PRODOTTI STRUTTURATI Clausole campione

PRODOTTI STRUTTURATI. Tutti i Comparti obbligazionari, ma in particolare i Comparti U.S. High Yield Corporate Bond, Strategic Income, Euro Strategic Bond, Emerging Markets Bond e Global High Yield possono investire in prodotti strutturati. Questi strumenti finanziari comprendono partecipazioni in entità costituite solo allo scopo di ristrutturare le caratteristiche finanziarie di alcuni altri investimenti. Questi investimenti vengono acquistati da tali entità che poi emettono Valori Mobiliari (i prodotti struttura- ti) garantiti dagli investimenti sottostanti o rappresentanti diritti su tali investimenti. Il flusso monetario sugli investimenti sottostanti può essere ripartito tra i prodotti strutturati di nuova emissione al fine di creare Valori Mobiliari con caratteristiche d’investimento diverse quali scadenze variabili, priorità di pagamento o disposizioni sui tassi d’interesse; l’entità dei pagamenti effettuati in riferimento agli investimenti strutturati dipende dall’ammontare del flusso monetario sugli investimenti sottostanti. Qualora ciò sia nel migliore interesse dei Detentori di Quote, alcuni Comparti possono altresì investire in credit-linked note emesse da istituti finanziari di primaria importanza. L’impiego di credit-linked note può consentire di superare alcuni problemi e attenuare una serie di rischi associati all’investimento diretto nelle attività sottostanti. Le credit-linked note collegate a titoli, strumenti, panieri o indici sottostanti, in cui il relativo Comparto è autorizzato ad investire, sono soggetti sia al rischio di controparte sia al rischio intrinseco all’attività sotto- stante. Qualora tali credit-linked note siano trattate sui Mercati Regolamentati, il Comparto sarà tenuto ad osserva- re i limiti d’investimento descritti all’Articolo 16.1.C del Regolamento di Gestione. Qualora tali credit-linked note non siano trattate sui Mercati Regolamentati, esse saranno considerate equi- valenti ai Valori Mobiliari come meglio descritto nell’Articolo 16.1.B del Regolamento di Gestione. I limiti d’investimento si applicheranno all’emittente di tale strumento e all’attività sottostante in pari misura. I Comparti possono investire anche in strumenti finanziari indicizzati che si configurano come Valori Mobiliari collegati all’andamento di determinati strumenti finanziari, indici, tassi d’interesse o tassi di cam- bio. Secondo i termini di emissione, tali strumenti finanziari possono prevedere l’allineamento, al rialzo o al ribasso, degli importi in conto capi...
PRODOTTI STRUTTURATI. Il termine “prodotti strutturati” si riferisce a strumenti finanziari che generano un ritorno legato alla performance di un'attività o indice sottostante, come un titolo azionario, una valuta o una merce. I prodotti strutturati hanno diverse forme e, di solito, combinano gli elementi di titoli a reddito fisso e dei derivati e, in questo caso, hanno le stesse caratteristiche di rischio di tali strumenti finanziari. A seconda della loro particolare struttura, vengono definiti “titoli”, “certificati” e “warrant”. I titoli strutturati possono avere delle clausole di protezione principali. Se ciò accade, di solito si parla di una clausola secondo cui l’importo nominale da pagare alla scadenza non è inferiore a una somma prestabilita, a prescindere dalla performance dell’attività o dell’indice sottostante. Tuttavia, se un investitore vende il prodotto strutturato prima della scadenza, il prezzo di vendita potrebbe essere inferiore all’importo da pagare alla scadenza sulla base della clausola di protezione principale. Inoltre, gli investitori sono di solito esposti al rischio di credito dell’emittente e (come per i titoli a reddito fisso) il valore (vale a dire, il prezzo di mercato) del prodotto strutturato prima della scadenza è influenzato, non solo dalle forze della domanda e dell’offerta, ma anche dal rating del credito o dal valore percepito del credito nei confronti dell’emittente. In genere, l’emittente sarà una società veicolo controllata da una banca o da una società di investimenti. Sebbene i prodotti strutturati possano essere quotati in borsa, potrebbero avere una liquidità limitata. La banca, la società di investimento o un affiliato possono impegnarsi in maniera limitata ad agire come market maker in relazione al prodotto strutturato ma potrebbe essere difficile ottenere una valutazione autonoma del prezzo quotato. I prodotti strutturati sono di solito sottoscritti con l’intenzione di detenerli fino alla scadenza. La cessione di un prodotto strutturato prima della scadenza può far sì che il prezzo di vendita sia notevolmente inferiore all’importo investito e potrebbe non riflettere aumenti di valore attribuibili all’aumento dell’attività sottostante. Depositi strutturati – sono depositi in cui il tasso di interesse o il ricavo deriva da o si basa su un'attività o un indice sottostante (come un prodotto strutturato). I depositi sono custoditi da istituti di credito (come una banca o una società immobiliare) e l’investitore è perciò soggetto al risch...
PRODOTTI STRUTTURATI 

Related to PRODOTTI STRUTTURATI

  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: