Common use of ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE Clause in Contracts

ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE. L’Ente Bilaterale Nazionale di settore costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che, in coerenza con gli indirizzi/obbiettivi richiamati in premessa al presente CCNL, è rivolto a tutti gli addetti del Settore (Titolari e Lavoratori ) che operano nelle Attività Professionali. L’Ente Bilaterale Nazionale di settore attua, promuove, concretizza e valorizza in coerenza con quanto previsto anche dall’art. 12: A. la divulgazione, con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro normativo e socio – economico del settore, delle varie Aree professionali e sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I articoli 1 e 2; B. studi e ricerche sulle Aree professionali e/o sull’Area professionale omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l’analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondoprofessioni, l’analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo l’assistenza tecnica per la formazione continua; C. specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, locali, europee e Internazionali, nonché con Università e con altri organismi orientati ai medesimi scopi; D. le procedure per attivare – coordinandosi con il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua (FONDOPROFESSIONI) di cui all’Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003, sottoscritto tra Consilp–Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Cgil,Cisl, Uil – la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l’organizzazione con le modalità più idonee; E. tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel Libretto formativo del cittadino, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del settore attraverso la formazione; F. specifiche iniziative per l’inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al titolo V del CCNL e quanto demandato e definito dal “Gruppo per le pari opportunità”; G. iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio e di dottorato, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo “Fondoprofessioni” o da altri organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d’intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori; H. iniziative in merito allo sviluppo dell’organizzazione degli studi professionali finalizzate all’avvio delle procedure di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; I. lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL; J. studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie dello specifico Accordo Applicativo al decreto legislativo n. 81 del 2008 allegato al presente CCNL. K. studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea; L. iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione e/o la temporanea sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti e politiche attive per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro; M. la specificità delle “Relazioni sindacali e di lavoro” del settore e le relative esperienze bilaterali; N. gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore; O. le iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali Regionali, coordinandone l’attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati; P. l’istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’art. 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 del medesimo codice; Q. la gestione del fondo per il rimborso al lavoratore delle eventuali spese a carico del medesimo per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte nelle procedure di arbitrato svolte all’interno della bilateralità del settore; R. le altre funzioni affidategli dal contratto collettivo e dalla legge; L’Ente Bilaterale Nazionale di settore ha, inoltre, il compito di ricevere ed elaborare, anche a fini statistici: S. gli accordi di secondo livello di settore; T. gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dalle varie Aree professionali, relativi alla definizione di intese in materia di “Mercato del Lavoro”, ”Flessibilità”, “Regimi di Orario”, “Salute e Sicurezza” e “Classificazione”, nonché le intese relative alla “Formazione” e alla “Attività Sindacale”; U. i dati forniti dalle organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi sindacati delle attività professionali e dei lavoratori italiani. V. le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali: “Commissione paritetica nazionale” e “Gruppo per le pari opportunità”, nonché la nomina dei “Referenti regionali” di cui agli articoli 3, 4 e 8 del presente CCNL; W. la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica provinciale e del Collegio di Arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui alla legislazione vigente.

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ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE. L’Ente Bilaterale Nazionale di settore Settore costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che, che in coerenza con gli indirizzi/obbiettivi richiamati in premessa al presente CCNL, CCNL è rivolto a tutti gli addetti del Settore (( Titolari e Lavoratori ) che operano nelle Attività Professionali. L’Ente A tal fine, l’Ente Bilaterale Nazionale di settore attuaNazionale, promuovesu mandato delle parti costituenti, concretizza attua e valorizza in coerenza con quanto previsto anche dall’art. 12concretizza: A. A) Elabora e ne organizza la divulgazione, divulgazione con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro normativo e socio – economico del settoreSettore, delle varie Aree professionali Professionali e sulle le relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I articoli 1 e 2;. B. B) Incentiva e promuove studi e ricerche sulle Aree professionali Professionali e/o sull’Area professionale omogeneaProfessionale Omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l’analisi occupata ed in particolare promuove studi e ricerche riguardo all’analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondoprofessioni, l’analisi dei fabbisogni formativi e professionaliformativi, anche predisponendo l’assistenza tecnica per la formazione continua;. C. C) Predispone, su mandato delle parti, specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato professionale e tirocini formativi e di orientamento stages anche in collaborazione con le istituzioni nazionaliNazionali, localiEuropee, europee e Internazionali, nonché con Università e con altri organismi orientati ai medesimi scopi; D. le procedure per attivare – D) Promuove, coordinandosi con il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua (FONDOPROFESSIONI) di cui all’Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003, sottoscritto tra ConsilpConfprofessioni, ConfedertecnicaConfedertecnica , Cipa e Cgil,Cisl, Uil – Uil, le procedure per attivare la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l’organizzazione con le modalità più idonee;. E. E) Predispone, ove autorizzato dalle Istituzioni Regionali, tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel Modello di Libretto formativo Formativo del cittadinoCittadino, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del settore Settore attraverso la formazione;. F. F) Favorisce, anche attraverso specifiche iniziative per iniziative, l’inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al titolo V del CCNL e quanto demandato e definito dal “Gruppo per le pari opportunitàPari Opportunità;. G. G) Promuove iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio e di dottoratostudio, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo “Fondoprofessioni” o da altri organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d’intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori;. H. H) Promuove iniziative in merito allo sviluppo dell’organizzazione degli studi professionali Studi Professionali finalizzate all’avvio delle procedure di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;Qualità. I. I) Promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL;. J. J) Promuove studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del settore Settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie dello specifico Accordo Applicativo al decreto legislativo n. 81 del 2008 allegato al il presente CCNL. K. K) Promuove studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settoreSettore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea;. L. L) Promuove iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la temporanea sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti e politiche attive per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro;provvedimenti. M. M) Xxxxxxxxx in tutti gli ambiti significativi, la specificità delle “Relazioni sindacali e di lavoroSindacali” del settore Settore e le relative esperienze bilaterali;. N. N) Attua tutti gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore;. O. le O) Individua e adotta iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali Regionali, coordinandone l’attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati; P. l’istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’art. 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 del medesimo codice; Q. la gestione del fondo per il rimborso al lavoratore delle eventuali spese a carico del medesimo per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte nelle procedure di arbitrato svolte all’interno della bilateralità del settore; R. le altre funzioni affidategli dal contratto collettivo e dalla legge; L’Ente Bilaterale Nazionale di settore ha, inoltre, Settore ha inoltre il compito di ricevere di: P) Riceve ed elaborareelabora, anche a ai fini statistici: S. , gli accordi di secondo II° livello di settore;Settore stipulati dalle parti firmatarie il presente CCNL a livello Regionale. T. Q) Riceve ed elabora, anche ai fini statistici, gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dalle varie Aree professionaliProfessionali, relativi alla definizione di intese in materia di “Mercato del Lavoro”, ”Flessibilità”, “Regimi di Orario”, “Salute e Sicurezza” e “Classificazione”, nonché le intese relative alla “Formazione” e alla “Attività Sindacale”;. U. R) Riceve ed elabora, anche ai fini statistici, i dati forniti dalle organizzazioni internazionali Organizzazioni Internazionali a cui aderiscono i rispettivi sindacati rispetti Sindacati delle attività professionali Attività Professionali e dei lavoratori italiani. V. S) Riceve le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali: , “Commissione paritetica nazionaleParitetica Nazionale” e “Gruppo per le pari opportunitàPari Opportunità”, nonché la nomina dei “Referenti regionaliRegionali” di cui agli articoli 3, 4 e 8 del presente CCNL;. W. T) Riceve la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica provinciale Paritetica Provinciale e del Collegio di Arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui alla legislazione vigenteai Decreti Legislativi 31/3/98, n° 80 e 29/10/98, n° 387.

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ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE. L’Ente Bilaterale Nazionale L'Ente bilaterale nazionale di settore costituisce lo Strumentostrumento/Struttura struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che, che in coerenza con gli indirizzi/obbiettivi richiamati in premessa al presente CCNL, CCNL è rivolto a tutti gli addetti del Settore settore (Titolari titolari e Lavoratori lavoratori) che operano nelle Attività Professionaliattività professionali. L’Ente Bilaterale Nazionale di settore attuaA tal fine, promuovel'Ente bilaterale nazionale, concretizza su mandato delle parti costituenti, attua e valorizza in coerenza con quanto previsto anche dall’art. 12concretizza: A. A) Xxxxxxx e ne organizza la divulgazione, divulgazione con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro normativo e socio – socio-economico del settore, delle varie Aree aree professionali e sulle le relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I articoli I, artt. 1 e 2;. B. B) Incentiva e promuove studi e ricerche sulle Aree aree professionali e/o sull’Area sull'area professionale omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l’analisi occupata ed in particolare promuove studi e ricerche riguardo all'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondoprofessioni, l’analisi l'analisi dei fabbisogni formativi e professionaliformativi, anche predisponendo l’assistenza l'assistenza tecnica per la formazione continua;. C. C) Predispone, su mandato delle parti, specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato professionale e tirocini formativi e di orientamento stages anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, localieuropee, europee e Internazionaliinternazionali, nonché con Università e nonchè con altri organismi orientati ai medesimi scopi;. D. le procedure per attivare – D) Promuove, coordinandosi con il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale paritetico interprofessionale nazionale per la Formazione Continua formazione continua (FONDOPROFESSIONIFondoprofessioni) di cui all’Accordo Interconfederale all'accordo interconfederale del 7 novembre 2003, sottoscritto tra Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa CIPA e CgilCGIL,CislCISL, Uil – UIL, le procedure per attivare la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l’organizzazione l'organizzazione con le modalità più idonee;. E. E) Predispone, ove autorizzato dalle istituzioni regionali, tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel Libretto modello di libretto formativo del cittadino, di cui al Decreto decreto del Ministero del Lavoro lavoro e delle Politiche Sociali politiche sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del settore Settore attraverso la formazione;. F. F) Favorisce, anche attraverso specifiche iniziative per l’inserimento iniziative, l'inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al titolo Titolo V del CCNL e quanto demandato e definito dal “Gruppo "gruppo per le pari opportunità”;". G. G) Promuove iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio e di dottoratostudio, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo "Fondoprofessioni" o da altri organismi preposti allo scopo, nonché nonchè altre iniziative d’intervento d'intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori;. H. H) Promuove iniziative in merito allo sviluppo dell’organizzazione dell'organizzazione degli studi professionali finalizzate all’avvio all'avvio delle procedure di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;qualità. I. I) Promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL; J. J) Promuove studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del settore Settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché nonchè assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie dello specifico Accordo Applicativo al decreto legislativo n. 81 del 2008 allegato al il presente CCNL. K. K) Promuove studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settoreSettore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea;europea. L. L) Promuove iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la temporanea sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti e politiche attive per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro;provvedimenti. M. M) Valorizza in tutti gli ambiti significativi, la specificità delle “Relazioni sindacali e di lavoro” "relazioni sindacali" del settore e le relative esperienze bilaterali;. N. N) Attua tutti gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale all'Ente bilaterale nazionale di Settore;settore. O. le O) Individua e adotta iniziative che rispondano all’esigenza all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale all'Ente bilaterale nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali Regionalibilaterali regionali, coordinandone l’attività l'attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati; P. l’istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’art. 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 del medesimo codice; Q. la gestione del fondo per il rimborso al lavoratore delle eventuali spese a carico del medesimo per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte nelle procedure di arbitrato svolte all’interno della bilateralità del settore; R. le altre funzioni affidategli dal contratto collettivo e dalla legge; L’Ente Bilaterale Nazionale L'Ente bilaterale nazionale di settore ha, inoltre, ha inoltre il compito di ricevere di: P) Riceve ed elaborareelabora, anche a ai fini statistici: S. , gli accordi di secondo II livello di settore;settore stipulati dalle parti firmatarie il presente CCNL a livello regionale. T. Q) Riceve ed elabora, anche ai fini statistici, gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dalle varie Aree aree professionali, relativi alla definizione di intese in materia di "Mercato del Lavoro”lavoro" "Flessibilità", ”Flessibilità”, “"Regimi di Orario”orario", “Salute "Sicurezza" e Sicurezza” e “"Classificazione", nonché nonchè le intese relative alla "Formazione" e alla "Attività Sindacale”;sindacale". U. R) Riceve ed elabora, anche ai fini statistici, i dati forniti dalle organizzazioni Organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi rispetti sindacati delle attività professionali e dei lavoratori italiani. V. S) Riceve le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali: “, "Commissione paritetica nazionale" e "Gruppo per le pari opportunità", nonché nonchè la nomina dei "Referenti regionali" di cui agli articoli artt. 3, 4 e 8 del presente CCNL; W. T) Riceve la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica provinciale e del Collegio collegio di Arbitrato arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui alla legislazione vigenteai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387.

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ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE. L’Ente Bilaterale Nazionale di settore costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che, in coerenza con gli indirizzi/obbiettivi richiamati in premessa al presente CCNL, è rivolto a tutti gli addetti del Settore (Titolari e Lavoratori ) che operano nelle Attività Professionali. L’Ente Bilaterale Nazionale di settore attua, promuove, concretizza e valorizza in coerenza con quanto previsto anche dall’art. 12: A. la divulgazione, con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro normativo e socio – economico del settore, delle varie Aree professionali e sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I articoli 1 e 2; B. studi e ricerche sulle Aree professionali e/o sull’Area professionale omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l’analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondoprofessioni, l’analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo l’assistenza tecnica per la formazione continua; C. specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, locali, europee e Internazionali, nonché con Università e con altri organismi orientati ai medesimi scopi; D. le procedure per attivare – coordinandosi con il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua (FONDOPROFESSIONI) di cui all’Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003, sottoscritto tra Consilp–Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Cgil,Cisl, Uil – la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l’organizzazione con le modalità più idonee; E. tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel Libretto formativo del cittadino, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del settore attraverso la formazione; F. specifiche iniziative per l’inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al titolo V del CCNL e quanto demandato e definito dal “Gruppo per le pari opportunità”; G. iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio e di dottorato, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo “Fondoprofessioni” o da altri organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d’intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori; H. iniziative in merito allo sviluppo dell’organizzazione degli studi professionali finalizzate all’avvio delle procedure di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; I. lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL; J. studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie dello specifico Accordo Applicativo al decreto legislativo n. 81 del 2008 allegato al presente CCNL. K. studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea; L. iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione e/o la temporanea sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti e politiche attive per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro; M. la specificità delle “Relazioni sindacali e di lavoro” del settore e le relative esperienze bilaterali; N. gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore; O. le iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali Regionali, coordinandone l’attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati; P. l’istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’art. 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 del medesimo codice; Q. la gestione del fondo per il rimborso al lavoratore delle eventuali spese a carico del medesimo per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte nelle procedure di arbitrato svolte all’interno della bilateralità del settore; R. le altre funzioni affidategli dal contratto collettivo e dalla legge; L’Ente Bilaterale Nazionale di settore ha, inoltre, il compito di ricevere ed elaborare, anche a fini statistici: S. gli accordi di secondo livello di settore; T. gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dalle varie Aree professionali, relativi alla definizione di intese in materia di “Mercato del Lavoro”, ”Flessibilità”, “Regimi di Orario”, “Salute e Sicurezza” e “Classificazione”, nonché le intese relative alla “Formazione” e alla “Attività Sindacale”; U. i dati forniti dalle organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi sindacati delle attività professionali e dei lavoratori italiani. V. le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali: “Commissione paritetica nazionale” e “Gruppo per le pari opportunità”, nonché la nomina dei “Referenti regionali” di cui agli articoli 3, 4 e 8 del presente CCNL; W. la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica provinciale e del Collegio di Arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui alla legislazione vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE. L’Ente Bilaterale Nazionale (1) (1) Modifiche apportate dall'accordo 22 ottobre 2013: Premesso che: La crisi occupazionale ha investito in maniera significativa anche il settore degli studi professionali: Il settore degli studi professionali non ha mai goduto di settore costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi cheammortizzatori sociali a regime potendo beneficiare in taluni territori solamente in tempi recenti della cassa integrazione straordinaria in deroga; Sono intervenute modifiche normative, in coerenza con gli indirizzi/obbiettivi richiamati in premessa al presente CCNL, è rivolto a tutti gli addetti del Settore quali l'art. 3 della Legge n. 92/2012 (Titolari e Lavoratori ) che operano nelle Attività Professionalicd. L’Ente Bilaterale Nazionale di settore attua, promuove, concretizza e valorizza in coerenza con quanto previsto anche dall’art. 12: A. la divulgazione, con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro normativo e socio – economico del settore, delle varie Aree professionali e sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioniRiforma Fornero), al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione degli incontri assicurare ai lavoratori dipendenti di cui al Titolo I articoli 1 e 2; B. studi e ricerche sulle Aree professionali e/settori, non coperti da CIG, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sull’Area professionale omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l’analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondoprofessioni, l’analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo l’assistenza tecnica sospensione dell'attività lavorativa per la formazione continua; C. specifiche convenzioni le cause individuate dalla normativa in materia di formazioneintegrazione salariale, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e con la costituzione obbligatoria di orientamento anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, locali, europee e Internazionali, nonché con Università e con altri organismi orientati ai medesimi scopi; D. le procedure per attivare – coordinandosi con il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua (FONDOPROFESSIONI) due modelli di cui all’Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003, sottoscritto tra Consilp–Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Cgil,Cisl, Uil – la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l’organizzazione con le modalità più idonee; E. tutte le necessarie attività relative al servizio fondi bilaterali di registrazione nel Libretto formativo del cittadino, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del settore attraverso la formazione; F. specifiche iniziative per l’inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al titolo V del CCNL e quanto demandato e definito dal “Gruppo solidarietà per le pari opportunità”; G. iniziative imprese operanti in settori che occupano mediamente più di fidelizzazione15 dipendenti; Tali ragioni motivano le parti ad assicurare tutele di sostegno al reddito a tutto il comparto caratterizzato dalla presenza di studi, anche attraverso la corresponsione società, aziende collegate (di quote economiche e/o seguito "strutture") nella maggior parte con meno di borse 15 dipendenti; E' importante mettere in atto da subito una serie di studio e interventi di dottorato, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo “Fondoprofessioni” o da altri organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d’intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori; H. iniziative in merito allo sviluppo dell’organizzazione sostegno dell'occupazione nel settore degli studi professionali finalizzate all’avvio utilizzando le risorse che la bilateralità del settore ha accantonato e intende mettere annualmente a disposizione nel settore degli studi professionali opera, da tempo, un articolato sistema bilaterale composto da 3 organismi nazionali paritetici: Fondoprofessioni, Xx.xx.xxxx. ed X.xx.xxx.; Il fine istituzionale di tali enti è quello di fornire servizi e tutele ai lavoratori e agli studi professionali sulle politiche sociali, la formazione e il mercato del lavoro; Lo sviluppo di questi strumenti ha consentito la creazione di nuove forme di protezione integrata attraverso l'erogazione di prestazioni di welfare contrattuale; Con l'Accordo sulla governance delle procedure relazioni sindacali e della bilateralità del 16 luglio 2010 le Parti hanno inteso valorizzare e rilanciare il sistema bilaterale nel settore individuando i compiti degli organismi paritetici attraverso una razionalizzazione ed ottimizzazione delle prerogative ad essi assegnate; Che tra le specifiche funzioni attribuite all'ente bilaterale di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; I. settore (X.xx.xxx.) dal CCNL del 29 novembre 2011, l'art. 5 assegna allo stesso lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL; J. studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie dello specifico Accordo Applicativo al decreto legislativo n. 81 del 2008 allegato al presente CCNL. K. studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea; L. "iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione e/o la temporanea sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi [ ... ]"; Le Parti in Premessa considerato quanto sopra CONVENGONO Di avviare tramite l'ente bilaterale di riqualificazione settore a livello nazionale per il personale interessato triennio 2013-2015 un sistema sperimentale di prestazioni integrative del reddito a tali provvedimenti e politiche attive favore dei dipendenti di strutture che si trovino in situazioni di crisi così articolate: a) intervento integrativo del 20% dell'indennità di cui all'art. 2, comma 1 (Aspi) legge n. 92/2012 per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoroi casi di sospensione dell'attività lavorativa; M. la specificità delle “Relazioni sindacali e b) Intervento di lavoro” del settore e le relative esperienze bilateraliintegrazione per i lavoratori di strutture che percepiscono prestazioni di cassa integrazione in deroga; N. gli adempimenti che le parti, a livello c) Intervento integrativo per contratti di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente solidarietà difensivi (tipo b). - Di istituire presso l'Ente Bilaterale Nazionale una Commissione per il sostegno al reddito (di Settore; O. le iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali Regionali, coordinandone l’attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati; P. l’istituzione di camere arbitrali seguito Commissione) per la definizione, ai sensi dell’artvalutazione e l'approvazione delle richieste di accesso alle citate prestazioni da parte di strutture coinvolte in situazioni di crisi. 808-ter del codice - Di garantire le prestazioni a favore di procedura civile, delle controversie nelle materie strutture che applicano integralmente il CCNL studi professionali e che sono in regola con i versamenti alla bilateralità da almeno 18 mesi. E' fatta salva la possibilità per le strutture non iscritte alla bilateralità di accedere alle misure di sostegno al reddito regolarizzando la propria posizione secondo le modalità che saranno definite dalla Commissione di cui all’art. 409 del medesimo codice; Q. la gestione del fondo per il rimborso al lavoratore delle eventuali spese a carico del medesimo per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte nelle procedure di arbitrato svolte all’interno della bilateralità del settore; R. le altre funzioni affidategli dal contratto collettivo e dalla legge; L’Ente Bilaterale Nazionale di settore ha, inoltre, il compito di ricevere ed elaborare, anche a fini statistici: S. gli accordi di secondo livello di settore; T. gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dalle varie Aree professionali, relativi alla definizione di intese in materia di “Mercato del Lavoro”, ”Flessibilità”, “Regimi di Orario”, “Salute e Sicurezza” e “Classificazione”, nonché le intese relative alla “Formazione” e alla “Attività Sindacale”; U. i dati forniti dalle organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi sindacati delle attività professionali e dei lavoratori italianipunto precedente. V. le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali: “Commissione paritetica nazionale” e “Gruppo per le pari opportunità”, nonché la nomina dei “Referenti regionali” di cui agli articoli 3, 4 e 8 del presente CCNL; W. la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica provinciale e del Collegio di Arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui alla legislazione vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Studi Professionali

ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE. L’Ente L'Ente Bilaterale Nazionale di settore costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che, in coerenza con gli indirizzi/obbiettivi richiamati in premessa al presente CCNL, è rivolto a tutti gli addetti del Settore (Titolari e Lavoratori ) che operano nelle Attività Professionali. L’Ente L'Ente Bilaterale Nazionale di settore attua, promuove, concretizza e valorizza in coerenza con quanto previsto anche dall’artdall'art. 12: A. la divulgazione, con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro normativo e socio - economico del settore, delle varie Aree professionali e sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I articoli artt. 1 e 2; B. studi e ricerche sulle Aree professionali e/o sull’Area sull'Area professionale omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l’analisi l'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondoprofessioni, l’analisi l'analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo l’assistenza l'assistenza tecnica per la formazione continua; C. specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, locali, europee e Internazionali, nonché con Università e con altri organismi orientati ai medesimi scopi; D. le procedure per attivare - coordinandosi con il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua (FONDOPROFESSIONI) di cui all’Accordo all'Accordo Interconfederale del 7 novembre 20037/11/2003, sottoscritto tra Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Cgil,Cisl, CisI, Uil - la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l’organizzazione l'organizzazione con le modalità più idonee; E. tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel Libretto formativo del cittadino, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 200510/10/2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del settore attraverso la formazione; F. specifiche iniziative per l’inserimento l'inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al titolo V del CCNL e quanto demandato e definito dal "Gruppo per le pari opportunità"; G. iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio e di dottorato, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo "Fondoprofessioni" o da altri organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d’intervento d'intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori; H. iniziative in merito allo sviluppo dell’organizzazione dell'organizzazione degli studi professionali finalizzate all’avvio all'avvio delle procedure di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; I. lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL; J. studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie dello specifico Accordo Applicativo al decreto legislativo D.Lgs. n. 81 del 2008 allegato al presente CCNL. K. studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea; L. iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione e/o la temporanea sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti e politiche attive per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro; M. la specificità delle "Relazioni sindacali e di lavoro" del settore e le relative esperienze bilaterali; N. gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore; O. le iniziative che rispondano all’esigenza all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente all'Ente Bilaterale Nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali Regionali, coordinandone l’attività l'attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati; P. l’istituzione l'istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’artdell'art. 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all’artall'art. 409 del medesimo codice; Q. la gestione del fondo per il rimborso al lavoratore delle eventuali spese a carico del medesimo per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte nelle procedure di arbitrato svolte all’interno all'interno della bilateralità del settore; R. le altre funzioni affidategli dal contratto collettivo e dalla legge; L’Ente L'Ente Bilaterale Nazionale di settore ha, inoltre, il compito di ricevere ed elaborare, anche a fini statistici: S. gli accordi di secondo livello di settore; T. gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dalle varie Aree professionali, relativi alla definizione di intese in materia di “Mercato del Lavoro”, ”Flessibilità”, “Regimi di Orario”, “Salute e Sicurezza” e “Classificazione”, nonché le intese relative alla “Formazione” e alla “Attività Sindacale”; U. i dati forniti dalle organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi sindacati delle attività professionali e dei lavoratori italiani. V. le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali: “Commissione paritetica nazionale” e “Gruppo per le pari opportunità”, nonché la nomina dei “Referenti regionali” di cui agli articoli 3, 4 e 8 del presente CCNL; W. la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica provinciale e del Collegio di Arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui alla legislazione vigente.

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Samples: CCNL 29/11/2011

ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE. L’Ente Bilaterale Nazionale L'Ente bilaterale nazionale di settore costituisce lo Strumentostrumento/Struttura struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che, in coerenza con gli indirizzi/obbiettivi obiettivi richiamati in premessa al presente CCNLc.c.n.l., è rivolto a tutti gli addetti del Settore settore (Titolari titolari e Lavoratori lavoratori) che operano nelle Attività Professionaliattività professionali. L’Ente Bilaterale Nazionale L'Ente bilaterale nazionale di settore attua, promuove, concretizza e valorizza in coerenza con quanto previsto anche dall’artdall'art. 12: A. A) la divulgazione, con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro normativo e socio – socio- economico del settore, delle varie Aree aree professionali e sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL c.c.n.l. il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I articoli I, artt. 1 e 2; B. B) studi e ricerche sulle Aree aree professionali e/o sull’Area sull'area professionale omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l’analisi l'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondoprofessioni, l’analisi l'analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo l’assistenza l'assistenza tecnica per la formazione continua; C. C) specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento anche in collaborazione con le istituzioni Istituzioni nazionali, locali, europee e Internazionaliinternazionali, nonché con Università università e con altri organismi Organismi orientati ai medesimi scopi; D. D) le procedure per attivare - coordinandosi con il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale paritetico interprofessionale nazionale per la Formazione Continua formazione continua (FONDOPROFESSIONIFondoprofessioni) di cui all’Accordo Interconfederale all'accordo interconfederale del 7 novembre 2003, sottoscritto tra Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa CIPA e Cgil,CislCGIL, Uil – CISL, UIL - la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l’organizzazione l'organizzazione con le modalità più idonee; E. E) tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel Libretto libretto formativo del cittadino, di cui al Decreto decreto del Ministero del Lavoro lavoro e delle Politiche Sociali politiche sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del settore attraverso la formazione; F. F) specifiche iniziative per l’inserimento l'inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al titolo Titolo V del CCNL c.c.n.l. e quanto demandato e definito dal "Gruppo per le pari opportunità"; G. G) iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio e di dottorato, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo “Fondo "Fondoprofessioni" o da altri organismi Organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d’intervento d'intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori; H. H) iniziative in merito allo sviluppo dell’organizzazione dell'organizzazione degli studi professionali finalizzate all’avvio all'avvio delle procedure di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; I. I) lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi obiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNLc.c.n.l.; J. J) studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie dello specifico Accordo Applicativo accordo applicativo al decreto legislativo n. 81 del 2008 81/2008 allegato al presente CCNLc.c.n.l.; K. K) studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi Paesi della Unione Europeaeuropea; L. L) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione e/o la temporanea sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti e politiche attive per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro; M. M) la specificità delle “Relazioni "relazioni sindacali e di lavoro" del settore e le relative esperienze bilaterali; N. N) gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale all'Ente bilaterale nazionale di Settoresettore; O. O) le iniziative che rispondano all’esigenza all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale all'Ente bilaterale nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali Regionalibilaterali regionali, coordinandone l’attività l'attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati; P. l’istituzione P) l'istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’artdell'art. 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all’artall'art. 409 del medesimo codice; Q. Q) la gestione del fondo per il rimborso al lavoratore delle eventuali spese a carico del medesimo per il compenso del presidente Presidente del collegio Collegio e del proprio arbitro di parte nelle procedure di arbitrato svolte all’interno all'interno della bilateralità del settore; R. R) le altre funzioni affidategli dal contratto collettivo e dalla legge; L’Ente Bilaterale Nazionale . L'Ente bilaterale nazionale di settore ha, inoltre, il compito di ricevere ed elaborare, anche a fini statistici: S. : S) gli accordi di secondo livello di settore; T. T) gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dalle varie Aree aree professionali, relativi alla definizione di intese in materia di "Mercato del Lavoro”lavoro", "Flessibilità", "Regimi di Orario”orario", "Salute e Sicurezza” sicurezza" e "Classificazione", nonché le intese relative alla "Formazione" e alla "Attività Sindacale”sindacale"; U. U) i dati forniti dalle organizzazioni Organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi sindacati Sindacati delle attività professionali e dei lavoratori italiani.; V. V) le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali: "Commissione paritetica nazionale" e "Gruppo per le pari opportunità", nonché la nomina dei "Referenti regionali" di cui agli articoli artt. 3, 4 e 8 del presente CCNLc.c.n.l.; W. W) la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica provinciale e del Collegio di Arbitrato arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui alla legislazione vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Studi Professionali

ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE. L’Ente Bilaterale Nazionale di settore Settore costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che, che in coerenza con gli indirizzi/obbiettivi richiamati in premessa al presente CCNL, CCNL è rivolto a tutti gli addetti del Settore (( Titolari e Lavoratori ) che operano nelle Attività Professionali. L’Ente A tal fine, l’Ente Bilaterale Nazionale di settore attuaNazionale, promuovesu mandato delle parti costituenti, concretizza attua e valorizza in coerenza con quanto previsto anche dall’art. 12concretizza: A. X. Xxxxxxx e ne organizza la divulgazione, divulgazione con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro normativo e socio – economico del settoreSettore, delle varie Aree professionali Professionali e sulle le relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I articoli 1 e 2;. B. Incentiva e promuove studi e ricerche sulle Aree professionali Professionali e/o sull’Area professionale omogeneaProfessionale Omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l’analisi occupata ed in particolare promuove studi e ricerche riguardo all’analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondoprofessioni, l’analisi dei fabbisogni formativi e professionaliformativi, anche predisponendo l’assistenza tecnica per la formazione continua;. C. Predispone, su mandato delle parti, specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato professionale e tirocini formativi e di orientamento stages anche in collaborazione con le istituzioni nazionaliNazionali, localiEuropee, europee e Internazionali, nonché con Università e con altri organismi orientati ai medesimi scopi; D. le procedure per attivare – Promuove, coordinandosi con il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua (FONDOPROFESSIONI) di cui all’Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003, sottoscritto tra Consilp–Confprofessioni, ConfedertecnicaConfedertecnica , Cipa e Cgil,Cisl, Uil – Uil, le procedure per attivare la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l’organizzazione con le modalità più idonee; E. tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel Libretto formativo del cittadino, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del settore attraverso la formazione; F. specifiche iniziative per l’inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al titolo V del CCNL e quanto demandato e definito dal “Gruppo per le pari opportunità”; G. iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio e di dottorato, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo “Fondoprofessioni” o da altri organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d’intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori; H. iniziative in merito allo sviluppo dell’organizzazione degli studi professionali finalizzate all’avvio delle procedure di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; I. lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL; J. studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie dello specifico Accordo Applicativo al decreto legislativo n. 81 del 2008 allegato al presente CCNL. K. studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea; L. iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione e/o la temporanea sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti e politiche attive per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro; M. la specificità delle “Relazioni sindacali e di lavoro” del settore e le relative esperienze bilaterali; N. gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore; O. le iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali Regionali, coordinandone l’attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati; P. l’istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’art. 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 del medesimo codice; Q. la gestione del fondo per il rimborso al lavoratore delle eventuali spese a carico del medesimo per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte nelle procedure di arbitrato svolte all’interno della bilateralità del settore; R. le altre funzioni affidategli dal contratto collettivo e dalla legge; L’Ente Bilaterale Nazionale di settore ha, inoltre, il compito di ricevere ed elaborare, anche a fini statistici: S. gli accordi di secondo livello di settore; T. gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dalle varie Aree professionali, relativi alla definizione di intese in materia di “Mercato del Lavoro”, ”Flessibilità”, “Regimi di Orario”, “Salute e Sicurezza” e “Classificazione”, nonché le intese relative alla “Formazione” e alla “Attività Sindacale”; U. i dati forniti dalle organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi sindacati delle attività professionali e dei lavoratori italiani. V. le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali: “Commissione paritetica nazionale” e “Gruppo per le pari opportunità”, nonché la nomina dei “Referenti regionali” di cui agli articoli 3, 4 e 8 del presente CCNL; W. la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica provinciale e del Collegio di Arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui alla legislazione vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE. L’Ente Bilaterale Nazionale di settore Settore costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che, che in coerenza con gli indirizzi/obbiettivi richiamati in premessa al presente CCNL, CCNL è rivolto a tutti gli addetti del Settore (( Titolari e Lavoratori ) che operano nelle Attività Professionali. L’Ente A tal fine, l’Ente Bilaterale Nazionale di settore attuaNazionale, promuovesu mandato delle parti costituenti, concretizza attua e valorizza in coerenza con quanto previsto anche dall’art. 12: A. concretizza: Elabora e ne organizza la divulgazione, divulgazione con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro normativo e socio – economico del settoreSettore, delle varie Aree professionali Professionali e sulle le relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I articoli 1 e 2; B. . Incentiva e promuove studi e ricerche sulle Aree professionali Professionali e/o sull’Area professionale omogeneaProfessionale Omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l’analisi occupata ed in particolare promuove studi e ricerche riguardo all’analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondoprofessioni, l’analisi dei fabbisogni formativi e professionaliformativi, anche predisponendo l’assistenza tecnica per la formazione continua; C. . Predispone, su mandato delle parti, specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato professionale e tirocini formativi e di orientamento stages anche in collaborazione con le istituzioni nazionaliNazionali, localiEuropee, europee e Internazionali, nonché con Università e con altri organismi orientati ai medesimi scopi; D. le procedure per attivare – scopi Promuove, coordinandosi con il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua (FONDOPROFESSIONI) di cui all’Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003, sottoscritto tra Consilp–Confprofessioni, ConfedertecnicaConfedertecnica , Cipa e Cgil,Cisl, Uil – Uil, le procedure per attivare la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l’organizzazione con le modalità più idonee; E. tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel Libretto formativo del cittadino, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del settore attraverso la formazione; F. specifiche iniziative per l’inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al titolo V del CCNL e quanto demandato e definito dal “Gruppo per le pari opportunità”; G. iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio e di dottorato, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo “Fondoprofessioni” o da altri organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d’intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori; H. iniziative in merito allo sviluppo dell’organizzazione degli studi professionali finalizzate all’avvio delle procedure di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; I. lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL; J. studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie dello specifico Accordo Applicativo al decreto legislativo n. 81 del 2008 allegato al presente CCNL. K. studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea; L. iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione e/o la temporanea sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti e politiche attive per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro; M. la specificità delle “Relazioni sindacali e di lavoro” del settore e le relative esperienze bilaterali; N. gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore; O. le iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali Regionali, coordinandone l’attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati; P. l’istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’art. 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 del medesimo codice; Q. la gestione del fondo per il rimborso al lavoratore delle eventuali spese a carico del medesimo per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte nelle procedure di arbitrato svolte all’interno della bilateralità del settore; R. le altre funzioni affidategli dal contratto collettivo e dalla legge; L’Ente Bilaterale Nazionale di settore ha, inoltre, il compito di ricevere ed elaborare, anche a fini statistici: S. gli accordi di secondo livello di settore; T. gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dalle varie Aree professionali, relativi alla definizione di intese in materia di “Mercato del Lavoro”, ”Flessibilità”, “Regimi di Orario”, “Salute e Sicurezza” e “Classificazione”, nonché le intese relative alla “Formazione” e alla “Attività Sindacale”; U. i dati forniti dalle organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi sindacati delle attività professionali e dei lavoratori italiani. V. le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali: “Commissione paritetica nazionale” e “Gruppo per le pari opportunità”, nonché la nomina dei “Referenti regionali” di cui agli articoli 3, 4 e 8 del presente CCNL; W. la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica provinciale e del Collegio di Arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui alla legislazione vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro