ELICOTTERI Clausole campione

ELICOTTERI. Tutti i membri di equipaggio assegnati al servizio oggetto del presente Capitolato devono avere familiarità con le elisuperfici / gli eliporti di prevista destinazione e le rotte attinenti, in condizioni sia diurne che notturne. Di norma, fatta eccezione nei termini riportati in 4.2.3, la composizione di equipaggio di condotta è di due piloti qualificati in accordo ai requisiti riportati di seguito. In fase di offerta, sono oggetto di valutazione i curricula relativi ad almeno 1 Comandante e 1 Copilota per ciascuna tipologia di elicottero presentato in offerta.
ELICOTTERI. L’impiego degli elicotteri per il trasporto di “personale medico” e “organi”, per definizione, ricade nelle discipline che regolano i voli effettuati con “approvazione HEMS”. Come tale, nei termini del Reg. UE 965/2012 è stabilito che: a) Gli elicotteri possono essere impiegati in operazioni HEMS soltanto se l’operatore è stato approvato dall’autorità competente. b) Al fine di ottenere tale approvazione da parte dell’autorità competente, l’operatore deve: 1) operare nel settore del trasporto aereo commerciale (CAT) e possedere un COA CAT in conformità al Reg. UE 965/2012 - ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ (Parte ORO); 2) dimostrare all’autorità competente la conformità ai requisiti contenuti nel capo J dell’ ANNESSO V – Parte SPA. ⮚ Caratteristiche generali Gli elicotteri da destinare al servizio oggetto del presente Capitolato devono essere bimotori certificati secondo le norme EASA CS 27 o CS 29 (o corrispondenti JAR/FAR 27 o 29) con data di prima immatricolazione non antecedente 15 anni al momento dell’impiego. ⮚ Specifiche Gli elicotteri devono: - essere certificati in Cat. A o per impiego equivalente in Cat. A, in grado di operare con prestazioni di Classe 1; - essere tecnicamente idonei all’impiego di giorno e di notte secondo le regole di volo a vista e strumentale (VFR/IFR) e approvati per avvicinamenti strumentali di precisione pari a ILS CAT I, certificati con equipaggio minimo di un (1) pilota; - essere configurati per il trasporto minimo di 4 persone oltre l’equipaggio di condotta; - avere dimensioni di “fuori tutto” con rotori in movimento non superiori ai valori prescritti per il servizio di soccorso e lotta antincendio della Categoria disponibile sulle sedi di elisuperfici/eliporti a servizio delle strutture ospedaliere della Regione ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, salvo circostanze di volta in volta concordate con la Centrale Operativa. ⮚ Dotazioni Gli elicotteri devono essere dotati di: - Autopilota e Flight Director; - sistema di navigazione GPS con installazione fissa su cruscotto o consolle e antenna esterna; - sistema interfonico ad uso di ogni operatore dell’equipaggio sanitario; - sistema di radiolocalizzazione automatico [ELT(A)]; - registratori di Voce in Cabina (CVR) e Dati di Volo (FDR) o equivalente sistema integrato; - radioaltimetro con funzioni di avvisatore acustico con voce sintetica e avviso luminoso (non richiesto nel caso sia installato sistema HTAWS); - freno rotore; - luci di posizione ad alta intensità. Sono raccomandati i seguenti sistemi: - sistema int...
ELICOTTERI. L’impiego degli elicotteri per il trasporto di “personale medico” e “organi”, per definizione, ricade nelle discipline che regolano i voli effettuati con “approvazione HEMS”. Come tale, nei termini del Reg. UE 965/2012 è stabilito che: a) Gli elicotteri possono essere impiegati in operazioni HEMS soltanto se l’operatore è stato approvato dall’autorità competente.
ELICOTTERI. L’impiego degli elicotteri per il trasporto di “personale medico” e “organi”, per definizione, ricade nelle discipline che regolano i voli effettuati con “approvazione HEMS”. Come tale, nei termini del Regolamento EU 965/12 è stabilito che: a) Gli elicotteri possono essere impiegati in operazioni HEMS soltanto se l’operatore è stato approvato dall’autorità competente. b) Al fine di ottenere tale approvazione da parte dell’autorità competente, l’operatore deve: 1) operare nel settore del trasporto aereo commerciale (CAT) e possedere un COA CAT in conformità all’allegato III (Parte ORO); 2) dimostrare all’autorità competente la conformità ai requisiti contenuti nel capo J dell’Allegato V – Parte SPA.