Applicazione Clausole campione

Applicazione. Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del veicolo e che attesta le ga- ranzie pattuite nella forma a Libro Matricola.
Applicazione. Gli Stati contraenti emanano e attuano tutte le misure necessarie per l’effettiva applicazione della presente Convenzione.
Applicazione. Il presente Regolamento si applica ai rapporti contrattuali ed ai contenziosi: A) fra i Soci dell’AGER (salvo l’espresso patto contrario di cui all’articolo 32 dello Statuto Sociale dell’AGER), anche qualora nella stipulazione del contratto da cui trae origine la controversia essi non abbiano fatto espresso riferimento al Patto Compromissorio sottoscritto all’atto dell’associazione all’AGER, o al presente Regolamento, o non abbiano inserito nel contratto una clausola compromissoria. L’applicazione del presente Regolamento avviene infatti in tal caso per effetto ed in forza della sottoscrizione del Patto Compromissorio da parte dei Soci all’atto dell’associazione all’AGER, Patto che determina l’applicazione del Regolamento Arbitrale per la risoluzione di tutte le controversie di cui all’articolo 1 a tutti i contratti stipulati tra i Soci, e determina dunque a tutti gli effetti l’applicazione ed il richiamo del presente Regolamento Arbitrale per relationem piena e perfetta. B) fra Soci e Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, come pure tra Frequentatori, a condizione che risulti dallo stabilito di contratto e/o dalla conferma d’affare il richiamo alle condizioni dell’AGER e/o al presente Regolamento Arbitrale, richiamo che integra l’applicazione del presente Regolamento per relationem piena e perfetta. Il richiamo predetto è valido ed efficace anche se contenuto in uno stabilito di contratto e/o in una conferma d’affare sottoscritti dal solo mediatore, che questi abbia trasmesso ad entrambe le Parti Contraenti. Al mediatore viene riconosciuto il potere di inserire nel documento di compravendita la clausola compromissoria, che vincola al rispetto le parti contraenti in quanto condizione che deriva dalla loro stessa volontà, espressa con il conferimento al mediatore medesimo del mandato alla stipula del contratto di compravendita. C) fra Contraenti che non siano né Soci dell’AGER, né Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, qualora nel contratto sia inserita una clausola compromissoria – sottoscritta da entrambi i Contraenti – che richiami in modo espresso le condizioni dell’AGER e/o del presente Regolamento; D) fra Contraenti che non siano né Soci dell’AGER, né Frequentatori della Borsa Merci di Bologna, qualora nel contratto sia inserita una clausola compromissoria che richiami in modo espresso le condizioni dell’AGER e/o del presente Regolamento ed il contratto sia stato dalle Parti totalmente o parzialmente eseguito. Con l’esecuzione le Parti ricon...
Applicazione. 1. Le norme contenute nel presente testo trovano applicazione per quanto concerne la parte economica dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e per quanto concerne la parte normativa dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2022. 2. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato fino alla stipula di un nuovo accordo. REGOLAMENTO DELLE TRATTENUTE PER CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE Art. 1 Il contributo di assistenza contrattuale che i lavoratori forestali intendono versare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto sarà corrisposto a tali Organizzazioni unitariamente tramite ritenuta sulla retribuzione giornaliera da effettuarsi dagli Enti datori di lavoro nella misura e con le modalità indicate nei successivi articoli del presente regolamento. Art. 2 Le ritenute saranno effettuate dagli Enti datori di lavoro, salva sempre la volontà contraria dei singoli lavoratori da manifestare in ogni momento attraverso l’inoltro all’Amministrazione dalla quale dipendono di una espressa dichiarazione, conforme all’allegato facsimile che sarà a cura delle Amministrazioni medesime consegnato a ciascun lavoratore che ne faccia espressa richiesta, a seguito di apposita comunicazione scritta dell’Amministrazione da consegnarsi nel mese antecedente a quelli in cui si inizia ad effettuare la prima ritenuta. Resta comunque salva per gli operai la possibilità di manifestare la volontà contraria alla ritenuta in una orma equipollente a quella indicata nel comma precedente. Art. 3 L’importo della ritenuta da effettuarsi sull’ammontare netto della retribuzione ordinaria viene fissato nella misura di 0,21%. La ritenuta sarà effettuata dagli Enti datori di lavoro in coincidenza con il pagamento della retribuzione ai singoli lavoratori.
Applicazione. Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del veicolo e che attesta le garanzie pattuite nella forma a Libro Matricola.
Applicazione. Ciascuna Parte risponderà di tutti i costi sostenuti dall’altra Parte (incluse eventuali spese legali e altri costi di questo tipo) (i) in relazione alla riscossione degli importi dovuti e (ii) in ogni azione promossa dalla Parte in questione per far applicare le condizioni contrattuali.
Applicazione. Le disposizioni di cui alle presenti linee guida si applicano ai tirocini realizzati nel territorio regionale.
Applicazione. Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, ovvero su invito di un giudice, in presenza di una clausola contrattuale o per autonoma iniziativa delle parti. Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.M. 180/10 s.m.i. l’organismo iscritto e obbligato a comunicare tutte le vicende modificative dei requisiti che hanno dato luogo all’iscrizione, ivi compresa la modifica del Regolamento, che dovrà essere trasmessa al Responsabile del Registro per l’Approvazione.
Applicazione. Le presenti disposizioni si applicheranno anche a tutti i rapporti in essere con gli Utenti alla data di entrata in vigore del presente Codice di Rete, che discendano da Contratti di Trasporto sottoscritti con il Trasportatore anche precedentemente a tale data.
Applicazione. Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività, con le seguenti esclusioni: · agenti e rappresentanti di commercio · coloro che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione a specifici albi professionali (già esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto) · componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società · partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica) · pensionati al raggiungimento del 65° anno di età · atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa · rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione · rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)