Entitlement Clausole campione

Entitlement. The rights attaching to each Security on exercise will be as set out in the relevant Terms.
Entitlement. The rightz attaching to each Security on exercize will be az zet out in the relevant Final Termz.

Related to Entitlement

  • SEGRETO PROFESSIONALE L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

  • CONSIDERATO CHE Il presente Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 secondo quanto previsto dall’Intesa del 3 novembre 2021 ed è sottoscritto nella prima annualità del triennio con validità triennale e redatto conformemente a quanto previsto nello schema di Accordo allegato all’Intesa sancita il 3 novembre 2021; Nelle successive annualità del triennio le Regioni aderenti all’Intesa e la Direzione generale del MiC adottano i rispettivi provvedimenti amministrativi sulla base di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 2 dell’Intesa; Eventuali modifiche al presente Accordo con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell’Intesa, saranno oggetto di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all’Intesa. La Direzione generale Spettacolo del MiC, qui di seguito MiC/DGS, con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a, 00185, C.F. 97804160584 nella persona del suo Direttore Generale dott. Xxxxxxx Xxxxxxx La Regione Lazio d’ora in avanti Regione, aderente all’Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativamente al triennio 2022/2024 con la manifestazione di interesse e con la successiva lettera di adesione prot. MiC del 4/2/2021 n. 1163, integrata con la comunicazione prot. MiC del 13/5/2022 n. 4670-A con sede in Via Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 7 – 00000 Xxxx C.F. 80143490581 nella persona del Direttore della Direzione Cultura e Lazio Creativo dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx di seguito denominate “Le Parti”.

  • Controversie - Arbitrato irrituale Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

  • Preavviso I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall'articolazione della prestazione lavorativa. Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

  • Sospensioni e proroghe 1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata ai sensi del presente comma, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs 163/2006; nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs 163/2006 la sospensione è ammessa solo quando dipende da fatti non prevedibili al momento della stipula del contratto. 2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 3. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 4. Non appena cessate le cause della sospensione ordinata ai sensi del comma 1, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è firmato dall’appaltatore ed è trasmesso al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione. 5. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi del comma 1, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 6. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento D.P.R. n.207 del 2010. 8. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. n. 207 del 2010. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato e della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per quanto non diversamente disposto agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal responsabile del procedimento si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori emessi dal direttore dei lavori, in quanto compatibili. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 9. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. 10. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata. 11. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. 12. La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

  • CONSIDERATO che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;

  • Provvedimenti disciplinari La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: 1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi; 2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1); 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 123; 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: - ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; - esegua con negligenza il lavoro affidatogli; - si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione; - non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi; - non curi con scrupolo la consegna di valori ricevuti per servizio. - utilizzi per scopi impropri e/o estranei al servizio gli accessi alla rete internet o alla posta elettronica dell’azienda, indipendentemente dal carico di lavoro presente - fumi nei locali aziendale, ad eccezione delle aree previste ove queste siano disponibili. Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: - arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; - si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; - commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo; - utilizzi senza specifica autorizzazione dell’azienda connessione alla rete e/o telefoniche a tariffazione speciale. Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: - assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; - recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; - grave violazione degli obblighi di cui all'art. 134; - infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 626/94; - l'abuso di fiducia, la concorrenza sleale; - l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; - la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo; - l’utilizzo per fini diversi da quelli d’ufficio e comunque senza specifica autorizzazione scritta del datore di lavoro, degli archivi sui dati sensibili dei clienti raccolti ai sensi della vigente normativa sulla privacy e connessi con l’attività dell’Azienda - fumare in locali o aree a rischio di incendio o esplosione, purchè correttamente segnalate ai sensi della normativa vigente. L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

  • Compensi Il compenso verrà corrisposto mensilmente e a seguito della presentazione da parte del collaboratore di un report nel quale sono riepilogate le attività svolte nel mese, le relative ore impiegate per la realizzazione delle stesse e gli eventuali rimborsi spese dovuti. Rimane salva la possibilità per le parti di definire tempi e modalità differenti di erogazione dei compensi purché risulti da atto scritto e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente CCNL. Le Parti concordano che il compenso orario minimo non può essere inferiore alla retribuzione oraria stabilita dal presente CCNL per i lavoratori subordinati inquadrati nell'equivalente area professionale o livello. All'atto dell'erogazione del compenso, il committente opererà tutte le ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente e provvederà al relativo versamento. Al collaboratore non spetterà alcun compenso nell'ipotesi in cui è impossibilitato a fornire la prestazione a causa di malattia, infortunio, maternità, gravi e comprovati motivi familiari e congedo parentale.