Elenco dei procedimenti Clausole campione
Elenco dei procedimenti. 1. L’elenco dei procedimenti approvato dalla Giunta è costituito dall’insieme dei procedimenti, individuati dai Dirigenti in base ad una scheda contenente la descrizione del procedimento, ed in particolare:
a. al settore o all’unità organizzative competente;
b. il procedimento o gli adempimenti istruttori;
c. la normativa;
d. l’eventuale operatività della segnalazione certificata di inizio attività;
e. l’eventuale operatività del silenzio assenso o del silenzio rigetto;
f. il termine di conclusione con la specificazione degli eventuali termini intermedi che comportano effetti sospensivi o interruttivi, con l’indicazione delle strutture interne/esterne interessate in tali fasi intermedie.
2. L’elenco dei procedimenti, approvato con deliberazione della Giunta Comunale, è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente e pubblicazione sul sito del Comune ed è posto a disposizione dei cittadini presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Spetta ai Dirigenti individuare per ogni procedimento di cui all’elenco in oggetto, soggetti Responsabili del procedimento e del provvedimento e curare l’aggiornamento di tali dati nella sezione del sito dedicato all’elenco dei procedimenti.
3. Eventuali modificazioni ed integrazioni dell’elenco dei procedimenti, che intervengano anche in adempimento all’obbligo di semplificazione vengono sottoposte, acquisito il parere della Direzione Generale, alla Giunta, che delibera sulle stesse. La ricognizione dei procedimenti dev’essere fatta, in ogni caso, almeno una volta all’anno.
4. Fino alla approvazione e pubblicazione dell’elenco dei procedimenti e per i procedimenti non inclusi varrà il termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare ed, in mancanza di espressa indicazione, varrà il termine previsto dalla normativa sul procedimento amministrativo.
Elenco dei procedimenti. 1. La Giunta, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, approva l’elenco dei procedimenti, individuati e classificati dai responsabili di servizio in base ad una scheda contenente la descrizione del procedimento, ed in particolare:
a) la denominazione e l’oggetto;
b) la struttura organizzativa competente;
c) il termine di conclusione;
d) l’eventuale operatività del silenzio assenso, del silenzio rifiuto o della dichiarazione di inizio di attività;
e) i soggetti esterni e/o le strutture interne coinvolte.
2. Eventuali modificazioni ed integrazioni dell’elenco dei procedimenti che intervengano anche in adempimento all’obbligo di semplificazione vengono annualmente sottoposte, su iniziativa del Segretario Comunale alla Giunta che delibera sulle stesse. Se non interviene alcuna deliberazione, l'elenco s'intende confermato.
3. L’elenco dei procedimenti è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente e la pubblicazione nel sito istituzionale.
4. Fino alla approvazione e pubblicazione dell’elenco dei procedimenti e per i procedimenti non inclusi varrà, in mancanza di una espressa previsione normativa, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento.
Elenco dei procedimenti. IL DIRITTO DI ACCESSO CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
