data di assunzione; - la durata del periodo di prova; - la qualifica e livello di inquadramento; - il trattamento economico secondo i criteri di proporzionalità all’entità delle prestazioni; - la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.
Adempimenti. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini di legge al competente Centro per l’Impiego ed al CST competente, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto inoltre a comunicare, sempre al Centro per l’Impiego ed al CST competente, i nominativi degli apprendisti che per qualsiasi motivo cessano il rapporto di lavoro entro 5 giorni dalla cessazione stessa.
Adempimenti. ART. 19 -inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione.
Adempimenti. Questo procedimento deve essere inoltrato in modalità telematica mediante PEC o con il sistema di inoltro on-line delle pratiche sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Modulistica Obbligatorio Descrizione SCIA itinerante MODELLO PER LA NOTIFICA DELL’ATTIVITÀ ALIMENTARE- Modello procura per invio e/o firma Normativa Codice del Commercio-L.R.Puglia 24/2015 RR 4/2017 Legge di bilancio 2019 Piano del commercio su aree pubbliche Delibera di CC n. 15/05 e smi Oneri SUAP - Diritti Istruttoria € 150 L’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestual- mente dal Comune in cui ha sede il posteggio. L’autorizzazione di cui sopra abilita anche al com- mercio in forma itinerante ed all’esercizio dell’attività nei posteggi. Per posteggio si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune ha la disponibilità, che vengono date in concessione per l’esercizio dell’attività di commercio Le nuove autorizzazioni/concessioni di posteggio annuali o stagionali sono conferite tramite partecipazione a bandi comunali di partecipazione pubblicati sul BURP della regione Puglia. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione tenendo conto dei criteri stabiliti dalla legge , dal Re- golamento regionale e dal Piano comunale del commercio su aree pubbliche Anche al fine del rilascio dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi il comune tiene con- to dei presenze maturate come spuntista Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'ope- ratore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivi- tà commerciale; La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l’annotazione dei dati anagrafici dell’operatore, della tipologia e dei dati identifi- cativi del titolo abilitativo di cui è titolare. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
Adempimenti. (1) Il lavoratore ha obbligo di dare immediata notizia al proprio datore di lavoro del suo stato di salute all’atto del verificarsi della malattia.
(2) Di norma, nei casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro.
(3) Nel caso di certificazione medica cartacea il lavoratore ammalato ha l'obbligo di recapitare entro 2 giorni dal rilascio da parte del medico curante l'attestazione dell'inizio e della durata presunta della malattia.
(4) Con le modalità descritte ai commi 2 e 3 il lavoratore ammalato ha l'obbligo di comunicare i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione di malattia.
(5) In mancanza di tali certificazioni mediche, salvo giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia.
(6) Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
(7) Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento degli organi competenti e conseguente richiesta del giudizio del collegio medico a ciò preposto, il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della conservazione del posto di cui al successivo art.169 ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, restando a suo carico l'indennità di mancato preavviso.
(8) In mancanza di comunicazioni da parte del lavoratore circa eventuali mutamenti di indirizzo, durante il periodo di assenza per malattia o infortunio, l'azienda presume che esso dimori all'ultimo indirizzo presso il quale si riserva di far eseguire gli accertamenti sanitari.
(9) Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Adempimenti. ART. 18 -decorrenza
Adempimenti. Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.
Adempimenti. La Struttura si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento e/o autorizzativi di cui alla L.R. 51/2009 e al Decreto Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11. 2016 e ss.mm.ii, compreso – a mero titolo esemplificativo – garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Adempimenti l’Associazione /Organizzazione deve uniformarsi a tutte le disposizioni e prescrizioni previste dalla normativa vigente e/o dalla presente convenzione, nonché alle istruzioni che gli siano comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune. l’Associazione /Organizzazione è tenuta a rispettare e far rispettare da eventuali propri dipendenti e collaboratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, le norme comportamentali contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo”, pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, a pena di risoluzione della presente convenzione in caso di violazione degli obblighi ivi previsti. l’Associazione /Organizzazione si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. l’Associazione /Organizzazione deve rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n.39 del 04.03.2014 “c.d. decreto Antipedofilia”. l’Associazione /Organizzazione è tenuta a comunicare al Comune qualsiasi e qualsivoglia evento riguardante le attività senza indugio e comunque in tempo utile.