CAPITOLATO SPECIALE
Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitano Servizi Appaltati e Prodotti Economali
COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URGENTE CON AEROMOBILE DI ORGANI UMANI ED EQUIPE MEDICA PER CONTO DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000000 - fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
Xxxxxxxxx.Xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
INDICE
ALLEGATO 1: XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Art.1 – OGGETTO DELL’APPALTO E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 4
Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA D.A 5
Art.3.3 – SERVIZI AGGIUNTIVI 10
Art.3.3.1 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI AGGIUNTIVI 10
Art.3.3.2 - ATTREZZATURE SANITARIE 11
Art.4 – EQUIPAGGI DI CONDOTTA 11
Art. 4.2.3 – EQUIPAGGIO PILOTA SINGOLO 14
Art.5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 14
Art.5.3 – CONFERMA TRASPORTO ORGANI/EQUIPE 15
Art.5.4 – CONFERMA TRASPORTO DI PAZIENTE CON BARELLA 15
Art.5.5 – RISCONTRO DALLA DITTA AGGIUDICATARIA 15
Art. 5.6 – MODALITA’ ESECUTIVE DEL TRASPORTO 15
Art.6 – INADEMPIMENTI E PENALI 15
Art. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 17
Art.8 – INVARIABILITA’ DELLE TARIFFE 17
Art. 8.1 – TIPO DI AEROMOBILE NON CONVENZIONATO 17
Art.9 – STATO DELL’AEROMOBILE 18
Art.11.1 – CASI PARTICOLARI 19
Art.11.2– ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ 20
Art.11.3 - TRASPORTI NON A XXXXXX XXX X.X.X. (XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX) 00
Art.12 – INFORMAZIONI AL PERSONALE SANITARIO 21
Art.13 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ’ E QUALITÀ’ 21
Art.14 – COMUNICAZIONI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 22
Art.15 – DURATA DEL CONTRATTO 22
Art.17- RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 23
Art.18 – MODIFICHE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 23
Art.19 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA D.A 24
Art.20 - FALLIMENTO–LIQUIDAZIONE-AMMISSIONE A PROCEDURE ONCORSUALI-MORTE 24 Art.21 - DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 24
Art.23 - DANNI A PERSONE E COSE - RESPONSABILITA’ 25
Art.24 - RECESSO DAL CONTRATTO 25
Art.25 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO 26
ART.26 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 28
Art.27 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI 29
Art.28 - SPESE CONTRATTUALI 29
Art. 29 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL’INTESA PER LA LEGALITA’ DEL 19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA 29
ART. 30 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 31
Art.1 – OGGETTO DELL’APPALTO E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La Centrale Operativa 118 “BOLOGNA SOCCORSO", presso il Presidio Ospedaliero Maggiore "C.A. Pizzardi" in Via Largo Xxxxxxx Xxxxxxxxx n. 2 – Bologna coordina gli interventi di emergenza sanitaria extraospedaliera.
Nell’ambito dei compiti istituzionali della Centrale Operativa 118 "BOLOGNA SOCCORSO", sono contemplati i trasporti sanitari con impiego di mezzi aerei per interventi a carattere di urgenza sul territorio nazionale ed anche internazionale. In questi trasporti, l’uso di aeroplani, senza escludere l’impiego di elicotteri per situazioni particolari e che presuppongono una preliminare valutazione di opportunità, ha carattere primario per il trasporto di organi umani e/o di equipe sanitarie. Il servizio può essere effettuato anche per il trasporto di pazienti assistiti bisognevoli di urgenti interventi chirurgici subordinatamente alle caratteristiche dell’aeromobile per capacità di configurazione approvata, a comprendere il numero di posti disponibili in cabina passeggeri e gli equipaggiamenti installati / installabili.
La disponibilità dell’aeromobile si intende a titolo esclusivo a favore della Committente dal momento in cui l’aeromobile inizia il volo di posizionamento sulla prima sede indicata dalla Committente e sino al termine della missione.
Il presente Capitolato disciplina l’affidamento di tale trasporto aereo a Operatori qualificati, che offrano adeguate garanzie di sicurezza, efficienza e qualità nell’espletamento del servizio richiesto.
L’organizzazione del trasporto aereo per organi ed equipe fa riferimento ad un complesso di norme e di linee guida tra le quali, a titolo non esaustivo, si citano:
- Regolamento (UE) 965/2012 e ss.mm.ii., concernente i requisiti tecnici e le procedure amministrative per le operazioni di volo.
- Linee guida del centro Nazionale trapianti ( CNT) concernente i requisiti per l’affidamento del servizio di trasporto aereo di organi, allo stato di aggiornamento Gennaio 2019.
A queste, senza pregiudizio di applicabilità di norme attinenti ma non citate nel presente documento, si aggiungono ulteriori discipline di emissioni successive a questa edizione e nel corso di vigenza contrattuale.
Per l’adeguamento alle norme future e a quanto eventualmente ulteriormente richiesto in applicazione di eventuali accordi afferenti la tipologia del servizio, la Ditta Aggiudicataria (di seguito D.A.) non può richiedere alcun aumento di costo salvo quelli oggettivamente verificabili e quantificabili.
Di particolare rilevanza, per ricaduta sull’organizzazione del servizio e le modalità del trasporto, si pongono in evidenza i seguenti requisiti:
• tracciabilità delle diverse fasi di trasporto con identificazione dell'organo, localizzazione in ogni fase del percorso, rispondenza dei sistemi di monitoraggio alla necessità di generare un flusso dati coerente con il software delle CO 118 regionali
• protezione degli organi (biologica, termica ecc) con impiego di contenitori che siano rispondenti alle caratteristiche indicate dalla norma in particolare per i seguenti aspetti:
o registrati come Dispositivi Medici CE
o fissaggio durante le diverse fasi del trasporto
o perfusione attiva
o modalità e materiali per il labelling
o in grado di trasportare campioni biologici associati all'organo e la documentazione allegata
o essere in grado di garantire un sistema di raffreddamento e di monitorare la temperatura.
Nota. La temperatura deve essere costantemente rilevata (al massimo una rilevazione ogni minuto) e registrata su supporto magnetico. Tale funzionalità deve essere garantita tramite l’adozione di specifiche costruttive dei contenitori e delle relative modalità di trasmissione/scarico dei relativi dati.
In sede di offerta il Concorrente è tenuto a presentare un documento di progetto che indichi una procedura di trasporto di contenitore/i isotermici di caratteristiche funzionali riportate nelle norme e linee guida di riferimento soprarichiamate, che assicurino la conformità sia ai requisiti del trasporto aereo, sia di natura sanitaria: ciò nella previsione di presenza, o in assenza, di equipe medica.
Tale procedura deve essere oggetto di condivisione con la Committente.
Art.1.1 - TERMINOLOGIA
Nel presente testo il termine “Aeromobile” è inteso a significare sia “velivolo” sia “elicottero”.
Quando è intesa una specifica applicabilità si richiama “velivolo” o “elicottero”.
Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA D.A.
All’atto della partecipazione alla gara e per tutta la durata dell’appalto, pena la risoluzione del contratto, la D.A., nel rispetto delle norme nazionali e dell’Unione Europea (UE), con particolare riferimento al Regolamento UE 965/2012, e ss.mm.ii., deve:
- Avere e mantenere il possesso di COA (Certificato di Operatore Aereo) rilasciato dalla competente Autorità aeronautica che ne attesti la titolarità a fornire i servizi oggetto di appalto;
- Avere e mantenere aggiornato l’organigramma aziendale completo dei nominativi, delle rispettive funzioni e delle qualifiche possedute dal personale necessario per il mantenimento del COA, .
Per quanto concerne i requisiti giuridici ed economico-finanziari la D.A. deve:
- avere il principale centro di attività e la sede legale in un paese membro UE;
- avere come attività principale il trasporto aereo;
- essere e rimanere di proprietà, direttamente o attraverso una partecipazione di maggioranza, degli Stati membri e/o di cittadini degli Stati membri. Il controllo effettivo sull'impresa deve essere sempre esercitato da questi Stati o da questi cittadini;
- deve dimostrare di avere la necessaria capacità economico-finanziaria per lo svolgimento dell'attività programmata.
Per i servizi richiesti dal presente Capitolato, avuta conferma di aggiudicazione la D.A. si deve coordinare con il responsabile per il servizio della Committente e recepire le condizioni e le modalità di coordinamento, ed esecutive del servizio.
La D.A., con estensione anche alla Ditta di Manutenzione, sia essa parte integrante dell’organizzazione della D.A. o contrattata, deve avere attuato un “Sistema di Gestione” (Management System) secondo i requisiti del Regolamento UE 965/2012; in particolare, entro 90 (novanta) giorni successivi all’aggiudicazione dell’appalto deve predisporre e rendere esecutivo un piano di gestione delle attività secondo i criteri del Sistema per la Sicurezza (SMS), redatto seguendo le linee guida emesse dall’ICAO nel documento Safety Management Manual (SMM) doc. 9859, che comprenda almeno i seguenti elementi:
1. Analisi dei potenziali pericoli (hazards) e rischi associati (risk assessment), avuto particolare riguardo alle operazioni oggetto del presente Capitolato. Tale analisi deve essere completata con le azioni di mitigazione applicabili.
2. Obiettivi (target) e relativi indicatori mirati al miglioramento delle operazioni negli ambiti tanto della sicurezza del volo quanto per le caratteristiche del trasporto secondo i requisiti indicati nelle discipline di riferimento. Adeguati obiettivi e relativi indicatori devono essere sviluppati per i processi di gestione delle Operazioni di Volo, Aeronavigabilità Continua e Manutenzione, accettazione ed esecuzione delle missioni.
3. Addestramento sui principi ed il funzionamento del “Safety Management System” per tutto il personale tecnico / operativo della D.A.
4. Un Piano di risposta di emergenza (Emergency Response Plan - ERP), condiviso per gli aspetti di interfaccia con la Committente.
5. Un sistema, preferibilmente computerizzato (database), di gestione in termini investigativi e statistici, dei dati sensibili per la sicurezza del volo e per la tipologia del trasporto, provenienti dagli indicatori e dai “Safety Reports”.
È raccomandata l’implementazione di un sistema non punitivo di Flight Data Monitoring (FDM), integrato nel piano di gestione dell’Operatore, le cui caratteristiche soddisfino i requisiti del Regolamento UE 965/2012 (Annex III – Part-ORO.AOC.130).
La D.A. deve avere implementato un sistema di monitoraggio della conformità (“Compliance Monitoring”) ai requisiti delle norme Reg. UE 965/2012, Part M e Part 145 estesi alla tipologia del servizio oggetto del presente Capitolato.
Negli allegati al manuale CAME deve essere espressamente indicata l'Impresa Approvata Parte-145 (in Italia o all'estero) presso la quale la D.A. fa eseguire gli interventi di manutenzione non effettuati in proprio.
La D.A. deve garantire la piena e completa disponibilità (1) di almeno 2 (due) velivoli ed 1 (uno) elicottero che rispettano le caratteristiche di seguito riportate, da destinare al servizio, specificando il luogo che funge da base operativa (2).
(1). Con riferimento alla modalità con la quale provare l’effettiva disponibilità di almeno 2 (due) velivoli ed 1 (uno) elicottero, la documentazione può consistere nel certificato di proprietà o nell’attestazione di leasing aeronautico o equivalenti o un accordo di diponibilità esclusiva con il proprietario qualora non ancora in disponibilità dell’Operatore.
(2). Con riferimento alla base operativa, nel caso di Operatori Aerei con COA non italiano, questi devono fornire evidenza di disporre localmente di supporto, come minimo, da parte di una struttura di manutenzione certificata in accordo ai requisiti EASA parte 145 con capacità di Line Maintenance H24 per 365gg/anno per ogni esigenza conseguente ad eventi AOG (Aircraft On Ground).
Per ogni aeromobile proposto per il servizio, deve essere fornita evidenza di:
- Titolo di possesso (Certificato di Immatricolazione o altro documento che ne attesti la disponibilità)
- Identificazione per tipo/variante di tipo
- Marche di immatricolazione
- Anno di fabbricazione
- Anno di prima immatricolazione
- Ore totali di cellula e motori
- Certificato di aeronavigabilità e associato Certificato di Revisione della Aeronavigabilità (ARC)
- Certificato acustico
- Licenza di stazione radio
- Certificato di assicurazione
Qualora la D.A., per assolvere al proprio servizio ovvero a specifiche funzioni aggiuntive, ricorra ad aeromobili nella disponibilità di altri Operatori, deve attivarsi per ottenere approvazione del noleggio in modo tale da rimanere comunque unico responsabile nei confronti della Committente delle operazioni di volo effettuate per conto di quest’ultima.
La D.A. deve fornire evidenza di disporre di idonee infrastrutture di terra, tra le quali le seguenti:
- locali/uffici per lo svolgimento delle attività lavorative e gestionali previste nei termini delle approvazioni emesse dalla competente Autorità aeronautica.
- (preferibilmente) hangar per il ricovero e lo svolgimento di attività manutentive sugli aeromobili.
Gli Operatori di altri paesi UE sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dal D. L. 179/2012.
Art. 3 – AEROMOBILI
Art. 3.1 – VELIVOLI
I velivoli da destinare al servizio devono essere plurimotori preferibilmente del tipo turbo jet.
Gli aeromobili devono essere certificati in accordo alle norme aeronautiche JAR 25, o EASA CS 25, o FAR PART 25 (prevista per aeroplani con massa massima al decollo superiore a 5.700kg); aeromobili in offerta certificati con massa massima al decollo inferiore a 5.700kg, devono comunque soddisfare i requisiti di equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza previsti dalle norme di certificazione JAR 25, o EASA CS 25, o FAR PART 25, quando disponibili e approvati per l’aeromobile tipo / variante di tipo in offerta.
L’età massima degli aeromobili offerti per il servizio deve essere pari a 20 anni al momento dell’impiego.
Al fine di garantire una completa, corretta ed efficiente standardizzazione e tracciabilità di tutta la missione gli aeromobili e/o i dispositivi utilizzati devono essere equipaggiati con idonei dispositivi tecnologici finalizzati alla registrazione e trasmissione informatizzata in tempo reale e in continuo dei dati relativi al contenitore/contenitori degli organi, con particolare riguardo a tempi e temperatura.
All’interno della cabina degli aerei che effettuano il trasporto degli organi deve essere predisposto l’alloggiamento in sicurezza dei contenitori isotermici, in conformità con quanto stabilito nelle Linee Guida del CNT.
In considerazione della natura del servizio richiesto, alle condizioni di missione attese per il servizio, gli aeromobili in offerta devono garantire le seguenti prestazioni:
- Velocità di crociera non inferiore a 350 nodi TAS (True Air Speed);
- Quota di tangenza operativa uguale o superiore a 35.000ft (FL350);
- Cabina pressurizzata con differenziale compreso fra 8 e 9 psi;
- Autonomia pari ad almeno 2.500 km o 3 ore di volo in configurazione standard alla velocità di crociera non inferiore a 350 nodi TAS.
Gli aeromobili devono inoltre disporre delle seguenti caratteristiche, dotazioni ed equipaggiamenti:
- Certificazione per la condotta di volo in accordo alle regole del volo strumentale (IFR) diurno e notturno e in condizioni di formazione di ghiaccio, dotati quindi di sistemi di prevenzione della formazione di ghiaccio (anti-ice)
- Approvazione per avvicinamenti strumentali di precisione pari a ILS CAT I; approvazione per avvicinamenti pari a ILS CAT II hanno carattere preferenziale.
- FDR (Flight Data Recorder)
- CVR (Cockpit Voice Recorder)
- ELT (Emergency Locator Transmitter) operativo sulle frequenze VHF (121.5 MHz) e satellitari (406 MHz)
- TAWS (Terrain Awareness Warning System)
- ACAS II (Airborne Collision Avoidance System)
- Sistemi per la navigazione aerea RNAV
- Configurazione cabina approvata per il trasporto di almeno 6 passeggeri, nonché di tutte le attrezzature sanitarie necessarie
- Assumono carattere preferenziale il possesso delle seguenti approvazioni rilasciate dalla competente Autorità aeronautica in accordo al Reg. UE 965/2012 Annex V – Specific Approvals - Part SPA:
a) Subpart B - Performance-Based Navigation (PBN) - RNP AR APCH;
b) Subpart D - operations in airspace with Reduced Vertical Separation Minima - (RVSM)
c) Subpart E - Low Visibility Operations (LVO)
d) Subpart G - Transport of Dangerous Goods (DG)
Art. 3.2 – ELICOTTERI
L’impiego degli elicotteri per il trasporto di “personale medico” e “organi”, per definizione, ricade nelle discipline che regolano i voli effettuati con “approvazione HEMS”.
Come tale, nei termini del Reg. UE 965/2012 è stabilito che:
a) Gli elicotteri possono essere impiegati in operazioni HEMS soltanto se l’operatore è stato approvato dall’autorità competente.
b) Al fine di ottenere tale approvazione da parte dell’autorità competente, l’operatore deve:
1) operare nel settore del trasporto aereo commerciale (CAT) e possedere un COA CAT in conformità al Reg. UE 965/2012 - XXXXXXX XXX (Parte ORO);
2) dimostrare all’autorità competente la conformità ai requisiti contenuti nel capo J dell’ ANNESSO V – Parte SPA.
⮚ Caratteristiche generali
Gli elicotteri da destinare al servizio oggetto del presente Capitolato devono essere bimotori certificati secondo le norme EASA CS 27 o CS 29 (o corrispondenti JAR/FAR 27 o 29) con data di prima immatricolazione non antecedente 15 anni al momento dell’impiego.
⮚ Specifiche
Gli elicotteri devono:
- essere certificati in Cat. A o per impiego equivalente in Cat. A, in grado di operare con prestazioni di Classe 1;
- essere tecnicamente idonei all’impiego di giorno e di notte secondo le regole di volo a vista e strumentale (VFR/IFR) e approvati per avvicinamenti strumentali di precisione pari a ILS CAT I, certificati con equipaggio minimo di un (1) pilota;
- essere configurati per il trasporto minimo di 4 persone oltre l’equipaggio di condotta;
- avere dimensioni di “fuori tutto” con rotori in movimento non superiori ai valori prescritti per il servizio di soccorso e lotta antincendio della Categoria disponibile sulle sedi di elisuperfici/eliporti a servizio delle strutture ospedaliere della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, salvo circostanze di volta in volta concordate con la Centrale Operativa.
⮚ Dotazioni
Gli elicotteri devono essere dotati di:
- Autopilota e Flight Director;
- sistema di navigazione GPS con installazione fissa su cruscotto o consolle e antenna esterna;
- sistema interfonico ad uso di ogni operatore dell’equipaggio sanitario;
- sistema di radiolocalizzazione automatico [ELT(A)];
- registratori di Voce in Cabina (CVR) e Dati di Volo (FDR) o equivalente sistema integrato;
- radioaltimetro con funzioni di avvisatore acustico con voce sintetica e avviso luminoso (non richiesto nel caso sia installato sistema HTAWS);
- freno rotore;
- luci di posizione ad alta intensità. Sono raccomandati i seguenti sistemi:
- sistema integrato CVFDR con capacità di scarico dati per l’FDM (Flight Data Monitoring);
- sistema di avviso di prossimità al terreno HTAWS, quando approvato per il tipo di elicottero;
- sistema telefonico di tipo GSM integrato nel sistema interfonico, qualora compatibile con i sistemi di bordo ed approvato.
⮚ Prestazioni
Con riferimento alle elisuperfici/eliporti di interesse quali sedi di origine per il prelievo e di destinazione, su quei siti l’elicottero deve avere capacità di operare con prestazioni in Classe 1, procedura in Categoria A verticale, a temperature fino a ISA + 20°C.
Con imbarco e decollo da uno dei siti di prelievo e destinazione ad altro tra quelli di interesse regionale, l’elicottero deve avere autonomia per volo diretto (senza scalo intermedio di rifornimento) con riserva non inferiore a 30’ di volo.
A titolo esemplificativo di fattibilità, con l’offerta, il Concorrente deve presentare una proposta con evidenza di almeno due (2) esercizi per collegamenti tra due elisuperfici a servizio di strutture Ospedaliere – anche extraregionali - (di prelievo) e di destinazione regionali, di cui almeno una in elevazione, con indicazione dei tempi di volo ed i carichi paganti corrispondenti a ciascuna tratta. Per tali esercizi sia fatto riferimento ad elisuperfici ospedaliere aperte ad attività notturna risultanti dall’elenco pubblicato sul sito Enac.
Qualora per il tipo di elicottero proposto, in relazione alla categoria antincendio disponibile, il/i sito/i di destinazione non fosse/ro accessibile/i, la D.A. può indicare gli aeroporti più vicini, rimanendo a carico della Committente la determinazione della fattibilità.
Le condizioni di impiego e di trasporto, per specificità di operazioni, destinazioni e rotte, con attività diurna e notturna devono essere argomentate nel Manuale delle Operazioni dell’Operatore Aereo; copia di detta documentazione deve essere consegnata alla Committente dalla D.A. contestualmente all’avvio del contratto.
Art.3.3 – SERVIZI AGGIUNTIVI
In sede di offerta il concorrente è tenuto a specificare, anche allegando adeguata documentazione tecnica, sia pure con altro aeromobile diverso per tipologia e configurazioni da quello per il trasporto organi, se ha le capacità ad assolvere le seguenti necessità, indicando altresì nella Busta A – offerta economica - eventuali maggiori costi afferenti.
Alle condizioni espresse in sede di offerta per disponibilità ad assolvere i servizi aggiuntivi, la configurazione dell’aeromobile e la tipologia del trasporto, l’uso delle attrezzature sanitarie a bordo, devono risultare approvati dalla competente Autorità Aeronautica.
Art.3.3.1 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI AGGIUNTIVI
Trasporto (escluso l’equipaggio di volo) di:
a) almeno n.1 persona in barella ed una équipe medica composta da 4 persone
ovvero,
b) una équipe medica composta da 6 persone
Per entrambi i servizi devono essere comprese le attrezzature sanitarie eventualmente occorrenti alle condizioni sottostanti.
Art.3.3.2 - ATTREZZATURE SANITARIE
I servizi aggiuntivi sopra indicati possono richiedere il supporto di attrezzature sanitarie della Committente.
Alla D.A. compete l'allestimento della "configurazione barella" nel caso in cui ne ricorra la necessità.
Per alcune delle attrezzature messe a disposizione ed utilizzate a bordo dalla Committente
– tra quelle elencate di seguito – la D.A. deve assicurarne la compatibilità di funzionamento con gli apparati dell’aeromobile oltre a fornire l’alimentazione elettrica (12 volt, 28 volt) dall’impianto di bordo quando si renda necessario e secondo specifica dell’apparato.
In particolare, si richiede che
a) l’aeromobile abbia le predisposizioni necessarie ad alloggiare e ad alimentare elettricamente, quando necessario:
- una termoculla Mod. Baby Xxxxxxxx, ditta Co.b.a.m.s.
- un respiratore Siemens Servo Ventilator 300 o Servo “I”, ditta Siemens
b) l’aeromobile abbia la predisposizione necessaria ad alloggiare bombole di ossigeno medicale con capacità non inferiore a 3600 litri (4 bombole da 7,5 lt H2O eq. riempite a 120 atm)
Tra gli apparati sanitari ed elettromedicali che la committente potrebbe utilizzare a bordo durante il volo si indicano:
- Respiratore automatico Xxxxxxxx C1 con relativo supporto da trasporto e bombola da trasporto
- Monitor defibrillatore multiparametrico ed accessori Life Pak 15 Ditta Phisio Control (E.C.G. 12 derivazioni, pressione arteriosa non invasiva, misuratore di Co2 di fine espirazione. Pacemaker esterno, pressione arteriosa invasiva)
- Aspiratore portatile tipo Laerdal LSU
- Bombole ossigeno portatili
- Saturimetro portatile 513 Novametrix con pinza rigida (per paziente adulto) e sensore monouso neonatale e pediatrico
- Pompa a siringa Perfusor Secura FT ditta X.Xxxxx o successive
- Kit da trasporto organi refrigerato seconda quanto previsto dalla normativa
In alternativa la D.A. può fornire proprie apparecchiature sanitarie, di pari caratteristiche, in caso di impossibilità all’uso di quelle della Committente, in ragione di aspetti correlati con la certificazione dell’ente tecnico competente.
Art.4 – EQUIPAGGI DI CONDOTTA
A valere per tutto il personale di condotta, a prescindere dalla tipologia di aeromobile, è richiesto:
- la conoscenza perfetta della lingua italiana, parlata e scritta
NOTA. L’ottima conoscenza scritta e parlata della lingua italiana per personale non italiano è comprovata dal possesso di un certificato almeno di livello C1, secondo lo standard europeo QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per Lingue).
- la frequenza di sessioni periodiche al simulatore di volo, coerente con il tipo di aeromobile su cui sono impiegati, con almeno una sessione annuale che deve comprendere il controllo di professionalità (Proficiency check)
- soddisfare i requisiti di attività recente al momento di inizio della missione
L’equipaggio di condotta minimo è sempre composto da due piloti qualificati in accordo ai requisiti riportati di seguito.
La D.A. deve disporre di un adeguato numero di piloti per garantire il servizio H24; è richiesta la disponibilità di almeno 2 Comandanti e 2 Copiloti per tipologia di aereo, di cui almeno un Comandante assunto a tempo pieno e qualificato sia TRI/SFI (Type Rating Instructor/Synthetic Flight Instructor), che TRE/SFE (Type Rating Examiner/Synthetic Flight Examiner) sul tipo di aereo.
In fase di offerta, sono oggetto di valutazione i curricula relativi alle risorse sopra indicate (almeno 2 Comandanti e 2 Copiloti per ciascuna tipologia di velivolo in offerta).
Art. 4.1.1 – COMANDANTE
Turbojet
Licenza ATPL (Airline Type Pilot Licence);
- 4.000 ore totali di volo, di cui almeno 1.200 al comando di velivoli impiegati in operazioni CAT (così come definite dal Reg. UE 965/2012 Annex IV – Part-CAT);
- 2.500 ore totali su velivoli jet, di cui 1.500 sul tipo o similare;
o in alternativa: 2.500 ore totali, di cui 1.000 sul tipo di velivolo o similare impiegato in operazioni CAT (così come definite dal Reg. UE 965/2012 Xxxxx XX – Part-CAT), previo superamento del corso di comando interno, approvato dalla competente Autorità aeronautica, con un minimo di 60 tratte di addestramento e “Proficiency check” finale al simulatore.
Turboelica
- Licenza ATPL/IR
- 3.000 ore totali di volo, di cui 1.500 su plurimotore e 1.000 in comando sul tipo di velivolo proposto
Art. 4.1.2 – COPILOTA
Turbojet
- Licenza ATPL ‘frozen’/IR;
- 800 ore di volo totali, di cui 500 su velivoli a getto in operazioni CAT (così come definite dal Reg. UE 965/2012 Annex IV – Part-CAT);
o in alternativa: 1.500 ore di volo totali, di cui 150 su velivoli a getto impiegati in operazioni CAT (così come definite dal Reg. UE 965/2012 Annex IV – Part-CAT).
Turboelica
- Licenza pilota ATPL ‘frozen’/IR;
- 800 ore di volo, di cui 500 su velivolo tipo / variante di tipo offerto per il servizio.
Tutti i membri di equipaggio assegnati al servizio oggetto del presente Capitolato devono avere familiarità con le elisuperfici / gli eliporti di prevista destinazione e le rotte attinenti, in condizioni sia diurne che notturne.
Di norma, fatta eccezione nei termini riportati in 4.2.3, la composizione di equipaggio di condotta è di due piloti qualificati in accordo ai requisiti riportati di seguito.
In fase di offerta, sono oggetto di valutazione i curricula relativi ad almeno 1 Comandante e 1 Copilota per ciascuna tipologia di elicottero presentato in offerta.
Art. 4.2.1 – COMANDANTE
− Licenza di Pilota di Linea di Elicottero ATPL(H)/IR
− Attività complessiva minima di 2.500 ore di volo totali su elicottero di cui:
- 1.000 ore come PIC
- 500 ore di volo su elicottero plurimotore, di cui almeno 100 su elicottero “complesso”
- minima di 100 ore di volo strumentale
- minima di 100 ore di volo notturno
- minima di 250 ore di volo in attività HEMS
-
Art. 4.2.2 - COPILOTA
− Licenza di pilota Commerciale CPL(H), con abilitazione strumentale (IR)
− Superamento del corso Multi Crew Coordination (MCC)
− Attività complessiva minima di 300 ore di volo totali su elicottero di cui
- minima di 50 ore di volo strumentale
- minima di 50 ore di volo notturno
− Competenze relative al Membro di equipaggio HEMS, quando assegnato al ruolo
Art. 4.2.3 – EQUIPAGGIO PILOTA SINGOLO
E’ ammessa la composizione di equipaggio con pilota singolo nelle missioni che non prevedono il trasporto di passeggeri nei seguenti termini:
− Il pilota deve soddisfare i requisiti posti in 4.2.1 con l’aggiunta di attività addestrativa nei 90 giorni precedenti la missione richiesta con effettuazione di procedure in simulazione di “inadvertent entry into IMC Condition”,
− Presenza di membro “HCM” assegnato alle funzioni dallo stesso Operatore Aereo.
Art.5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
La D.A. deve garantire la disponibilità dell’aeromobile, di tipo offerto in sede di gara e accettato dall’Ente Appaltante, nei tempi stabiliti agli articoli seguenti e senza pregiudizio di orario nell’arco delle 24 ore, dietro richiesta del Servizio di Centrale Operativa 118 “Bologna Soccorso”.
Quando la Centrale Operativa dispone l’impiego dell’elicottero, per quanto concerne le destinazioni sanitarie di interesse, si fa riferimento alle elisuperfici / eliporti degli Ospedali da identificarsi in interfaccia tra la D.A. e la Centrale Operativa.
Art.5.1 - PREAVVISO
Nell’occorrenza del servizio, la Ditta è preavvertita a cura del Servizio di Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso".
Nel caso di impiego dell’elicottero, la D.A. provvede con le verifiche per l’accessibilità alle relative infrastrutture di destinazione ed esegue le comunicazioni attinenti. Nell’impossibilità di accedere a quelle infrastrutture la D.A. dà avviso motivato alla Centrale Operativa concordando la/le destinazione/i alternativa/e.
Nella fase di preavviso sono forniti alla Ditta i seguenti dati:
− destinazione/i della missione
− tipo di trasporto da effettuare
- se organo e/o equipe medica e sua composizione ovvero,
- se paziente infermo con barella
− attrezzature da trasportare
− ogni altra notizia che possa comunque essere di interesse per il miglior esito e richiesta dalla D.A..
Art.5.2 – DISDETTA
Subordinatamente al susseguirsi degli eventi, la Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso" può dare alla Ditta disdetta telefonica della necessità dell’aeromobile, cui segue comunicazione formale a mezzo e-mail o telefax entro le ore 9 del primo giorno feriale successivo a quello della richiesta, senza produrre alcun diritto di compenso a favore della Ditta aggiudicataria, fatto salvo che la disdetta avvenga dopo il decollo dell’aeromobile dalla sua base operativa per cui viene riconosciuto il compenso per i tempi di volo e gli scali occorrenti per il rientro dell’aeromobile alla sua base operativa.
Art.5.3 – CONFERMA TRASPORTO ORGANI/EQUIPE
In caso di conferma della necessità di trasporto organo e/o equipe medica da parte della Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso", la D.A. provvede al posizionamento del velivolo sull'aeroporto indicato dalla stessa Centrale Operativa, almeno entro le 2 (due) ore successive alla conferma o alle 3 ore successive al preavviso, se non diversamente concordato.
In caso di impego dell’elicottero la D.A. provvede al posizionamento dell’elicottero sull'aeroporto/eliporto/elisuperficie indicato dalla stessa Centrale Operativa, almeno entro le 4 (quattro) ore successive alla conferma o alle 5 (cinque) ore successive al preavviso, se non diversamente concordato.
La conferma da parte della Centrale Operativa 118 Bologna Soccorso può essere telefonica, cui segue comunicazione formale a mezzo telefax o via e-mail entro le ore 9 del primo giorno feriale successivo a quello della richiesta.
Art.5.4 – CONFERMA TRASPORTO DI PAZIENTE CON BARELLA
Nei termini di servizio aggiuntivo, in caso di trasporto di pazienti in barella, il tempo di posizionamento è fissato in 6 (sei) ore successive alla conferma, se non diversamente concordato. La conferma da parte della Centrale Operativa 118 Bologna Soccorso può essere telefonica, cui segue comunicazione formale a mezzo telefax o via e-mail entro le ore 9 del primo giorno feriale successivo a quello della richiesta.
Art.5.5 – RISCONTRO DALLA DITTA AGGIUDICATARIA
Nei casi di conferma d’ordine, come previsto ai precedenti artt. 5.3 e 5.4 e naturalmente nel pieno rispetto dei tempi indicati, la Ditta Aggiudicataria deve comunicare alla Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso" - telefonicamente entro 30’ dalla richiesta e successivamente a mezzo via e-mail o telefax - la conferma e l’orario, il più esatto possibile, di posizionamento dell’aeromobile sull’aeroporto indicato dalla Centrale Operativa.
Art. 5.6 – MODALITA’ ESECUTIVE DEL TRASPORTO
Il trasporto aereo degli organi destinati al trapianto e delle equipe di prelievo deve garantire la standardizzazione della filiera della sicurezza e della tracciabilità delle missioni.
Il sistema di gestione informatizzata provvede a rendere disponibili i dati movimentati dal centro di donazione verso il centro di trapianto, sempre in tempo reale e on-line.
L’organo deve poter essere tracciato anche in caso di volo.
Si richiede un sistema di identificazione rapida e informatica dei componenti delle equipe in movimento, particolarmente utile per soddisfare i requisiti di identificazione del personale viaggiante in ambiente aeronautico.
Art.6 – INADEMPIMENTI E PENALI
Fatte salve le eventuali responsabilità penali che gravano sulla D.A., nel caso di procurato disservizio, si applicano i provvedimenti di seguito richiamati.
Poiché la sottoscrizione del contratto vincola la Ditta aggiudicataria al rispetto di tutte le clausole e all'obbligo di fornitura del servizio in ogni occasione in cui questo venga richiesto, ove per propri motivi non sia in grado di effettuare il trasporto, la D.A. è ritenuta inadempiente e l’Azienda USL, senza obbligo di darne comunicazione, si riserva la facoltà
di assegnare il trasporto ad altro operatore aereo, operando in danno per eventuali maggiori costi in rapporto all’offerta economica della D.A.. In tal caso tutti gli oneri sono a carico della D.A..
Delle penali applicate è data comunicazione alla Ditta con posta elettronica certificata.
La D.A. deve emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata che è contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.
La tabella seguente riassume le circostanze di inadempienza alle clausole del servizio per le quali è prevista l’applicabilità di penali, ed i relativi importi.
# | Descrizione inadempimento | Importo penale |
1 | Ritardato posizionamento dell'aeromobile rispetto ai tempi previsti dall’art.5.3 e 5.4. | Una volta e mezzo la tariffa “tempi di volo” per ogni ora o frazione di ora di ritardo. |
2 | Carenza di documentazione nei termini indicati all’ Art.11.2– ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ. | 10% dell’importo complessivo di fattura per la missione corrispondente |
3 | Mancata effettuazione del servizio richiesto. | Tre ore alla tariffa “tempi di volo”, fatti salvi ulteriori provvedimenti già richiamati all’art.6 |
4 | Mancata disponibilità di una o più attrezzature sanitarie. | 10% dell’importo complessivo di fattura per la missione corrispondente |
5 | Difformità dai requisiti di esperienza e qualifiche minime previste per il personale della D.A. impiegato per il servizio richiesto. | 10% dell’importo complessivo di fattura per la missione corrispondente |
6 | Difformità dalle caratteristiche minime previste per gli aeromobili impiegati per il servizio richiesto (Art.3). | 20% dell’importo complessivo di fattura per la missione corrispondente |
7 | Per qualsiasi altra inosservanza del presente Capitolato non riconducibile alle precedenti condizioni. | 5% dell’importo complessivo di fattura per la missione corrispondente |
Ai sensi dell’articolo 113 bis comma 2, le suddette penali non possono superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
Art. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora si dovessero verificare, per due volte, casi come quelli contemplati ai punti 1, 2 o 3 della tabella riportata al precedente Art.6, l’Azienda USL – a suo insindacabile giudizio - ha facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto stabilito all’art.108 del Codice.
Inoltre, il contratto potrà essere risolto nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.;
b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
c) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
d) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all’Azienda USL;
e) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda USL;
f) qualora l’Azienda capofila notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
g) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza
In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la D.A. risponde di tutti i danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare all’Azienda USL.
In ogni caso, indipendentemente dalle azioni di cui sopra, in caso di inosservanza delle norme del presente contratto, possono essere applicate penalità variabili a seconda della importanza delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio e del ripetersi delle manchevolezze, previa contestazione dell’addebito alla ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti.
In caso di risoluzione del contratto, l’Azienda USL applicherà quanto previsto all’art.110 del Codice, procedendo comunque a incamerare il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
Art.8 – INVARIABILITA’ DELLE TARIFFE
I prezzi formulati in sede di stipula di contratto dovranno rimanere fissi ed invariati in relazione al tipo di aeromobile impiegato nell’occorrenza, salvo modifiche di cui all’art.106 del D.Lgs 50/2016 .
Ciò rimane valido anche a fronte di adeguamenti, che interessano la struttura organizzativa, il personale, gli aeromobili ed i mezzi della D.A., necessari al mantenimento del Certificato di Operatore Aereo e/o di altre certificazioni ad esso collegate, a seguito dell’adozione di nuove normative europee e/o nazionali.
Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticabili dalla Ditta aggiudicataria.
Art. 8.1 – TIPO DI AEROMOBILE NON CONVENZIONATO
Nel caso la D.A. esegua la missione con aeromobile di tipo non compreso fra quelli risultanti in aggiudicazione la tariffa per ora di volo è corrispondente a quella per aeromobile convenzionato ed equivalente per prestazioni. Nella circostanza la D.A. deve presentare idonea documentazione ad attestare tale equivalenza. Non sono ammessi
comunque compensi di valore superiore a quello massimo convenzionato anche se l’aeromobile ha caratteristiche superiori. Nel caso in cui la missione venga svolta con aeromobili non compresi fra quelli risultanti in aggiudicazione e aventi caratteristiche prestazionali e/o di configurazione inferiori alle minime previste (Art.3), l’Azienda USL si riserva la facoltà di applicare una penale coerente con quanto previsto al punto 6 della tabella riportata al precedente Art.6.
Art.9 – STATO DELL’AEROMOBILE
La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere sempre in condizioni di aeronavigabilità, in conformità con il regolamento EASA Part M e pronto all'uso l'aeromobile o gli aeromobili convenzionati per il servizio di cui trattasi.
A tal fine si sottolinea che l’aeromobile utilizzato non deve avere alcuna condizione di anomalie differite al di fuori dei termini ammessi dal documento MEL approvato.
L’aeromobile, messo a disposizione per ogni servizio richiesto, deve essere esente da scadenze di manutenzione programmata per l’intera durata del servizio.
È raccomandato che la Ditta di Manutenzione che esegue “Line Maintenance” abbia contratti di tipo “parts-by-the-hours” con i costruttori cellula e motori.
Art.10 – ASSICURAZIONI
L’aeromobile messo a disposizione per ogni servizio richiesto dalla Centrale Operativa 118 Bologna Soccorso, l’equipaggio di contatta e i passeggeri trasportati devono essere assicurati nel rispetto della normativa di legge.
La ditta deve fornire e dimostrare la copertura assicurativa nel rispetto delle norme vigenti, con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni persona trasportata per morte o invalidità permanente e di € 250,00 per ogni giorno di invalidità temporanea
La polizza deve prevedere espressamente la cumulabilità con altre eventuali coperture assicurative già in atto a favore delle persone trasportate.
Copia delle polizze, in corso di validità, devono essere consegnate al Servizio Acquisti dell’Azienda USL contestualmente all'atto di notifica dell’avvenuta aggiudicazione.
La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire copia di tutti i rinnovi, appendici e comunque qualsiasi variazione contrattuale inerente le polizze assicurative.
Art.11 - COMPENSI
Le tariffe, oggetto di compenso, sono intese comprensive dei costi a carico della Ditta Aggiudicataria e in particolare quelli afferenti alla gestione tecnico-operativa dell’aeromobile, del personale e relative diarie fuori sede, dei mezzi di trasporto ad uso dello stesso personale, delle assicurazioni, delle tasse di assistenza ai voli in rotta, ecc. mentre fanno eccezione le spese soggette a rimborso per quanto di seguito specificato.
Con riferimento all’offerta economica e alle condizioni definite in sede di aggiudicazione, l'Azienda U.S.L. riconosce alla Ditta, il mese successivo a quello di competenza, i seguenti corrispettivi per ogni singolo trasporto:
1) Tariffa forfetaria per minuto di volo convenuta per i tempi di volo, tenuto conto che si avallano:
a) (1) per velivoli i tempi intercorrenti fra gli effettivi orari di decollo e atterraggio (tempi stick) rispettivamente anticipato il primo e posticipato il secondo di 5 (cinque) minuti;
(2) per elicotteri i tempi intercorrenti fra l’avviamento-spegnimento motori / ingaggio-arresto rotori.
b) 60 minuti massimi per i voli di primo posizionamento sull’aeroporto richiesto e altrettanto per il rientro dell’aeromobile alla destinazione determinata dalla D.A.; detti voli devono comunque essere documentati
Nota. La condizione non si applica per richiesta di posizionamento diretto presso l’aeroporto di destinazione dell’equipe medica e/o di prelievo dell’organo.
2) Tariffa per ciascun minuto di sosta e attesa sull’aeroporto di destinazione dell’equipe medica e/o di prelievo dell’organo;
3) Valore forfetario convenuto per i diritti di approdo/decollo e servizi aeroportuali sugli aeroporti di destinazione e transito correlati con l’effettuazione della attività richiesta;
Nota. Sono esclusi tali diritti per gli elicotteri quando le destinazioni coincidono con le strutture ospedaliere o elisuperfici/eliporti per i quali non sono richiesti/pubblicati.
4) Valore forfetario convenuto per i Diritti aeroportuali al rientro dell’aeromobile presso la propria base di armamento, con esclusione degli elicotteri se la sede coincide con sito per il quale non sono richiesti/pubblicati;
5) Tariffa forfetaria per ciascun passeggero e all’effettuazione di ciascuna tratta nei termini disposti dalle norme vigenti;
Il compenso è attuato con rimborso dell’imposta erariale per i passeggeri trasportati, se dovuta in carenza di esenzione, al costo sostenuto dall’Operatore Aereo che ha effettuato il servizio dietro presentazione di documentazione attestante l’avvenuto versamento.
Art.11.1 – CASI PARTICOLARI
A) Nel caso l'aeromobile, posizionato come richiesto dalla Centrale Operativa, non possa decollare per sopraggiunte avverse condizioni meteorologiche e di conseguenza il trasporto sia annullato, sono riconosciuti i seguenti compensi corrispondenti a:
1) La tariffa relativa ai tempi per “sosta e attesa” per il periodo decorrente dal momento di posizionamento effettivo alla comunicazione di annullamento dalla Centrale Operativa;
2) diritti aeroportuali derivanti dal posizionamento e dalla sosta in attesa fino alla comunicazione di annullamento dalla Centrale Operativa.
B) Nel caso in cui l’aeromobile, per avverse condizioni meteorologiche, si posizioni o sia disponibile alla missione su un aeroporto diverso da quello convenuto ma sia accettato dalla Centrale Operativa per il prosieguo della missione, i tempi di ‘sosta e attesa’ – se superiori a due ore dal momento del posizionamento all’orario di effettivo decollo - sono forfetariamente compensati alla tariffa corrispondente con il limite di due ore, rimanendo invariati i valori per le voci degli altri compensi.
C) Nel caso in cui l'aeromobile, per specifiche esigenze operative della Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso", esegua, per un singolo servizio, solo la tratta di andata senza ulteriori esigenze di trasporto, non è riconosciuto alcun importo per "sosta", applicando i compensi relativi ai ‘rimborsi’ limitatamente all’aeroporto di destinazione per la tratta convenuta.
D) Xxxxxxx verificarsi altresì eventi del tutto particolari ed eccezionali per i quali la Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso" deve richiedere di volta in volta i relativi preventivi di spesa che sono accettati se dimostrabile che gli stessi sono formulati in analogia con quelli di offerta.
E) Nel caso di richiesta da parte della Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso" di aeromobili con caratteristiche di impiego o portata diverse da quelle di cui all'art.3, di norma relativa a servizi con più personale di assistenza, qualora non vi siano state indicazioni da parte della D.A. in sede di offerta a titolo di “servizio aggiuntivo”:
1) il preventivo di spesa può essere accettato se è dimostrabile che lo stesso è in linea con i prezzi di mercato vigenti al momento, per lo specifico aeromobile e per la determinata tratta, e
2) nel caso in cui i tempi di attesa sull’aeroporto di posizionamento richiesto dal committente superino i 90’ per ragioni imputabili a fattori organizzativi del committente e/o sanitari è riconosciuta una quota pari al 50% dell’importo convenuto per minuto di volo, per i tempi eccedenti i primi 90 minuti.
F) nel caso di interruzione della missione in corso per cause imputabili alla D.A., nulla è dovuto dalla Azienda USL anche per la parte di volo effettuata.
G) nel caso di avaria dell’aeromobile nel corso di effettuazione della missione ma con provvedimento di sostituzione a consentirne il completamento, i diritti della D.A. sono limitati ai corrispettivi previsti per l’impiego di un solo aeromobile.
Fermo restando quanto sopra, data la varietà delle possibili casistiche operative, le parti possono concordare soluzioni economiche diverse da quelle indicate, con il presupposto della “buona fede“.
La proposta della Ditta aggiudicataria deve essere formulata per iscritto.
Art.11.2– ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ
Le fatture attinenti le attività effettive con riferimento ad ogni singola tratta, devono essere corredate della seguente documentazione:
• Copia del Giornale di Bordo (in inglese “Flight Log”) con annotati i dati del volo previsti e gli eventi operativi significativi, eventualmente, occorsi durante la tratta;
• Copia dei fogli del Quaderno Tecnico di Bordo (QTB) - ovvero “Aeroplane o Helicopter Technical Log (A/HTL)” - con specifico dettaglio delle informazioni e dati richiamati al Documento EASA Part M, par. M.A. 305/6;
Nota. qualora i tempi “stick” (orari di decollo e atterraggio) per i velivoli e avviamento-spegnimento motori / ingaggio-arresto rotori per gli elicotteri, ed il numero di persone trasportate non si evincano dai documenti sopra indicati, tali informazioni devono essere fornite con documentazione aggiuntiva.
Art.11.3 - TRASPORTI NON A CARICO DEL S.S.N. (SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)
Alla Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso" possono giungere richieste per trasporto a mezzo aeromobile sanitario i cui oneri non possono essere posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
In tal caso Bologna Soccorso può segnalare al richiedente la possibilità di avvalersi della D.A. del presente contratto.
In caso di accettazione della proposta da parte del richiedente, la Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso" può trasmettere la richiesta di trasporto all'aggiudicatario che in tal caso si impegna ad effettuare il trasporto alle stesse condizioni operative ed economiche previste per l’Azienda USL, fatti salvi i maggiori oneri di cui al presente articolo.
Per tale attività valgono le seguenti condizioni:
1) il servizio di trasporto è accettato dalla Ditta a tutto suo rischio e in ogni caso nulla può essere richiesto alla Centrale Operativa 118 "Bologna Soccorso" e quindi all'Azienda USL per mancati pagamenti, ritardi o quant'altro possa recare danno alla Ditta in conseguenza dell'accettazione del trasporto stesso;
2) la Ditta aggiudicataria riconosce all'Azienda USL il solo rimborso per le spese vive sostenute dalla Centrale Operativa 118 Bologna Soccorso (telefoniche, coordinamento, trasporti via terra, ecc.) che per comodità amministrativa viene forfetariamente stabilito in € 1.000,00 oltre IVA per ciascuna missione;
3) tali rimborsi saranno poi scontati, con nota di accredito, sulla fatturazione complessiva.
Art.12 – INFORMAZIONI AL PERSONALE SANITARIO
Senza alcun costo a carico dell’Azienda USL, ai fini della migliore esecuzione del volo sanitario, quindi ai fini della conoscenza di specifici aspetti correlati con il volo e l’aeromobile da parte del personale sanitario, la Ditta Aggiudicataria, per ogni specifico aeromobile offerto nel servizio oggetto del contratto, deve produrre un documento informativo – in forma di opuscolo – rendendolo disponibile alla C.O. di Bologna Soccorso in un congruo numero di copie.
Tale pubblicazione deve contenere tutte le informazioni ritenute utili e necessarie per il comportamento delle persone a bordo sia in condizioni normali, sia di emergenza in volo.
Una particolare attenzione deve essere rivolta agli aspetti del trasporto sanitario di pazienti, dalle operazioni di imbarco all’assistenza a bordo durante il volo ed il coordinamento con l’equipaggio di condotta a fronte di situazioni particolari.
Lo stesso documento deve disciplinare le modalità di trasporto del contenitore dell’organo/i con particolare riferimento a quanto riportato in Art.1.
Specifiche istruzioni saranno previste e concordate con il personale sanitario della Centrale Operativa di Bologna Soccorso in ordine alla configurazione sanitaria dell’aeromobile ed all’uso degli apparati elettromedicali durante il volo.
Art.13 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ’ E QUALITÀ’
L’Azienda USL ha istituito un sistema di controllo di conformità e qualità dei servizi richiesti in contratto, conferendo incarico ad un’organizzazione esterna.
Pertanto la Ditta aggiudicataria, e così ogni impresa partecipe di un raggruppamento, o consorziata, o subappaltatrice, è tenuta a fornire la massima collaborazione, a consentire l’accesso presso le proprie strutture, a fornire i documenti ed atti che l’incaricato per la verifiche di conformità richieda in espletamento del mandato.
Tale controllo può comprendere una verifica della condotta in volo da parte di piloti qualificati.
Il mandatario è tenuto alla riservatezza in ordine alle notizie emergenti dai documenti esaminati e l’esito delle verifiche rimane di esclusiva disponibilità alla Azienda USL committente con uso limitato alle attività correlate al contratto.
Art.14 – COMUNICAZIONI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La D.A. è tenuta a comunicare in forma scritta ogni variazione, rinnovo, limitazione, sospensione, ecc. dei titoli che sono stati di riferimento per l’assegnazione del contratto.
Così pure la D.A. è tenuta a comunicare l’impiego di nuovo personale di condotta (o altro non indicato in sede di offerta) con evidenza delle qualifiche professionali rispondenti ai requisiti del presente Capitolato.
La D.A. è tenuta a redigere i rapporti che la Azienda USL richieda in relazione a fatti ed eventi occorsi nell’espletamento del servizio.
Tutte le comunicazioni, scritte e verbali, devono essere effettuate in lingua italiana.
Art.15 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto per l'affidamento del servizio ha una durata di anni 4 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e con la possibilità di rinnovo per ulteriori anni due alle medesime condizioni contrattuali pattuite.
La Ditta, con la firma del presente capitolato, si impegna, nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara, a continuare il servizio per un ulteriore periodo di 180 giorni, alle condizioni pattuite, fino a quando l’Azienda USL non abbia provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Durante il periodo di eventuale prestazione del servizio oltre il periodo contrattuale convenuto, questo deve essere eseguito alle stesse condizioni normative, economiche e con le stesse modalità proposte dal presente Capitolato senza che per questo la D.A. possa sollevare eccezione alcuna.
La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione dell'organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.
Il contratto avrà termine a tutti gli effetti alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione.
Art.16 - PERIODO DI PROVA
L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei (6) mesi a far data dall’inizio effettivo delle attività. Trascorsi sei mesi dall’inizio del contratto, il periodo di prova s’intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell’Azienda USL.
Qualora, durante tale periodo, l’esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla D.A. le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.
Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l’Azienda USL Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con comunicazione mediante posta elettronica certificata e di aggiudicare il servizio all’impresa che segue in classifica se presente e previa rinegoziazione, senza che l’Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art.1456 C.C. - clausola risolutiva espressa).
In tal caso la ditta aggiudicataria:
- deve proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall’Azienda interessata;
- ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite fino a quel momento;
- si vede incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggior oneri.
Il periodo di prova è altresì necessario per valutare opportune variazioni all’organizzazione del servizio, senza oneri aggiuntivi per l’AUSL.
Art.17- RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
La D.A. deve comunicare all’Azienda USL un suo rappresentante od incaricato per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato. La ditta deve comunicare il nome dell’incaricato nonché il luogo di residenza ed indirizzo e recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio.
L’incaricato deve, inoltre, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. Esso deve mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall’Azienda USL per il controllo dell’andamento del servizio.
In caso di assenza o impedimento dell’incaricato, la ditta deve comunicare il nominativo e l’indirizzo di un sostituto.
Le persone addette alle comunicazioni con la Centrale Operativa 118 “Bologna Soccorso” saranno fluenti nella lingua italiana, parlata e scritta.
Art.18 – MODIFICHE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016.
Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
Art. (…..)
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
Art.19 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA D.A.
Per lo svolgimento del servizio, la ditta dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali e antinfortunistiche, esonerando di conseguenza l’Azienda USL da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
A richiesta dell’Azienda USL, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.
Pertanto, sono a carico della ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.
Resta comunque inteso che l’AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l’appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.
Art.20 - FALLIMENTO–LIQUIDAZIONE-AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI-MORTE
In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta aggiudicataria, l’Azienda USL, ha il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell’eventuale nuova ditta subingressa.
In caso di fallimento della ditta o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere, il contratto si ritiene rescisso di pieno diritto a far data dall’inizio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell’Azienda USL di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati, fatto ancora salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
In caso di morte dell’aggiudicatario, ove persona fisica, l’Azienda USL può consentire, a proprio insindacabile giudizio, che le obbligazioni derivanti dal contratto siano assunte solidalmente dagli eredi o da ritenere immediatamente risolto il contratto.
Quando l’Azienda USL ritenesse continuative negli eredi le obbligazioni del contratto, i medesimi sono tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che saranno dall’Azienda USL ritenute necessarie per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.
Art.21 - DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
L’attività prestata dalla D.A., al fine di evitare l’interruzione del servizio pubblico essenziale erogato dall’ Azienda Sanitaria, non può essere sospesa.
In caso di conflitto sindacale tra la D.A. e il proprio personale, la ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se e in quanto previste.
I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della D.A. sono detratti dal computo mensile. La D.A. è comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione e deve garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza.
L’ Azienda Sanitaria ha facoltà di trattenere un importo rapportato al minor servizio erogato e al conseguente danno subito a suo insindacabile giudizio.
Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, la ditta si trovasse nelle condizioni di non potere assolvere pienamente ai propri doveri, deve comunicarlo tempestivamente all‘ Azienda Sanitaria.
Qualora il servizio non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’ Azienda Sanitaria, la stessa provvede a fornire il regolare svolgimento del servizio di cui al presente capitolato nel modo che ritenga più opportuno, riservandosi di addebitare alla ditta inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l’impresa appaltatrice abbia svolto solo in parte il servizio, l’Azienda Sanitaria può effettuare le corrispondenti detrazioni, pari all’equivalente delle prestazioni non effettuate per tutto il periodo di astensione, totale o parziale, dal servizio.
ART.22 - SICUREZZA
La D.A. deve indicare se ha provveduto:
- all’istituzione, all’interno della propria Azienda, del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- alla designazione dei Rappresentanti per la sicurezza e del medico competente. La D.A. deve inoltre indicare se ha proceduto:
- all’individuazione dei fattori di rischio nelle diverse fasi dell’attività svolte dal proprio
personale;
- alla elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
L’AUSL di Bologna, come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tale fascicolo è disponibile sul sito dell’Azienda USL xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/ sezione informazioni per operatori economici e gara di appalto-documentazione.
La Ditta dovrà presentare una dichiarazione di aver preso visione del fascicolo informativo sui rischi specifici.
Art.23 - DANNI A PERSONE E COSE - RESPONSABILITA’
La D.A. è ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale della Ditta.
L’accertamento dei danni è effettuato dai rappresentanti dell’Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti della D.A.. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procede agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell’Azienda USL, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.
Art.24 - RECESSO DAL CONTRATTO
Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta.
L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.
Art.25 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
Azienda USL di Bologna :
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG
Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino il CIG.
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato
In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.
Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario.
A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti
– art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).
L’applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.
Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori
– tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Imola.
L’Azienda Sanitaria procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l’Azienda USL di Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.
Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P- 08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:
<Codice Tipo> | ‘DMX, con X=[1|2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione. Quindi: 1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro” 2 per “Sistema o kit Assemblato” 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio |
<Xxxxxx Xxxxxx> | Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all’iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0. |
ART.26 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.30/06/03 n.196 (denominato “Codice privacy”) i dati personali forniti saranno raccolti presso l'U.O.C. Acquisti, in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura di gara (incluse le finalità amministrativo-contabili) e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art.11 del citato D.Lgs.n.196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art.4 della medesima normativa necessarie al trattamento in questione.
I dati conferiti saranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai sensi e per gli effetti delle relative disposizioni contenute nel D.Lgs.n.196/03.
Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso.
I dati oggetto di trattamento non saranno sottoposti ad accesso alcuno tranne che per i casi previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare dall’art.22 della L.241/90.
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione per le sole finalità sopra esposte e nei limiti consentiti dalla normativa:
a responsabili e incaricati di trattamento di articolazioni organizzative dell’Azienda USL di Bologna;
a legali incaricati per la tutela dell’Azienda USL di Bologna in sede giudiziaria; all’Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla Legge.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.
L’interessato è titolare di diritti di cui all’art.7 del Codice Privacy, per cui, previa richiesta (mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica) rivolta al titolare o al responsabile di trattamento, può:
-conoscere, mediante accesso, l’origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano;
-ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni;
-opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento: Azienda USL di Bologna.
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, Direttore dell’U.O.C. Acquisti.
Art.27 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI
Le notizie e i dati relativi all’Azienda USL di Bologna e agli assistiti, comunque venuti a conoscenza dell’Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente disciplinare.
L’appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.lgs n.196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati.
Art.28 - SPESE CONTRATTUALI
Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria in caso d’uso.
Art. 29 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL’INTESA PER LA LEGALITA’ DEL 19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA
Clausola n. 1
L’impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
L’impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Clausola n. 3
L’impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall’art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e
non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
Clausola n. 9
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353
c.p. e 353 bis c.p”.
Clausola n. 10
La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
Clausola n. 11
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale
ART. 30 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l’Azienda Sanitaria che è parte in causa.
Per accettazione